Parco Agrisolare 2024: nuovo contributo per le regioni del Sud

di Alessandro De Adamo
Parco Agrisolare 2024

Ecco i contenuti del Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf) del 17 aprile 2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 Agosto 2024, alla luce del Regolamento Operativo pubblicato dal GSE. Benefici riservati ad Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia

Arriva la misura Parco Agrisolare 2024. Tra gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) figura infatti la Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, che include la componente 2.1 “Agricoltura sostenibile ed economia circolare”, nel cui ambito è inserito l’Investimento 2.2., denominato “Parco Agrisolare”.

In particolare l’Italia si prefigge di ridurre l’impatto ambientale della filiera agroalimentare, incentivando l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti di edifici strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale.

Il procedimento di notifica relativo alla Riprogrammazione del PNRR che ha assegnato alla misura ulteriori risorse pari a 850 milioni di euro, si è concluso con la Decisione C(2024) 5770 dell’8 agosto 2024, con cui la Commissione europea ha autorizzato il regime d’aiuto in esame SA. 113779 (2024/N).

“Parco Agrisolare”: il requisito oggettivo

L’intervento obbligatorio da eseguire è l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1 MWp.

Per le aziende agricole di produzione primaria, destinatarie principali dell’incentivo, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti, con percentuali differenti:

  • sia se l’obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo di energia elettrica dell’azienda agricola, compreso quello familiare;
  • sia se l’obiettivo è quello di produrre più energia rispetto a quella media necessaria per l’autoconsumo.

Unitamente all’installazione di pannelli fotovoltaici possono essere abbinati i seguenti interventi:

  • la rimozione e lo smaltimento dell’amianto (o, se del caso, dell’eternit) dai tetti: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro e rispettando le vigenti norme in materia (a livello operativo è consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici su coperture anche diverse da quelle su cui si opera la bonifica dall’amianto (e, se del caso, dall’eternit), purché appartenenti allo stesso fabbricato ed è anche ammessa l’opera di bonifica su superfici superiori a quelle dell’installazione di impianti fotovoltaici, purché appartenenti allo stesso fabbricato);
  • l’isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato;
  • sistemi di aerazione connessi alla sostituzione dei tetti (intercapedine d’aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria.

Le spese ammesse al beneficio includono i costi di progettazione, le asseverazioni e le altre spese professionali comunque richieste dal tipo di lavori, comprese quelle relative all’elaborazione e presentazione dell’istanza.

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

L’acquisto di beni in leasing è escluso dal beneficio.

Si ricorda che le opere devono essere svolte esclusivamente sui tetti di fabbricati strumentali all’attività dei soggetti beneficiari, ivi compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica. Sono quindi esclusi i casolari agricoli adibiti ad abitazione.

Parco Agrisolare: il requisito soggettivo

I beneficiari dell’agevolazione dovranno alternativamente essere:

  • imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
  • imprese agroindustriali, in possesso di determinati codici ATECO (i codici ATECO ammissibili saranno precisati nel Bando attuativo, ma probabilmente saranno i medesimi di cui al bando 2022);
  • indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
  • i soggetti di cui ai tre punti precedenti costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).

Tali soggetti realizzano gli interventi esclusivamente nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, sostenendone i relativi costi ed avendo la disponibilità dell’immobile funzionale all’esercizio dell’impresa agricola.

Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad € 7.000,00.

Massimali di spesa e limite dell’incentivo in conto capitale

La spesa massima ammissibile per singola proposta dell’incentivo Parco Agrisolare 2024, ivi inclusi gli eventuali interventi complementari, non può essere superiore a 2.330.000 euro. Ogni singolo soggetto beneficiario può richiedere l’accesso al contributo per più progetti, ma con una spesa massima ammissibile complessiva per soggetto beneficiario, comunque, non superiore a 2.330.000 euro così ripartiti:

  1. fino a 1.500.000 euro per l’installazione di pannelli fotovoltaici;
  2. fino a 700.000 euro per gli interventi complementari (rimozione dell’amianto, areazione, isolamento);
  3. fino a 100.000 euro per i sistemi di accumulo;
  4. fino a 30.000 euro per i dispositivi di ricarica.

