La Legge di Bilancio 2021 amplia i termini di registrazione delle fatture emesse dei contribuenti trimestrali. Novità anche in tema di Esterometro: abolito dal 2022
La Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020), al comma 1102, introduce una novità sulla registrazione delle fatture emesse per i contribuenti trimestrali. Parliamo quindi di quei contribuenti che liquidano l’IVA con cadenza trimestrale, versando l’eventuale debito entro il giorno 16 del secondo mese successivo al compimento del trimestre di riferimento*.
* ad eccezione del quarto trimestre per il quale il termine di versamento scade il 16 marzo e coincide con quello di versamento del saldo derivante dalla Dichiarazione IVA annuale.
Registrazione fatture emesse: prima e dopo la Legge di Bilancio 2021
Fino al 2020 la registrazione delle fatture emesse andava effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Facciamo un esempio: una fattura emessa il 22 Gennaio doveva essere registrata entro e non oltre il termine del 15 febbraio. Oggi, con la nuova Legge di Bilancio, tali termini si sono “allungati”.
Il legislatore infatti, ha stabilito che a partire dal 2021 la registrazione contabile delle fatture emesse debba essere effettuata entro un termine più ampio, ovvero “entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni”. Anche in questo caso, facciamo un esempio.
Un contribuente che effettua una prestazione di servizi in data 5 marzo 2021 potrà registrare la relativa fattura elettronica emessa entro il termine ultimo del 30 aprile 2021. Ovviamente, l’IVA relativa a tale fattura dovrà concorrere alla liquidazione del primo trimestre del 2021 e versata in data 17 maggio 2021 (poiché il 16 è domenica).
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Esterometro: stop dal 2022
Un’altra semplificazione prevista dalla Legge di Bilancio 2021 è contenuta nei commi 1103 e 1104. Si tratta dell’abolizione del c.d. Esterometro, ovvero della comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere.
A partire dal 1° gennaio 2022 la trasmissione delle fatture elettroniche per le operazioni transfrontaliere avverrà in via esclusiva attraverso il Sistema di Interscambio (SDI).
Per le operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato italiano la trasmissione telematica trimestrale dei dati, da effettuarsi entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, deve essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. Per quanto riguarda le operazioni ricevute invece, queste dovranno essere comunicate entro il 15esimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che comprova l’operazione.
Il legislatore ha previsto delle sanzioni in caso di mancato o errato adempimento. Nello specifico:
- 2 euro per ciascuna fattura (entro un limite di 400 euro mensili) per l’omessa o errata trasmissione dei dati;
- 1 euro per ciascuna fattura (entro un limite di 200 euro mensili) se l’invio avviene nei 15 giorni successivi alla scadenza o se viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.
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