Dopo mesi di annunci e smentite, la fattura elettronica diventa obbligatoria anche per i contribuenti in regime forfettario. In realtà la novità riguarda anche altri soggetti, e al tempo stesso ci sono delle eccezioni. Ecco chi e come deve gestire il cambiamento dal 1° luglio 2022.
Il dado è tratto, stavolta per davvero. L’obbligo di fattura elettronica viene ufficialmente esteso anche ai contribuenti forfettari. A stabilirlo è il Decreto PNRR 2, che inserisce questa norma fra le misure che valgono nel complesso 46 miliardi destinati all’Italia fino a fine 2022.
Il matrimonio fra regime forfettario e fattura elettronica – lo ricordiamo – era nell’aria già da qualche tempo. Fra previsioni europee non recepite dalle norme interne, annunci, smentite, in alcuni casi addirittura fake news, la considerazione più ricorrente era “è questione di tempo”. E quel tempo è ufficialmente giunto.
Parliamo di una novità che da tempo ha fatto discutere e ha diviso – tra favorevoli e contrari – contribuenti, relativi consulenti e la stessa politica. Fra stime e congetture in tema di costi e benefici, allusioni alla fantomatica “lobby delle software house” e quant’altro, cerchiamo di fare il punto della situazione. Chi saranno i nuovi soggetti davvero obbligati ad emettere fattura elettronica? In che modo si può gestire la nuova situazione?
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Obbligo di Fattura Elettronica per i Forfettari dal 1° luglio 2022
Tecnicamente parlando, la questione in esame non discende dall’instaurazione di un nuovo obbligo, bensì dalla decadenza di un caso di esonero. In parole povere, il Decreto PNRR 2 ha cancellato l’eccezione per cui dall’obbligo generalizzato di emettere fattura elettronica erano sollevati:
- contribuenti in regime dei minimi (decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98);
- contribuenti in regime forfettario (legge 23 dicembre 2014, n. 190);
- associazioni sportive dilettantistiche.
Come vediamo, dunque, un primo importante chiarimento sta nel fatto che il nuovo obbligo non riguarda solo i forfettari ma anche altre due categorie di soggetti. L’obbligo – per quanto la scelta di fare questo passo in corso d’anno faccia storcere il naso a molti e scateni della facile ironia sul sempiterno slogan della “semplificazione” – scatta dal 1° luglio 2022.
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Il limite dei 25.000 euro
Se sei un soggetto rientrante in una delle suddette categorie, fermati un attimo: per capire se davvero sarai obbligato ad adottare la fatturazione elettronica dal prossimo 1° luglio, hai bisogno di valutare un ulteriore elemento. La norma che ha cancellato il precedente esonero ne ha in realtà previsto un altro che potremmo definire “dimezzato”.
È attualmente previsto, infatti, che l’obbligo di emettere fattura elettronica per forfettari, minimi e ASD valga solo laddove il contribuente abbia “conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000”. Attenzione dunque a quel “ragguagliati ad anno”: chi ha iniziato l’attività nel corso dell’anno e non era dunque operativo fin dal 1° gennaio dell’anno precedente, deve riproporzionare la soglia di 25.000 euro all’effettivo periodo di attività avutosi nell’anno precedente.
Ancora, la stessa norma (art. 18, c. 3 del Decreto PNRR 2) precisa che per tutti i soggetti che “sfuggiranno” all’obbligo introdotto dal 1° luglio 2022, lo stesso scatterà a partire dal 1° gennaio 2024. Insomma, si tratta di un appuntamento soltanto rimandato.
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Come gestire la fatturazione elettronica: consigli pratici
Inevitabilmente il passaggio ad una nuova modalità di fatturazione porta con sé un po’ di ansia e preoccupazione. Non c’è motivo di farsi prendere dal panico, per molti si tratta solo di sostituire il caro vecchio foglio Excel con un altro software. Ad ogni modo, cerchiamo insieme di affrontare e chiarire alcuni sui principali dubbi di natura pratica legati alla fatturazione elettronica. Ciò, tuttavia, in attesa che l’Agenzia delle Entrate si pronunci chiarendo in che modo gestire in totale correttezza formale questo anno “promiscuo”, in cui per molti si affiancheranno 6 mesi di fattura cartacea e 6 mesi di fattura elettronica.
Come scegliere il software di fatturazione elettronica?
Il mercato dei software offre una moltitudine di soluzioni, tutte generalmente validissime. Naturalmente, i prodotti realizzati e offerti dalle software house sono a pagamento. Un’alternativa gratuita, invece, è rappresentata dal portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate, dove, accedendo con SPID, è possibile operare in piena autonomia e a costo zero per generare e trasmettere le proprie fatture elettroniche.
Premesso, tuttavia, che Fatture e Corrispettivi non brilla particolarmente in termini di intuitività, il consiglio spesso valido è quello di preferire il portale gratuito dell’Agenzia delle Entrate per coloro che emettono un numero limitato di fatture. Al contrario, chi emette fatture quotidianamente o quasi, potrebbe avere convenienza nell’utilizzo di un altro software a pagamento. Consideriamo, a tal proposito, che i software di fatturazione elettronica hanno prezzi che difficilmente superano i 100 euro all’anno. In molti casi, addirittura, costano meno.