Agli interventi realizzati viene riconosciuto:

  1. Per le aziende agricole di produzione primaria, se l’obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo di energia elettrica dell’azienda agricola, un incentivo in conto capitale dell’80% della spesa massima ammessa;
  2. Per le aziende agricole di produzione primaria, se l’obiettivo è quello di produrre più energia rispetto a quella media necessaria per l’autoconsumo, un incentivo in conto capitale per l’intero progetto (compreso la quota parte adibita all’autoconsumo):
    • del 30% della spesa massima ammessa;
    • del 20% per le piccole imprese;
    • del 10% per le medie imprese;
    • del 15% per le regioni con tenore di vita basso, ovverosia Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna;
  3. Per le aziende di trasformazione di prodotti agricoli, un incentivo in conto capitale l’intensità massima riconoscibile è pari:
    • all’80% delle spese ammissibili, per gli interventi da realizzare, se la potenza dell’impianto fotovoltaico è compresa tra 6kWp e 200 kWp;
    • al 65% delle spese ammissibili, per gli interventi da realizzare, se la potenza dell’impianto fotovoltaico è compresa tra 200kWp e 500 kWp;
    • al 50% delle spese ammissibili, per gli interventi da realizzare, se la potenza dell’impianto è maggiore di 500 kWp fino al massimo di 1000 kWp.
  4. Per le aziende di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, un incentivo in conto capitale:
    • fisso del 30% della spesa massima ammessa;
    • aggiuntivo del 20% per le piccole imprese;
    • aggiuntivo del 10% per le medie imprese;
    • aggiuntivo del 15% per le regioni con tenore di vita basso, ovverosia Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna.

Spesa massima ammissibile: criteri di calcolo

Sono considerate ammissibili all’incentivo Parco Agrisolare 2024, ove effettivamente sostenute e comprovate, le seguenti spese:

  • Per la realizzazione di impianti fotovoltaici: acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto; sistemi di accumulo; fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi; costi di connessione alla rete:
    • fino a un limite massimo di 1.500 €/Kwp per l’installazione dei pannelli fotovoltaici, fino ad un massimo assoluto pari ad 1.500.000 euro;
    • fino ad ulteriori 1.000 €/Kwh ove siano installati anche sistemi di accumulo, fino ad un massimo assoluto pari ad 100.000 euro;
    • fino ad ulteriori 30.000 euro massimi di spesa qualora siano installate colonnine di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e per le macchine agricole, secondo gli importi e quantità massimi che saranno dettagliate nel successivo Bando del Mipaaf;
  • Per la rimozione e smaltimento dell’amianto, ove presente, e/o l’esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramento dell’isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria):
    • fino a un limite massimo di 700 €/Kwp comprensivo di tutte le spese compreso quelle di demolizione e ricostruzione delle coperture e la messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi.

Parco Agrisolare 2024: il limite degli Aiuti di Stato

La percezione di più aiuti finalizzati alla realizzazione della stessa attività, della stessa iniziativa o dello stesso progetto, ma per spese ammissibili diverse, non costituisce cumulo.

Gli aiuti di cui al presente Decreto possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato e aiuti de minimis, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento e purché tale cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto stabilita per ciascuna tipologia di investimento di cui al presente Decreto.

Gli aiuti di cui al presente Decreto possono essere altresì cumulati con qualsiasi altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche, purché tale cumulo non riguardi gli stessi costi ammissibili, o le stesse quote parti del costo di uno stesso bene, e non porti al superamento del costo sostenuto per ciascun tipo di intervento di cui al presente Decreto.

Conseguentemente, in caso di cumulo tra più agevolazioni, il GSE determina l’entità massima del contributo in conto capitale spettante, che si riduce in ragione dell’ammontare degli ulteriori incentivi percepiti/assegnati.

