A partire dal 1 gennaio 2024, la misura del tasso di interesse legale passa al 2,5%. Ecco le nuove regole del Ravvedimento operoso 2024.
L’istituto del “ravvedimento operoso” consente di regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni. Si tratta quindi di uno strumento che il contribuente ha a disposizione per prevenire eventuali liti con l’Amministrazione Finanziaria. Ma vediamo come funziona nello specifico il Ravvedimento operoso 2024.
Chi può avvalersi del Ravvedimento operoso 2024
Il ravvedimento è uno strumento deflattivo del contenzioso ed è consentito a tutti i contribuenti. Esso è inibito solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni). Tuttavia, il pagamento e la regolarizzazione non precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
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Ravvedimento operoso 2024: come regolarizzare?
In caso di errori, omissioni e/o versamenti insufficienti, il contribuente può regolarizzare la sua posizione eseguendo spontaneamente il pagamento:
- dell’imposta dovuta;
- degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
- della sanzione in misura ridotta.
Calcolo della sanzione ridotta
Sulla determinazione della sanzione relativa al ravvedimento operoso bisogna porre maggiore attenzione. Nello specifico, la sanzione è ridotta a:
- 1/10 se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla data di scadenza originaria;
- 1/9 se la regolarizzazione avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore;
- 1/8 se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
- 1/7 se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall’omissione o dall’errore;
- 1/6 se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore;
- 1/5 se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale (salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale);
- 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di IVA, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.
Versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni
La sanzione si riduce della metà in caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In questi casi la sanzione sarà pari al 15%. A esempio, se il contribuente regolarizza il versamento entro 30 giorni dall’originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione sarà pari all’1,5% dell’imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà).
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Ravvedimento “Sprint”
Un’ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In questi casi, la sanzione da versare in sede di ravvedimento operoso sarà pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%).
Ravvedimento operoso parziale o frazionato
La normativa prevede che si può considerare perfezionato il ravvedimento operoso, anche di una sola parte dell’imposta dovuta, se sono stati corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla frazione del debito d’imposta versato tardivamente. Ma attenzione! La riduzione da applicare a coloro che intendono avvalersi del ravvedimento parziale/frazionato deve essere individuata nel momento in cui si procede al perfezionamento della regolarizzazione. Gli interessi invece sono dovuti per l’intero periodo di ritardo.
Infatti, il contribuente potrebbe trovarsi in uno dei seguenti casi:
- versamento parziale dell’importo omesso con relative sanzioni ridotte entro il termine previsto per il ravvedimento: in tal caso, il ravvedimento può considerarsi perfezionato solo limitatamente all’importo pagato mentre sulla differenza le sanzioni vengono considerate in misura piena;
- controllo fiscale che interviene prima del pagamento frazionato dell’importo da ravvedere: come nel caso 1.;
- versamento totale con rate costanti e correlate sanzioni ridotte perfezionato entro il termine previsto per il ravvedimento: null’altro è dovuto e il ravvedimento è da considerarsi perfezionato;
- versamento totale con rate variabili e correlate sanzioni ridotte entro il termine previsto per il ravvedimento: anche in questo caso il ravvedimento operoso è da considerarsi perfezionato.
Come fare i versamenti e calcolo degli interessi
Al fine di regolarizzare la propria posizione avvalendosi del ravvedimento operoso, il contribuente dovrà effettuare il versamento mediante gli specifici modelli di pagamento previsti per il rispettivo tributo. Nello specifico, il contribuente userà il modello:
- F24 per: imposte sui redditi e relative imposte sostitutive, IVA, IRAP ed imposta sugli intrattenimenti;
- F23 per: imposta di registro e altri tributi indiretti;
- F24 Elide per: tributi, sanzioni e interessi connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili, nonché l’imposta ipotecaria, le tasse ipotecarie, l’imposta di bollo e le sanzioni dovuti in relazione ai servizi di aggiornamento dei registri immobiliari e al rilascio di certificati e copie.
NOTA BENE: per interessi e sanzioni da ravvedimento operoso sono stati previsti appositi codici da riportare sul modello di versamento (consulta l’elenco completo dei codici).
Per quanto riguarda gli interessi moratori giornalieri, si ricorda che devono essere calcolati al tasso legale suddividendo l’ammontare annuo per 365 giorni (anche nel caso di anno bisestile). A tal proposito si ricorda che, per le violazioni intervenute dal 1° gennaio 2024 in poi si applicheranno esclusivamente gli interessi legali nella nuova misura dello 2,5% .
Anno | Tasso di interesse legale |
2010 | 1% annuo |
2011 | 1,5% annuo |
2012 | 2,5% annuo |
2013 | 2,5% annuo |
2014 | 1% annuo |
2015 | 0,5% annuo |
2016 | 0,2% annuo |
2017 | 0,1% annuo |
2018 | 0,3% annuo |
2019 | 0,8% annuo |
2020 | 0,05% annuo |
2021 | 0,01% annuo |
2022 | 1,25% annuo |
2023 | 5% annuo |
2024 | 2,5% annuo |
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