Scopriamo il Regime del Margine IVA. Si tratta di un regime utilizzato anche nel commercio di francobolli, antiquariato e vecchie riviste. Ecco come funziona il rientro in commercio dei beni usati. Base di calcolo e processo di fatturazione.
Il regime fiscale noto come regime del margine è un regime IVA speciale. Più correttamente esso è il “regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione”. Questa definizione ci aiuta già ad intuire l’ambito di applicazione del regime. Ispirato dalla Direttiva europea 1994/5 e introdotto in Italia con il D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, artt. 36-40, il regime del margine riguarda quei beni usati che vengono immessi nuovamente in commercio.
La finalità che ha portato all’introduzione del regime è quella di “evitare – come recita la Circolare 177/1995 del Ministero delle Finanze – fenomeni di doppia o reiterata imposizione per i beni che dopo la prima uscita dal circuito commerciale vengono ceduti ad un soggetto passivo d’imposta per la successiva rivendita, con conseguente ulteriore imposizione ai fini I.V.A. in relazione al prezzo di vendita da questi praticato“.
Leggi di più: IVA: la Guida completa fra principi, aliquote e adempimenti
Ambito di applicazione: requisiti oggettivi e soggettivi
Una volta compresi il quadro generale e la finalità di questo regime speciale, andiamo a delinearne con precisione l’ambito di applicazione. Per farlo, dobbiamo valutare i requisiti oggettivi e soggettivi previsti.
Requisiti oggettivi
Le categorie di beni che danno la possibilità di applicare il regime del margine (che è dunque un’opzione, non un obbligo), in concomitanza con i requisiti soggettivi che vedremo più avanti, sono:
- oggetti d’arte (pitture, disegni, incisioni, stampe, litografie, statue, arazzi, esemplari unici di ceramica, smalti su rame, fotografie);
- beni mobili usati (suscettibili di reimpiego, ancorché previa riparazione);
- oggetti da collezione (francobolli, marche da bollo, marche postali, esemplari di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, palenteologico, etnografico o numismatico);
- oggetti di antiquariato (beni diversi dagli oggetti d’arte o da collezione, aventi più di cento anni di età).
Leggi di più: Rientro dei Cervelli: agevolazioni fiscali fino al 90%
Requisiti soggettivi
I requisiti soggettivi del regime in esame hanno una duplice dimensione. Essi infatti riguardano:
- il soggetto che acquista il bene usato al fine di rivenderlo (cessionario);
- il soggetto che vende il bene al primo, rimettendolo di fatto in commercio (cedente).
Il cessionario deve appartenere ad una delle seguenti categorie:
- soggetti che per professione abituale esercitano il commercio (all’ingrosso, al dettaglio o in forma ambulante o anche più di una forma in una volta) delle cose di cui sopra;
- soggetti che commercino le suddette cose al di fuori di qualsiasi professione abituale, ovverosia occasionalmente (in questo caso non è però possibile che essi applichino il regime attraverso il metodo globale, che vedremo fra poco).
In ognuno di questi casi, per rispettare il requisito soggettivo che dà accesso al regime del margine, è necessario che il cessionario non abbia pagato un prezzo con IVA al cedente. Quest’ultimo, a sua volta, non deve aver detratto l’IVA versata al proprio fornitore da cui ha originariamente acquistato il bene. Un caso classico è infatti quello di un cedente privato, che non agisce quindi in veste di operatore economico con Partita IVA.
Proprio il cedente, a sua volta, deve appartenere ad una delle seguenti categorie:
- privato senza partita IVA residente nello Stato o in uno Stato UE;
- soggetto IVA che non ha potuto esercitare la detrazione dell’imposta pagata al fornitore;
- soggetto IVA, residente nell’Unione Europea, che beneficia del c.d. regime della franchigia;
- persona fisica autore dell’oggetto d’arte o suoi eredi;
- soggetto estero che esercita apposita opzione (casistica non valida nel caso di beni mobili usati);
- soggetto IVA, residente nell’Unione Europea, che beneficia a sua volta del regime del margine.
Leggi di più: Reverse Charge IVA: cos’è e come funziona
Base di calcolo nel Regime del Margine: i tre metodi
Il calcolo dell’IVA dovuta su un’operazione per cui si opta per il regime del margine può basarsi su tre diverse impostazioni. Ad esse corrispondono i metodi:
- ordinario;
- forfettario;
- globale.
Il tratto comune a tutti i criteri di calcolo consiste nel fatto che l’IVA sarà versata all’Erario, da parte del cessionario, solo sull’effettivo guadagno (prezzo di vendita meno costo di acquisto meno spese di riparazione e spese accessorie). L’IVA sarà dunque dovuta, per l’appunto, solo sul margine realizzato.
