Un comunicato stampa INPS del 26 aprile ha prorogato la scadenza per le domande del Reddito di emergenza dal 30 aprile al 31 maggio 2021.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha autorizzato la proroga del termine di presentazione delle domande per il Reddito di emergenza dal 30 aprile al 31 maggio 2021, in virtù della necessità di garantire un più ampio accesso al beneficio.
Reddito di emergenza: i requisiti
Più tempo quindi per procedere ad inviare la domanda per il Reddito di Emergenza. Ma quali sono i requisiti per accedervi? Oltre agli aventi diritto delle precedenti erogazioni, le tre nuove mensilità di REM sono riconosciute anche a coloro che hanno terminato la percezione di NASPI e DIS COLL tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 e che siano in possesso di precisi requisiti economici e di compatibilità. Tali requisiti sono:
- valore del reddito familiare riferito alla mensilità di febbraio 2021 inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio REM (per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, la soglia reddituale di accesso al beneficio aumenta di un dodicesimo del valore annuo di locazione, come da dichiarazione ISEE);
- residenza in Italia del beneficiario;
- patrimonio mobiliare inferiore a 10.000 euro riferito all’anno 2020; la soglia è aumentata di ulteriori 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare diverso dal richiedente, fino a un massimo di 20.000 euro (il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza);
- ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 15.000 euro;
- nel nucleo familiare non devono essere presenti componenti che percepiscono, o hanno percepito, una delle indennità Covid per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.
Compatibilità Reddito di emergenza 2021
Il REM non è compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza da COVID-19. Nello specifico, si tratta delle indennità riconosciute ai
- lavoratori:
- autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS;
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata;
- stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, anche somministrati;
- dello spettacolo;
- agricoli;
- dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- intermittenti;
- autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- domestici;
- marittimi;
- dello sport;
- liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata.
Inoltre, il Reddito di emergenza, inoltre, non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda:
- titolari di pensione diretta o indiretta (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità);
- titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo. Nel caso di lavoratori in Cassa Integrazione o per i quali sia stato richiesto l’intervento del FIS, la verifica del requisito viene effettuata sulla base della retribuzione teorica del lavoratore, desumibile dalle denunce aziendali; tale retribuzione tiene conto delle voci retributive fisse;
- percettori di Reddito o Pensione di Cittadinanza.
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Come fare domanda
A fronte della proroga, la domanda per accedere al Reddito di Emergenza può essere presentata all’Inps fino al 31 maggio 2021 attraverso i seguenti canali:
- i CAF;
- gli istituti di patronato;
- il sito internet dell’INPS.
A tal proposito, dal 7 aprile è possibile accedere al servizio collegandosi alla pagina dedicata sul sito dell’Inps e autenticandosi con uno dei seguenti strumenti:
- PIN Inps personale;
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Per quanto riguarda gli importi riconosciuti, si ricorda che gli stessi sono rimasti invariati (un minimo di 400 euro e fino ad un massimo di 840 euro in base al numero di componenti del nucleo famigliare).
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