Il contenuto del Cura Italia, che equipara il contagio all’infortunio sul lavoro, aveva generato dubbi e timori tra i datori di lavoro. Adesso arriva il comunicato Inail che chiarisce la questione e fa tirare un sospiro di sollievo.
La lettura dell’articolo 42 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, ormai noto a tutti come Decreto Cura Italia, ha letteralmente mandato nel panico tantissimi datori di lavoro. In un momento catastrofico per l’economia, causato dall’emergenza sanitaria e dalle conseguenti difficoltà legate a divieti e restrizioni, anche le nuove norme sui contagi hanno fatto pensare al peggio. Molti sono stati spinti a pensare che dal contagio derivasse automaticamente la responsabilità penale per il datore di lavoro. In realtà le cose non stanno in questo modo. Ma analizziamo con ordine la faccenda.
Leggi di più: Linee guida riapertura di Negozi dal 18 maggio
Infortunio e copertura Inail per contagio sul luogo di lavoro
Il citato articolo 42, al secondo comma, afferma il principio secondo cui il contagio da Covid-19 in occasione di lavoro è da considerarsi come infortunio e non come malattia professionale. Prevista di conseguenza la copertura Inail. A rafforzare questa previsione è intervenuta la Circolare Inail n. 13 del 3 aprile 2020, in cui si ribadisce che, in caso di infezione da Coronavirus, il lavoratore ha diritto alla tutela dell’infortunato.
Proprio questo quadro normativo ha spinto diversi commentatori, più o meno accreditati, a parlare di responsabilità penale del datore di lavoro nei casi di contagio sul luogo di lavoro. Questa interpretazione ha iniziato a diffondersi attraverso i vari dibattiti TV e sui social. Ma, come spesso accade con le notizie diffuse attraverso questi canali, si trattava di valutazioni approssimative e di fatto non corrette.
Leggi di più: Linee Guida riapertura Studi Professionali e Uffici Pubblici
Responsabilità penale del datore di lavoro: il chiarimento dell’Inail
A spazzare il campo da ogni dubbio è quindi intervenuto l’Inail. Con un comunicato stampa del 15 maggio 2020, l’istituto ha fatto chiarezza sulla questione. Il principio affermato è che il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa.
Leggi di più: Linee guida riapertura Bar e Ristoranti dal 18 maggio
L’Inail afferma innanzitutto che il riconoscimento del contagio da Covid-19 come infortunio sul lavoro non comporta automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro. L’erogazione dell’indennizzo per infortunio sul lavoro si pone quindi su un piano diverso rispetto a quello delle responsabilità.
Il datore di lavoro è responsabile penalmente del contagio soltanto nel caso in cui si accerti nel suo comportamento il dolo o la colpa grave. Ma è lo stesso istituto ad affermare che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro rendono estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro.
Leggi di più: Linee guida riapertura Parrucchieri ed Estetisti dal 18 maggio
Si può tranquillamente affermare, quindi, che il fedele rispetto del contenuto dei protocolli e delle linee guida vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro libera il datore di lavoro dalle responsabilità civili e penali in caso di contagio di un dipendente. È opportuno a riguardo conservare della documentazione che possa provare il rispetto dei protocolli, come ad esempio:
- certificazione dei lavori di sanificazione periodica;
- fatture di acquisto di dispositivi di protezione;
- registro degli interventi di pulizia e sanificazione.
Leggi di più: Linee guida riapertura Palestre e Piscine dal 25 maggio