Metodo ordinario
Se si applica il metodo ordinario (non a caso detto anche analitico), l’IVA si calcola analiticamente sul margine di ogni singola operazione. Lo si fa applicando la formula già accennata prima:
+ Prezzo di vendita
– costo di acquisto
– spese di riparazione e spese accessorie
Ad esempio, se rivendo un bene a 1000 euro dopo averlo acquistato per 600 euro e aver fatto una riparazione che mi è costata 150 euro, il mio margine netto sarà di 250 euro e dovrò versare all’erario l’IVA calcolata solo sui 250 euro.
Leggi di più: Credito d’imposta 40% beni strumentali: elenco completo 2020
Metodo forfettario
Il metodo forfettario può essere utilizzato solo nei casi in cui non sia agevole il calcolo analitico del margine. Si tratta, ad esempio, di casistiche quali:
- acquisto di beni di prezzo irrilevante, assente o non determinabile;
- cessionario che commercia prodotti editoriali non di antiquariato (in forma ambulante e non);
- cessionario che esercita commercio al dettaglio esclusivamente in forma ambulante.
In questi casi, il margine viene calcolato a forfait sul prezzo di vendita, applicando ad esso uno dei seguenti coefficienti:
- 60%, per la cessione di oggetti d’arte, non d’antiquariato, il cui prezzo di acquisto manca o è privo di rilevanza o non è determinabile;
- 50%, per cessioni:
- effettuate da ambulanti;
- di francobolli da collezione e di collezioni di francobolli;
- di parti, pezzi di ricambio e componenti derivanti dalla demolizione di mezzi di trasporto e di apparecchiature elettromeccaniche;
- 25%, per cessioni:
- di prodotti editoriali di antiquariato, solo se effettuate da ambulanti;
- di prodotti editoriali non di antiquariato, effettuate da cessionari che operano in forma ambulante e non.
Metodo globale
Il metodo globale è previsto per i seguenti beni:
- veicoli usati;
- monete e altri oggetti da collezione (tranne i francobolli che evidentemente rientrerebbero tra le cose oggetto del metodo forfettario);
- confezioni di materie tessili e capi di abbigliamento;
- beni acquistati per masse a prezzo indistinto;
- qualsiasi bene (esclusi, chiaramente, quelli rientranti nel regime forfettario) se di costo inferiore a 516,46 euro.
Il metodo globale si differenzia dal metodo forfettario perché l’imposta è calcolata non tramite i coefficienti di redditività, ma utilizzando il concetto alla base del metodo analitico, ossia l’effettiva differenza fra il prezzo di vendita e i costi di acquisto e di riparazione. Questo metodo, però si distingue anche dal metodo ordinario/analitico perché si fa appunto un discorso globale riferito all’insieme di tutte le operazioni – soggette al regime del margine – in un determinato periodo.
L’effetto positivo del metodo globale sta nel fatto che, se su base trimestrale o annuale (un po’ come accade con la “normale” liquidazione dell’IVA) si riscontra un margine negativo (e non un’imposta negativa: attenzione!) questo può essere riportato nel periodo successivo per ridurre il margine, dunque la base di calcolo, del trimestre o dell’anno successivo. Il margine negativo può verificarsi in periodi nei quali il valore degli acquisti supera quello delle vendite realmente effettuate.
Leggi di più: Self Publishing Amazon senza Partita IVA: si può fare?
Come gestire la fatturazione nel Regime del Margine?
Definiti l’ambito di applicazione e le modalità di calcolo legate a questo regime speciale, vediamo in che modo bisogna documentare correttamente, ai fini fiscali, le operazioni interessate.
A tale proposito, fatta la doverosa premessa per cui il regime IVA del margine non è compatibile con un regime agevolato (come ad esempio il Regime Forfettario), bisogna tenere presente una regola ben precisa. Per chi effettua operazioni in regime del margine, in qualsiasi caso, è previsto l’obbligo di fattura elettronica. Non è consentito mai effettuare operazioni che godono del regime del margine senza ricorrere alla fattura elettronica.
Quando compilerai le tue fatture elettroniche, fai attenzione a due aspetti in particolare:
- inserire il corrispettivo totale, al lordo dell’IVA;
- inserire il riferimento di legge corretto, riportando che l’operazione è effettuata ai sensi dell’art. 36 del D.L. 41/1995.
Leggi di più: Imposta di bollo Fatture elettroniche: come si paga?