C’è tempo fino al 30 novembre 2023 per ricorrere alla remissione in bonis per l’esercizio delle opzioni su crediti derivanti da Superbonus per l’anno 2022. Ecco un riepilogo dei casi in cui è possibile ricorrere all’istituto per sanare errori o ritardi
Si avvicina il termine fissato per l’invio delle dichiarazione dei redditi riferite all’anno d’imposta 2022. Il 30 novembre 2023 sarà infatti l’ultimo giorno a disposizione dei contribuenti per l’invio ordinario del Modello Redditi. Entro la stessa data è possibile ricorrere alla remissione in bonis per esercitare le opzioni per cessione del credito o per lo sconto in fattura in relazione a lavori ammessi al Superbonus effettuati nel corso del 2022.
Il termine ordinario per l’esercizio delle opzioni su spese sostenute nel 2022 era fissato al 31 marzo 2023. Tuttavia, ci sono diversi casi in cui il ritardo può essere sanato mediante il versamento di una sanzione. Allo stesso modo, entro il 30 novembre 2023 possono essere sanati errori che pregiudicano l’accesso alla detrazione.
Analizziamo quindi nel dettaglio i tre casi in cui è possibile ricorrere alla remissione in bonis in relazione a spese ammesse al Superbonus. Ecco per te tutte le indicazioni sugli adempimenti da porre in essere, gli importi da versare e gli aspetti a cui prestare attenzione.
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Remissione in bonis Superbonus ordinaria: ritardo nella comunicazione
Il primo caso è quello della remissione in bonis c.d. ordinaria, disciplinata dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. La casistica è illustrata nel dettaglio nella circolare 33/e del 6 ottobre 2022.
Si tratta del caso in cui, in sostanza, sia stato tutto fatto in modo corretto, ma non sia stato effettuato l’invio della comunicazione per l’esercizio dell’opzione per cessione o sconto entro il 31 marzo 2023. La richiamata remissione in bonis ordinaria, infatti, consente di fruire di benefici fiscali subordinati all’invio di una preventiva comunicazione non tempestivamente eseguito. Ciò a patto che non siano state constatate violazioni e non siano state avviate attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio. Altre condizioni da rispettare sono:
- possedere i requisiti richiesti per l’accesso all’incentivo;
- aver tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, ossia avere un accordo o una fattura precedenti al 31 marzo 2023 (termine ordinario per l’invio della comunicazione) da cui risulti l’esercizio dell’opzione per cessione o sconto;
- versare la sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 nella misura minima, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista, quindi pari ad euro 250.
Rispettate le condizioni elencate, è possibile effettuare la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ossia entro il 30 novembre 2023 in relazione alle spese sostenute nel 2022 e alle rate residue delle spese sostenute in anni precedenti.
Possono rientrare in questa casistica anche le comunicazioni trasmesse dopo un precedente annullamento che si sia reso necessario per il riconoscimento di un errore sostanziale.
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Come versare la sanzione di euro 250?
Il versamento della sanzione di euro 250 deve avvenire tramite modello F24 ELIDE, utilizzando il codice tributo “8114”. Nel modello deve essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha effettuato lo sconto, con il codice identificativo “10”. Non è ammessa la compensazione.
Remissione in bonis speciale senza accordo di cessione al 31 marzo 2023
Una forma di remissione in bonis speciale è stata introdotta dall’art. 2-quinquies del Decreto Legge n. 11/2023. Essa costituisce un salvacondotto per chi non ha raggiunto entro il 31 marzo 2023 un accordo per la cessione dei crediti.
La norma prevede la possibilità effettuare la cessione entro i termini previsti per l’esercizio della remissione in bonis, ma a condizione che la cessione sia effettuata nel rispetto delle condizioni illustrate al paragrafo precedente e solo e soltanto nei confronti di banche o intermediari finanziari iscritti negli appositi albi.
Dunque, la cessione può essere formalizzata entro il 30 novembre 2023 (a differenza di quanto previsto per la remissione “ordinaria”, che prevede l’esercizio dell’opzione entro il 31 marzo 2023) e comunicata entro lo stesso termine. Restano ferme le altre condizioni, ossia:
- il mancato avvio di controlli sulla spettanza della detrazione;
- il possesso dei requisiti di accesso all’incentivo;
- il versamento della sanzione di euro 250.
Remissione in bonis speciale per tardivo invio dell’asseverazione
Un’altra forma di remissione in bonis speciale è stata introdotta dall’art. 2-ter del Decreto Legge n. 11/2023. Essa consente di rimediare al mancato rispetto dei termini per la presentazione dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, ossia dell’ormai noto Allegato B.
L’esercizio della remissione in bonis (ed il conseguente versamento della sanzione di euro 250) permette di sanare l’omesso o tardivo invio, restituendo il pieno diritto a godere della detrazione. La remissione deve intervenire prima del termine di invio della prima dichiarazione nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione (entro il 30 novembre 2023 per le spese sostenute nel 2022) e comunque prima dell’invio della comunicazione di opzioni in caso di ricorso a cessione o sconto.
L’Agenzia delle Entrate riconosce nella Circolare 17/e del 2023 la possibilità di ricorrere alla remissione in bonis anche per sanare il mancato rispetto del termine dei 90 giorni dalla fine dei lavori per l’invio della scheda descrittiva all’ENEA in relazione a lavori di efficientamento energetico.
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