Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’atteso Decreto Semplificazioni. Le novità sul Superbonus 110% permettono l’accesso alle agevolazioni senza attestare lo stato legittimo. Novità anche su lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e lavori svolti da associazioni che prestano servizi socio-sanitari e assistenziali.
Con la pubblicazione del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 (c.d. Decreto Semplificazioni) arriva finalmente una importante e attesa semplificazione per l’accesso al Superbonus 110%. Ci sarà, invece, ancora da attendere per la proroga a fine 2023. A quasi un anno dal lancio del super incentivo, l’attesa semplificazione consente lo sblocco di diverse situazioni in fase di stallo. Le novità in materia di Superbonus 110% riguardano:
- l’ampliamento dei casi di accesso all’incentivo per lavori di abbattimento delle barriere architettoniche;
- un diverso metodo di calcolo dei massimali di spesa per i lavori effettuati da ONLUS, ODV e APS che prestano servizi socio-sanitari e assistenziali;
- la possibilità di realizzare i lavori mediante CILA, senza attestazione dello stato legittimo.
Proprio quest’ultima novità può risultare particolarmente incisiva per garantire un deciso ampliamento della platea dei potenziali beneficiari. Analizziamo dunque nel dettaglio quanto previsto dal D.L. Semplificazioni.
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Abbattimento delle barriere architettoniche trainato da lavori antisismici
La Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (la c.d. Legge di Bilancio 2021) ha ampliato la portata del Superbonus 110%, dal 1° gennaio 2021, agli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR (D.P.R. 917/1986), e cioè gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. Tra essi rientra anche l’installazione di ascensori e montacarichi.
In base a quanto previsto dalla Legge di Bilancio, l’abbattimento delle barriere architettoniche era ammesso come lavoro trainato effettuato contestualmente ad uno degli interventi trainanti finalizzati al risparmio energetico (cappotto termico o riscaldamento centralizzato). Il Decreto Semplificazioni consente adesso di realizzare tali lavori anche se associati all’altra tipologia di intervento trainante, ossia alla realizzazione di interventi antisismici.
I lavori di abbattimento delle barriere architettoniche sono ammessi alle agevolazioni se realizzati su immobili in cui risiede almeno:
- una persona portatrice di handicap in situazione di gravità, a norma dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, come già disposto nell’art. 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR (D.P.R. 917/1986);
- una persona di età superiore a 65 anni (novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2021).
Il limite massimo di spesa ammissibile è pari a 96.000 euro.
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Nuovi massimali per chi presta servizi socio-sanitari e assistenziali
Un’altra novità riguarda la determinazione del limite di spesa per determinati soggetti. Essi sono:
- le ONLUS di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460;
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
- le APS iscritte nei registri previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
I requisiti richiesti a questi soggetti sono:
- lo svolgimento di attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali;
- la mancata percezione di compensi o indennità di mandato da parte dei membri del CdA;
- il possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 o D/4 a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito (regolarmente registrato in data anteriore al 1° giugno 2021).
I soggetti così individuati possono moltiplicare il limite di spesa per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto dell’intervento e la superficie media di una unità abitativa immobiliare (come ricavabile dal Rapporto OMI dell’Agenzia delle Entrate).
Novità Superbonus 110%: accesso con CILA senza attestare lo stato legittimo
La novità più importante, nonché quella più incisiva ai fini di un più ampio accesso al Superbonus 110%, riguarda gli immobili in cui sono presenti abusi edilizi. Il Decreto Semplificazioni riscrive infatti il comma 13-ter dell’articolo 119 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77. Gli interventi ammessi al Superbonus 110% costituiscono adesso manutenzione straordinaria e, pertanto, sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Sono esclusi da questa previsione gli interventi di demolizione e ricostruzione.
La CILA deve riportare una delle seguenti indicazioni:
- gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto dell’intervento;
- gli estremi del provvedimento che ha consentito la legittimazione dell’immobile;
- l’attestazione del completamento della costruzione in data antecedente al 1° settembre 1967.
Inoltre, la presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo degli immobili oggetto dell’intervento. Di conseguenza non è più precluso l’accesso al Superbonus 110% anche laddove vi siano degli abusi edilizi sulle parti comuni interessate dagli interventi agevolabili. La decadenza dal beneficio fiscale si ha solo in caso di:
- mancata presentazione della CILA;
- interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- assenza dell’attestazione dei dati di cui al precedente elenco (titolo abilitativo, provvedimento di legittimazione, attestazione di costruzione ante 1° settembre 1967);
- non corrispondenza al vero delle attestazioni di cui al comma 14 dell’articolo 119 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34.
Quanto sopra esposto non pregiudica ogni valutazione sulla legittimità dell’immobile oggetto dell’intervento.
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