Responsabilità penale datore di lavoro per contagio da Covid-19: l’Inail chiarisce

di Francesco Aquilino
responsabilità penale datore di lavoro

Il contenuto del Cura Italia, che equipara il contagio all’infortunio sul lavoro, aveva generato dubbi e timori tra i datori di lavoro. Adesso arriva il comunicato Inail che chiarisce la questione e fa tirare un sospiro di sollievo.

La lettura dell’articolo 42 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, ormai noto a tutti come Decreto Cura Italia, ha letteralmente mandato nel panico tantissimi datori di lavoro. In un momento catastrofico per l’economia, causato dall’emergenza sanitaria e dalle conseguenti difficoltà legate a divieti e restrizioni, anche le nuove norme sui contagi hanno fatto pensare al peggio. Molti sono stati spinti a pensare che dal contagio derivasse automaticamente la responsabilità penale per il datore di lavoro. In realtà le cose non stanno in questo modo. Ma analizziamo con ordine la faccenda.

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Infortunio e copertura Inail per contagio sul luogo di lavoro

Il citato articolo 42, al secondo comma, afferma il principio secondo cui il contagio da Covid-19 in occasione di lavoro è da considerarsi come infortunio e non come malattia professionale. Prevista di conseguenza la copertura Inail. A rafforzare questa previsione è intervenuta la Circolare Inail n. 13 del 3 aprile 2020, in cui si ribadisce che, in caso di infezione da Coronavirus, il lavoratore ha diritto alla tutela dell’infortunato.

Proprio questo quadro normativo ha spinto diversi commentatori, più o meno accreditati, a parlare di responsabilità penale del datore di lavoro nei casi di contagio sul luogo di lavoro. Questa interpretazione ha iniziato a diffondersi attraverso i vari dibattiti TV e sui social. Ma, come spesso accade con le notizie diffuse attraverso questi canali, si trattava di valutazioni approssimative e di fatto non corrette.

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Responsabilità penale del datore di lavoro: il chiarimento dell’Inail

A spazzare il campo da ogni dubbio è quindi intervenuto l’Inail. Con un comunicato stampa del 15 maggio 2020, l’istituto ha fatto chiarezza sulla questione. Il principio affermato è che il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa.

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L’Inail afferma innanzitutto che il riconoscimento del contagio da Covid-19 come infortunio sul lavoro non comporta automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro. L’erogazione dell’indennizzo per infortunio sul lavoro si pone quindi su un piano diverso rispetto a quello delle responsabilità.

Il datore di lavoro è responsabile penalmente del contagio soltanto nel caso in cui si accerti nel suo comportamento il dolo o la colpa grave. Ma è lo stesso istituto ad affermare che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro rendono estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro.

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Si può tranquillamente affermare, quindi, che il fedele rispetto del contenuto dei protocolli e delle linee guida vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro libera il datore di lavoro dalle responsabilità civili e penali in caso di contagio di un dipendente. È opportuno a riguardo conservare della documentazione che possa provare il rispetto dei protocolli, come ad esempio:

  • certificazione dei lavori di sanificazione periodica;
  • fatture di acquisto di dispositivi di protezione;
  • registro degli interventi di pulizia e sanificazione.

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