Una risoluzione del MEF spiega che è facoltà dei Comuni differire le scadenze dei tributi locali. Nessuna proroga possibile invece per l’Imu 2020 dovuta allo Stato sugli immobili ad uso produttivo. Scopri tutti i dettagli.
L’emergenza Covid-19 ha costretto al rinvio di numerose scadenze fiscali. La carenza di liquidità, dovuta alla contrazione economica generata dal lockdown, rende di fatto difficile far fronte alle normali scadenze fiscali. Per tale motivo i diversi decreti che si sono succeduti hanno spostato in avanti, fermo restando il rispetto di determinati requisiti, le scadenze relative all’Iva, ai contributi Inps, ai premi Inail. Per l’Irap è stata invece prevista la cancellazione del saldo 2019 e dell’acconto 2020. Lo stesso non è avvenuto per la scadenza dell’acconto Imu 2020, ad eccezione dell’esenzione introdotta per il settore del turismo. Con la Risoluzione 5/DF dell’8 giugno 2020, il Dipartimento delle Finanze spiega i motivi della mancata proroga della scadenza Imu del 16 giugno 2020. Ma non è detta l’ultima. Sono infatti i singoli Comuni a poter rinviare la scadenza ormai alle porte. Analizziamo la questione nel dettaglio.
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Acconto Imu in scadenza al 16 giugno 2020: gli importi dovuti
Prima di entrare nel vivo della questione, è doveroso fare un breve cenno sulle novità in vigore da quest’anno in materia di Imu. La legge n. 160 del 2019 (Legge di Bilancio 2020) ha modificato in maniera sostanziale da disciplina dell’Imposta municipale propria (IMU). L’abolizione della IUC e la conseguente cancellazione della Tasi hanno spinto ad una revisione delle aliquote Imu. Di seguito il quadro riassuntivo delle aliquote in vigore per il 2020:
Tipologia di immobile | Aliquota base | Aliquota massima |
Abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) | 0,5% | 0,6% |
Fabbricati rurali ad uso strumentale | 0,1% | 0,1% |
Fabbricati merce (destinati alla vendita) | 0,1% | 0,25% |
Terreni agricoli | 0,76% | 1,06% |
Immobili ad uso produttivo (gruppo catastale D) | 0,86% | 1,06% |
Immobili diversi dall’abitazione principale non rientranti nelle altre categorie | 0,86% | 1,06% |
La scadenza della prima rata, o acconto Imu, è fissata al 16 giugno 2020. Fa eccezione il solo settore turistico, per cui il Decreto Rilancio ha stabilito una vera e propria esenzione. Infatti, l’acconto Imu 2020 non è dovuto, nel caso in cui siano anche gestori delle attività ivi svolte, dai proprietari di immobili adibiti a:
- stabilimenti balneari;
- stabilimenti termali;
- alberghi e pensioni;
- agriturismi;
- villaggi turistici;
- ostelli della gioventù;
- rifugi di montagna;
- colonie marine e montane;
- affittacamere e bed & breakfast;
- case e appartamenti per vacanze;
- residence;
- campeggi.
Si precisa che solo per il 2020, primo anno di applicazione della nuova disciplina, l’acconto è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019.
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Proroga dell’acconto Imu: il Comune può rinviare la scadenza
La citata risoluzione del Dipartimento delle Finanze spiega che l’ampia autonomia regolamentare riconosciuta agli enti locali riguardo alla gestione delle proprie entrate tributarie rimette al singolo ente la disciplina delle modalità di riscossione, comprese anche quelle relative al differimento dei termini di versamento. Da qui discende che è facoltà del Comune spostare in avanti il termine di pagamento per l’acconto Imu 2020, come tra l’altro già avvenuto in diverse realtà d’Italia.
Il Dipartimento delle Finanze precisa anche le modalità con cui porre in atto la proroga. Il comma 777, lett. b) dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2020 consente ai comuni di stabilire con proprio regolamento differimenti di termini per i versamenti qualora ricorrano “situazioni particolari”, come l’attuale emergenza Covid-19. Ma la vicinanza della scadenza rende necessario l’utilizzo di procedure rapide e di immediata attuazione. Per questo motivo è ritenuta percorribile la possibilità di ricorrere ad una delibera della Giunta comunale, che dovrà poi comunque essere ratificata da parte del Consiglio Comunale.
Viene precisato inoltre che il potere di prorogare la scadenza fa riferimento alle sole entrate comunali. Per questo motivo i differimenti eventualmente deliberati dai Comuni non possono in alcun caso riguardare la quota Imu spettante allo Stato sugli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D. Si rammenta a riguardo che gli immobili ad uso produttivo scontano un aliquota ai fini Imu compresa tra lo 0,76% e l’1,06%. Lo 0,76%, corrispondente all’aliquota base, è riscosso dai Comuni e riversato allo Stato. Ogni Comune può poi scegliere di portare l’aliquota relativa a questi immobili fino ad un massimo dell’1,06%, mantenendo la parte eccedente l’aliquota base. Una proroga dell’acconto Imu 2020 non investirebbe quindi lo 0,76% di competenza statale, ma solo l’eventuale aliquota eccedente.
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