I soggetti che hanno registrato una perdita di fatturato a causa dell’emergenza Covid-19 possono versare gli acconti in scadenza a novembre direttamente ad aprile 2021. Scopri i requisiti per godere della proroga del secondo acconto 2020.
Le misure fiscali contenute nel Decreto Agosto fanno tirare una boccata d’ossigeno a tante partite Iva in difficoltà. Tante le novità introdotte, ma tra le più importanti vi sono indubbiamente quelle che prevedono la proroga dei prossimi versamenti fiscali. Particolarmente interessante risulta essere l’articolo 98, che prevede la proroga del secondo acconto 2020 per i soggetti che hanno registrato un forte calo di fatturato nella prima parte del 2020. La misura si somma alla rateizzazione dei versamenti in scadenza il prossimo 16 settembre. Scopriamo quindi nel dettaglio i contenuti della proroga e quali sono i requisiti per goderne.
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Proroga del secondo acconto 2020: quali versamenti riguarda
Dopo la mini-proroga al 20 luglio del saldo 2019 e del primo acconto 2020, anche il secondo acconto 2020 viene interessato da una proroga (questa volta decisamente più corposa), ma solo a determinate condizioni. I versamenti in questione sono quelli naturalmente in scadenza al 30 novembre 2020, relativi a:
- la seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi (Irpef, Ires, imposte sostitutive previste dai regimi dei minimi e forfettario);
- la seconda o unica rata dell’acconto dell’IRAP.
Tali versamenti possono essere effettuati entro il 30 aprile 2021, ma non per tutti. Scopriamo adesso quali sono i soggetti interessati dalla proroga.
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Quali sono i soggetti interessati dalla proroga?
Il Decreto Agosto prevede espressamente che a godere della proroga sono i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, ossia 5.164.569,00 euro. Tuttavia, in virtù di un successivo rimando, si prevede l’applicazione della proroga anche a:
- i contribuenti che adottano il regime dei minimi di cui all’art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
- i contribuenti che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese obbligati a compilare gli ISA.
Tutti questi soggetti devono in ogni caso rispettare un requisito quantitativo. Infatti, la proroga si applica solo ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il calo deve quindi essere verificato in relazione alle fatture emesse ed ai corrispettivi e non in relazione ai ricavi di competenza.
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Proroga del secondo acconto 2020: alcuni aspetti da chiarire
In occasione della mini-proroga del saldo 2019 e del primo acconto 2020 al 20 luglio, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020 ha previsto il rinvio dei “versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi“. Tale formulazione non lasciava dubbi sull’applicazione del rinvio anche ai contributi previdenziali in scadenza con le imposte sui redditi.
Lascia spazio a qualche dubbio, invece, la formulazione dell’articolo 98 del Decreto Agosto. Infatti, in esso viene prorogato in maniera specifica il termine di versamento della “seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP“. Ciò potrebbe far pensare ad un esclusione dei contributi previdenziali in scadenza al 30 novembre da tale proroga. In realtà il termine di versamento dei contributi segue di regola quello delle imposte dirette. Si ritiene dunque che la proroga riguardi anche i contributi previdenziali, ma il legislatore dovrebbe opportunamente fugare i dubbi in merito. In questo senso è auspicabile un intervento chiarificatore, che potrebbe giungere con la conversione in legge del decreto.
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