È ormai di dominio pubblico la proroga dei versamenti originariamente previsti in scadenza al 30 giugno, ma a beneficiarne non saranno tutti i contribuenti. Ecco cosa ha annunciato il MEF, ma non mancano dubbi e polemiche.
Non è ancora ufficiale – ma è comunque certa – la proroga della scadenza relativa al versamento delle imposte relative ai Modelli Redditi/IRAP/IVA 2023. Si tratta infatti di una mera formalità, ma il Comunicato n. 98 del 14.06.2023 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha già annunciato lo slittamento di una delle più iconiche scadenze del Fisco nostrano – quella del 30 giugno appunto – al 20 luglio 2023.
Per intenderci, diventa questo il nuovo termine entro cui versare, senza maggiorazioni e penalizzazioni di sorta, le imposte sui redditi (IRFEF, IRES e imposte sostitutive) a titolo di:
- saldo 2022;
- primo acconto 2023.
Ricomprese nella proroga anche le somme in scadenza al 30 giugno 2023 risultanti dalle dichiarazioni IRAP e IVA.
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Proroga versamento imposte 2023: ecco chi può pagare entro il 20 luglio
Partiamo sempre dalla stessa doverosa premessa. Ad oggi stiamo semplicemente commentando un Comunicato del MEF e non il provvedimento normativo in esso annunciato. Evidentemente, però, dobbiamo aspettarci che il provvedimento ricalchi i contenuti riportati nel Comunicato (anche se alcuni correttivi appaiono opportuni, e lo capiremo in seguito).
In base a quanto comunicato dal MEF, la proroga interesserà i titolari di Partita IVA (“professionisti e imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA)”). A corredo, tuttavia, si specifica che beneficiano della proroga anche i contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA (v. contribuenti in regime dei minimi e in regime forfettario).
In definitiva il confine della platea dei beneficiari può sintetizzarsi come segue:
- professionisti e imprese (societarie e individuali), compresi i minimi e i forfettari.
L’altra categoria abbracciata dalla proroga del versamento delle imposte relative al Modello Redditi 2023 è rappresentata da coloro che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.
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Proroga versamento imposte 2023: chi resta escluso?
Se abbiamo dunque ben capito chi sta dentro al cerchio, vale la pena di sottolineare con chiarezza chi invece resta escluso. Ebbene sì, perché in base a come è scritto il Comunicato (sintetico, va detto, ma non per questo poco dettagliato, come abbiamo visto), non è da escludersi che vi siano dei contribuenti che dovranno mantenere cerchiata di rosso la scadenza del 30 giugno 2023.
Stiamo parlando, ad esempio, dei contribuenti che presentano il Modello 730 senza sostituto d’imposta. In questi casi, infatti, laddove il contribuente non regola il conguaglio fiscale (a debito o a credito) in busta paga e dunque tramite il proprio datore di lavoro, resta fermo l‘obbligo di regolare direttamente eventuali debiti con il Fisco entro la canonica scadenza del 30 giugno. Ad ogni buon conto, chi dovesse saltare questa scadenza potrà comunque regolarizzare la propria posizione con lo strumento del ravvedimento operoso. Il tutto a meno che non intervenga prima l’azione di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
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Cosa accade alla maggiorazione dello 0,4%: sogno o son desto?
Come è noto ai più, le somme in scadenza al 30 giugno relative ai Modelli Redditi, oltre a poter essere dilazionate fino ad un massimo di 6 rate, possono anche essere versate (in unica soluzione o in più rate, che in tal caso arrivano ad un massimo di 5) entro il 30 luglio con una maggiorazione dello 0,4%. Soluzione spesso accolta con favore, dal momento che comporta in sostanza il rinvio di un mese al “costo” di 4 euro ogni 1000 dovuti.
Proprio il Comunicato n. 98, tuttavia, sta facendo discutere gli addetti ai lavori per una previsione specifica che riguarda la maggiorazione dello 0,4%. Il versamento con maggiorazione, infatti, sarebbe consentito fino al 31 luglio 2023. La cosa di per sé potrebbe apparire normale, se non fosse che, in realtà, la maggiorazione dello 0,4% risulta ogni anno consentita fino al 30 luglio non perché la legge individui espressamente la data del 30 luglio, bensì perché è previsto che ciò sia consentito nei 30 giorni successivi rispetto alla scadenza ordinaria.
Per un formalismo giuridico, dunque, appare evidente che, se il provvedimento atteso sposterà la scadenza ordinaria al 20 luglio, la maggiorazione dello 0,4% diventerebbe valida non fino al 31 luglio 2023 (come previsto dal Comunicato), bensì fino al 21 agosto 2023 (il 19 agosto è sabato). Ciò semplicemente in base ad una mera corretta applicazione delle norme.
E adesso…?
Al di là dallo scalpore suscitato da questo annuncio, è evidente che le strade a questo punto restano due:
- il provvedimento che farà seguito al Comunicato modificherà (o avvierà un iter di modifica) una norma pluridecennale, cioè proprio quella dello 0,4% nei 30 giorni che seguono la scadenza ordinaria;
- la definizione del termine del 31 luglio è stata un abbaglio e il successivo provvedimento aggiusterà il tiro.
Tifiamo tutti per la seconda ipotesi.
Scarica il Comunicato MEF n. 98 del 14.06.2023
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