Un’altra indicazione utile – al di là dell’intuitività del software e del suo costo – riguarda il coordinamento con il proprio Commercialista. Adottare un software che è già quello di riferimento nello studio del proprio consulente può generare dei vantaggi reciproci nella gestione del rapporto di consulenza: maggiore capacità di supporto in caso di problemi del cliente; maggiore facilità e rapidità nell’acquisizione delle fatture da parte del professionista.
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Data di invio della fattura elettronica
Entro quando devo inviare la fattura elettronica? La regola generale prevede che la fattura debba essere trasmessa a SdI (il Sistema di Interscambio, gestito dall’Agenzia delle Entrate) entro 12 giorni dalla data del documento. Attenzione: il termine resta tale anche qualora il 12° giorno sia festivo. Non sono previsti differimenti del termine al primo giorno feriale successivo.
In pratica, ciò vuol dire che se la data della fattura è 10 luglio 2022, avrò tempo fino al 22 luglio 2022 per effettuare la trasmissione della fattura senza incorrere in sanzioni. Ma cosa succede a chi non rispetta il termine? Ecco in tabella il regime sanzionatorio applicabile laddove vi siano dei ritardi.
Tipologia di violazione | Riferimento normativo | Sanzioni amministrative |
Violazione registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell’IVA | Articolo 6 comma 1 d. lgs. 471/1997 | Da 250 euro a 2.000 euro |
Fatturazione elettronica o registrazione omessa, tardiva o errata | Articolo 6 comma 1 d. lgs. 471/1997 | Dal 90% al 180% dell’imposta, con importo minimo di 500 euro |
Violazione fatturazione elettronica e/o registrazione importi esenti, non imponibili, non soggetti ad IVA o reverse charge | Articolo 6 comma 2 d. lgs. 471/1997 | Dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro; se non ci sono conseguenze sul calcolo IVA o delle imposte sui redditi le sanzioni sono compresa da un minimo di 250 ad un massimo di 2.000 euro |
Violazioni solo formali | Articolo 6 comma 5-bis d. lgs. 472/1997 | Niente sanzioni |
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Dicitura IVA nella fattura elettronica dei forfettari
Come è noto, i forfettari non addebitano l’IVA in fattura ai propri clienti/committenti. Tuttavia, l’obbligo di fattura elettronica per i forfettari fa sì che anche questi siano tenuti ad effettuare una specifica indicazione della “Natura IVA” dell’operazione fatturata.
La dicitura a cui rifarsi, fra quelle standard proposte dai software di fatturazione elettronica è: “Non soggette – Altri casi“.
Imposta di bollo nella fattura elettronica in regime forfettario
Altro aspetto caratteristico della fattura elettronica dei forfettari è rappresentato dall’imposta di bollo. Questa infatti va assolta nella misura di 2,00 euro per tutte le fatture che abbiano un importo complessivo (compreso dunque, ad esempio, l’importo del contributo integrativo alla cassa professionale) superiore a 77,47 euro. Ciò deriva dal fatto che il documento fiscale è senza IVA.
Generalmente l’imposta di bollo viene addebitata in fattura al cliente/committente, per cui l’importo stabilito per l’operazione viene maggiorato di 2,00 euro. Tuttavia – premesso che allo Stato non interessa tanto chi assolve al pagamento dell’imposta, ma piuttosto che venga pagata – può capitare che per accordi fra le parti l’imposta di bollo resti a carico di chi emette la fattura.
In quest’ultimo caso è importante intanto utilizzare (o attivare, se necessario, come accade ad esempio in Fatture e Corrispettivi) la sezione specificamente dedicata all’imposta di bollo, per poi selezionare l’opzione “Bollo virtuale” e inserire dunque l’importo di 2,00 euro. Il totale documento – sempre nel caso in cui si decida di lasciare il bollo a carico di chi emette la fattura – sarà pari al totale complessivo al netto dell’imposta di bollo, così che il cliente/committente possa pagare l’importo non maggiorato dal valore del bollo virtuale.
Sarà poi il contribuente in regime forfettario emittente la fattura a regolare periodicamente il versamento delle imposte di bollo dovute tramite:
- l’apposita sezione che si trova in Fatture e Corrispettivi;
- in alternativa, modello F24 con codici tributo variabili a seconda del trimestre (2521, 2522, 2523, 2524).
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Fatture di medici e odontoiatri sulle prestazioni sanitarie
In virtù del nuovo obbligo di fattura elettronica per i forfettari, una questione importante riguarda le fatture emesse da medici, odontoiatri e in generale da tutti quei professionisti in regime forfettario che effettuano prestazioni sanitarie. Ad oggi, infatti, persiste il divieto – a fini di privacy – di emettere fatture elettroniche ai pazienti a cui sono state rese prestazioni sanitarie. Ciò in quanto i dettagli della prestazione transiterebbero per un soggetto terzo – il Sistema di Interscambio – e non resterebbero a conoscenza esclusiva del paziente e del professionista, come invece si addice a dati sensibili quali quelli relativi al proprio stato di salute.
Ciò comporta che dal 1° luglio 2022, i medici che hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro nel periodo d’imposta precedente, devono emettere fattura:
- elettronica per prestazioni rese nei confronti di un ente pubblico (previa apposizione della propria firma digitale sul file da trasmettere a SdI);
- elettronica per prestazioni rese nei confronti di privati diversi dai pazienti (es. fatture per prestazioni offerte a cliniche o centri medico-assistenziali privati; fatture emesse ad altri colleghi per sostituzioni);
- cartacea per prestazioni rese ai pazienti e pagate direttamente da questi ultimi al medico.
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