Decreto Sostegni: ecco le ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza. Come fare domanda per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021. Scadenza 30 aprile 2021.
Il Reddito di Emergenza (detto anche REM) è una misura di sostegno economico istituita dal Decreto Rilancio. Esso è rivolto a nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Successivamente, è stata introdotta la possibilità di richiedere:
- un’ulteriore mensilità con il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;
- due ulteriori quote per i mesi di novembre e dicembre 2020, con il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.
Infine, con il Decreto Sostegni è stata prevista la possibilità di richiedere le quote di marzo, aprile e maggio 2021.
Leggi di più: Decreto Sostegni in Gazzetta Ufficiale: scarica il PDF
Reddito di emergenza: i requisiti
Nell’anno 2021, il reddito di emergenza è riconosciuto per tre quote relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio. Oltre agli aventi diritto delle precedenti erogazioni, le tre nuove mensilità sono riconosciute anche a coloro che hanno terminato la percezione di NASPI e DIS COLL tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 e che siano in possesso di precisi requisiti economici e di compatibilità. Tali requisiti sono:
- valore del reddito familiare riferito alla mensilità di febbraio 2021 inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio REM (per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, la soglia reddituale di accesso al beneficio aumenta di un dodicesimo del valore annuo di locazione, come da dichiarazione ISEE);
- residenza in Italia, con riferimento al solo componente che richiede il beneficio;
- patrimonio mobiliare inferiore a 10.000 euro riferito all’anno 2020; la soglia è aumentata di ulteriori 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare diverso dal richiedente, fino a un massimo di 20.000 euro (il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza);
- ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 15.000 euro;
- nel nucleo familiare non devono essere presenti componenti che percepiscono, o hanno percepito, una delle indennità Covid per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.
Come fare domanda
Gli importi riconosciuti, pari ad un minimo di 400 euro e fino ad un massimo di 840 euro in base al numero di componenti del nucleo famigliare, sono rimasti invariati. La domanda per accedere al Reddito di Emergenza può essere presentata all’Inps fino al 30 aprile 2021 attraverso i seguenti canali:
- i centri di assistenza fiscale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;
- il sito internet dell’INPS.
A tal proposito, a partire dal 7 aprile sarà possibile accedere al servizio collegandosi alla pagina dedicata sul sito dell’Inps e autenticandosi con uno dei seguenti strumenti:
- PIN Inps personale;
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Leggi di più: Contributo a fondo perduto DL Sostegni: come fare domanda