La Corte Costituzionale ridefinisce i confini del rapporto tra Professionisti e Gestione Separata INPS: l’obbligo di iscrizione può riguardare anche i professionisti iscritti ad Albi. Categorie interessate e sanzioni previste.
La sentenza n. 104 del 22 aprile 2022 della Corte Costituzionale mette un punto sull’annosa questione relativa al rapporto che sussiste fra Professionisti iscritti ad Albi professionali e Gestione Separata INPS. Stiamo parlando della gestione previdenziale che, fin dalla sua nascita, ha assunto un ruolo per certi versi “residuale” nell’accogliere coloro i quali svolgono attività professionale ma non hanno una Cassa di previdenza di riferimento (es. Cassa Forense per gli avvocati, Inarcassa per ingegneri e architetti, ENPAM per i medici ecc.).
Non è certamente una novità che la Gestione Separata INPS interessi anche situazioni particolari, talvolta quasi atipiche. Si pensi, ad esempio, alla contribuzione dei medici specializzandi. Sulla base della suddetta sentenza, emessa dalla Corte Costituzionale, l’INPS ha meglio definito la platea dei soggetti e delle casistiche che determinano l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata.
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Professionisti e Gestione Separata: la pronuncia della Corte Costituzionale
La Consulta – come riportato dalla Circolare INPS n. 107 del 3 ottobre 2022 – ha stabilito che:
“sono obbligati ad iscriversi alla Gestione separata INPS non solo i soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ma anche i soggetti che, pur svolgendo attività il cui esercizio sia subordinato a tale iscrizione, non hanno tuttavia, per ragioni reddituali, l’obbligo di iscriversi alla cassa di previdenza professionale e restano quindi obbligati al versamento del solo contributo cosiddetto integrativo, non anche di quello cosiddetto soggettivo, il solo a cui consegue la costituzione di una vera e propria posizione previdenziale”
Da ciò emerge dunque come la Gestione Separata accolga ufficialmente un’altra particolare tipologia di lavoratori: coloro i quali, per il tipo di professione svolta, sarebbero tenuti ad iscriversi ad una specifica Cassa professionale, ma che di fatto ne sono esentati per l’esiguità dei redditi prodotti.
Di fatto, il problema che determina questa forma atipica di iscrizione alla Gestione Separata INPS sta proprio nelle lacune dettate dai regolamenti delle singole Casse previdenziali. La previsione di non iscrizione in presenza di determinati requisiti genera infatti una mancata copertura previdenziale per taluni soggetti. A tal proposito, la Corte Costituzionale ricorda come la finalità con cui è stata istituita la Gestione Separata INPS è la
“«universalizzazione» della tutela previdenziale, rispondendo alla finalità di estendere la copertura assicurativa ai soggetti e alle attività non coperti da forme di assicurazione obbligatoria già realizzate o da realizzare nell’ambito della categoria professionale di riferimento“.
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Quali sono le categorie interessate da queste novità?
Sulla base dei principi richiamati dalla Corte Costituzionale, la Circolare INPS n. 107 del 3 ottobre 2022 individua 3 categoria a cui – di conseguenza – sarebbe riconducibile l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS:
- i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi Albi professionali;
- i soggetti che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza;
- coloro che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi professionali, abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti.
Sempre la Circolare specifica inoltre che “per i soggetti di cui ai punti 2 e 3 non sussiste l’obbligo di iscriversi alla Cassa professionale di appartenenza e gli stessi restano obbligati al versamento alla stessa del solo contributo “integrativo”, con esclusione dell’obbligo di versamento del contributo “soggettivo”, che dà titolo alla costituzione di una vera e propria posizione previdenziale nell’ambito della categoria di riferimento“.
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Professionisti e Gestione Separata: cenni sul regime sanzionatorio
Un altro tema toccato dalla Consulta è quello delle sanzioni civili. Un vero e proprio colpo di spugna che individua uno spartiacque alla fine del periodo d’imposta 2011.
Di cosa si tratta, nello specifico? La Corte Costituzionale pone al centro l’articolo 18, comma 12, del decreto-legge n. 98/2011, qualificandola norma di interpretazione autentica. Tale norma aveva appunto affermato con chiarezza l’esigenza di “universalizzare” la copertura assicurativa, ricomprendendo anche le suddette categorie particolari e/o residuali.
Inevitabilmente, la mancata iscrizione alla Gestione Separata – a fronte di un obbligo in tal senso – determina l’irrogazione di sanzioni civili. Grazie però alla pronuncia della Corte Costituzionale, è stato stabilito che il periodo precedente all’emanazione della norma di interpretazione autentica venga fatto salvo. Nessuna sanzione, pertanto, è dovuta per le violazioni (mancate iscrizioni) avutesi fino al periodo d’imposta 2011. Resta intatta la legittimità delle sanzioni per i periodi successivi.
Scarica la Circolare INPS n. 107 del 3 ottobre 2022:
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