Cessioni/acquisti di beni e/o servizi Intracomunitari: ecco come indicarli in Dichiarazione IVA 2020.
Il 30 Giugno decorre la scadenza per l’invio della Dichiarazione IVA 2020. La scadenza originaria, prevista per il 30 Aprile, è stata infatti prorogata a seguito dell’emergenza Coronvirus. In questo articolo vedremo la corretta indicazione delle Operazioni Intracomunitarie in Dichiarazione IVA 2020, ossia quelle operazioni che un soggetto passivo IVA residente in Italia effettua con un soggetto passivo residente in un Paese UE.
Ovviamente, si fa riferimento sia ad operazioni attive che ad operazioni passive, riguardanti beni o servizi.
Operazioni Intracomunitarie: necessaria l’autorizzazione
Per poter effettuare Operazioni Intracomunitarie, i soggetti Iva devono essere inclusi nel c.d. archivio Vies. Tale richiesta può essere effettuata:
- nella dichiarazione di inizio attività;
- in un secondo momento:
- inviando un’istanza all’ufficio competente;
- mediante una procedura guidata sul proprio Cassetto Fiscale.
L’obbligo di essere inclusi nell’archivio Vies per poter effettuare Operazioni Intra-UE riguarda tutti i soggetti che esercitano attività di impresa, arte o professione, nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione. Tuttavia, la richiesta di inclusione nell’archivio Vies può essere fatta anche dai soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per l’identificazione diretta ai fini Iva (modello ANR) o che si identificano tramite nomina di un rappresentante fiscale.
Dichiarazione IVA 2020: quali righi compilare per le Operazioni Intracomunitarie?
Le Operazioni Intracomunitarie devono essere indicate, in Dichiarazione IVA 2020, nel quadro:
- VE se si tratta di operazioni attive, ovvero di operazioni effettuate in relazione all’attività esercitata, emettendo fattura; in particolare bisognerà indicare nel rigo:
- VE30: l’ammontare delle operazioni non imponibili che concorrono alla formazione del plafond;
- VE32: le operazioni non imponibili che non concorrono alla formazione del plafond;
- VE34: le operazioni non soggette ad imposta ai sensi degli artt da 7 a 7-septies DPR 633/1972.;
- VF se si tratta di operazioni passive (acquisti di beni/servizi);
- VJ se si tratta di operazioni soggette a doppia registrazione (annotazione nel registro vendite e nel registro acquisti).
Quadro VF e VJ: Operazioni passive
Come già detto, gli acquisti intracomunitari di beni si indicano nel quadro VF della Dichiarazione IVA 2020, in base all’aliquota applicata. Ad esempio, in caso di IVA al 10% e al 22% occorrerà compilare rispettivamente il rigo VF12 e VF14. Inoltre, in caso di importazione di beni ed operazioni con la Repubblica di San Marino occorrerà indicare gli importi nel rigo VF26 casella 1 (imponibile) e casella 2 (IVA integrata).
In particolare occorre indicare il dato complessivo degli acquisti intra-UE di beni, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26, annotati sia nel registro vendite che nel registro acquisti, riportando nel campo 1 i corrispettivi degli acquisti intra-UE (compresi quelli non imponibili o esenti di cui all’art. 42, comma 1, del DL n. 331/1993) e nel campo 2 l’imposta relativa agli acquisti imponibili anche se non detraibile ai sensi dell’art. 19-bis1 o di altre disposizioni.
Nel rigo VF26, campi 1 e 2 relativo agli acquisti intracomunitari, devono essere compresi anche i corrispettivi degli acquisti intracomunitari:
- effettuati senza pagamento dell’imposta, con utilizzo del plafond;
- oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del plafond, compresi quelli afferenti i beni destinati ad essere introdotti nei depositi IVA;
- di pubblicazioni estere, da parte di biblioteche universitarie, non soggetti all’imposta;
- esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 10, richiamato dall’art. 42, comma 1, del DL 331/1993.
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Acquisti intra-UE soggetti a doppia registrazione
Attenzione! Gli acquisti intra-UE di beni seguono la regola della doppia registrazione, ovvero dell’annotazione sia nel registro degli acquisti che in quello delle vendite. Tuttavia l’operazione con IVA a debito (vendite), non va riportata nel quadro VE ma nel quadro VJ. Vediamo alcuni casi.
Nel rigo VJ1 bisogna indicare gli importi relativi agli acquisti di beni da San Marino e Città del Vaticano.
Nel rigo VJ3 devono essere indicati invece:
- gli acquisti per i quali l’assolvimento degli obblighi IVA è stato effettuato mediante autofattura;
- gli acquisti per i quali è stata effettuata l’operazione di integrazione del documento emesso dal soggetto non residente.
Nel rigo VJ9 occorre indicare gli acquisti intra-UE di beni, compresi quelli di oro industriale, argento puro, rottami e altri materiali di recupero, telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop e dispositivi a circuito integrato (quali microprocessori e unità centrali di elaborazione).
Nel rigo VJ10 si indicano le importazioni di rottami e altri materiali di recupero per le quali l’imposta non si versa in dogana ma è assolta mediante annotazione della bolletta doganale nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi nonché, ai fini della detrazione, nel registro degli acquisti.
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