Parco Agrisolare 2024: il requisito temporale

L’erogazione del contributo avverrà in due tranche:

  • prima dell’avvio dell’intervento (fino ad un 30%, con rilascio di apposita fidejussione);
  • a saldo, a seguito delle verifiche post-lavori entro il termine di novanta giorni dall’acquisizione della documentazione completa;

purché i soggetti beneficiari del contributo realizzino, collaudino e rendicontino gli interventi entro diciotto mesi dalla data della pubblicazione dell’elenco dei nominativi aggiudicatari.

Le istanze di ammissione al contributo potranno essere presentate, pena l’irricevibilità, esclusivamente tramite la piattaforma informatica predisposta dal Soggetto attuatore GSE all’indirizzo www.gse.it a decorrere dalle ore 12:00:00 del giorno 16 settembre 2024 e fino alle ore 12:00:00 del giorno 14 ottobre 2024.

Le proposte inviate saranno valutate dal GSE secondo una procedura a sportello ovvero mediante la selezione, secondo l’ordine cronologico di invio, delle proposte che rispondono ai requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal Decreto e sulla base delle risorse finanziare disponibili per ciascuna categoria di aziende di cui alle quattro tabelle dell’Allegato A al Decreto.

Parco Agrisolare 2024: modifiche in corso d’opera ammissibili e non ammissibili

Per quanto concerne le modifiche progettuali strettamente connesse all’impianto fotovoltaico realizzato non sono considerate ammissibili le modifiche inerenti a:

  • l’ubicazione dell’impianto e il fabbricato oggetto d’intervento;
  • il potenziamento dell’impianto oggetto del contributo – in particolare non risulta ammissibile alcun incremento del valore di Potenza nominale [kWp] dell’impianto fotovoltaico rispetto al valore concesso in fase di ammissione della proposta, seppur a parità di spesa sostenuta. Risulta, tuttavia, possibile realizzare impianti con potenza nominale complessiva inferiore o uguale a quella ammessa al contributo e/o apportare variazioni progettuali rispetto alla tipologia (marca e modello), all’orientamento e al numero di moduli costituenti l’impianto, nonché alla potenza del singolo modulo installato;
  • categoria d’intervento.

A livello procedurale, invece, sono ritenute ammissibili le modifiche relative ai seguenti campi:

  • codice CENSIMP dell’impianto esistente, nel caso in cui l’intervento riguardi la realizzazione nuova sezione di impianto esistente;
  • codice di rintracciabilità dell’impianto associato al preventivo di connessione;
  • codice POD presso il quale è collegato l’impianto realizzato.

Per quanto concerne le modifiche progettuali strettamente connesse al sistema di accumulo realizzato sono considerate ammissibili le modifiche inerenti al potenziamento dellimpianto oggetto del contributo. In particolare risultano ammissibili variazioni progettuali rispetto alla tipologia e alla capacità nominale [kWh], anche in eccesso, rispetto a quanto indicato in fase di ammissione della proposta, senza incremento del contributo concesso e a condizione che lo stesso sistema di accumulo sia asservito al nuovo impianto realizzato. La variazione deve essere comunque giustificata dalla mancata reperibilità della taglia di sistema di accumulo preventivato.

Analogo discorso vale in merito all’installazione di dispositivi di ricarica per la mobilità sostenibile.

In fase di realizzazione dell’intervento risulta possibile inserire o eliminare dal progetto ammesso al contributo:

  • gli interventi di installazione del sistema di accumulo e dei dispositivi di ricarica per la mobilità sostenibile, a condizione che non vi sia, in alcun caso, un incremento del contributo concesso;
  • gli altri interventi complementari, fermo restando che riguardo all’intervento di rimozione dell’amianto la copertura o la falda omogenea presso la quale risulta installato l’impianto fotovoltaico, sia privo di amianto e a condizione che non vi sia, in alcun caso, un incremento del contributo concesso.

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