Fra le tante misure, la Legge di Bilancio ha introdotto anche un’agevolazione sui contributi da pagare nel 2021. Il Governo ha messo sul piatto 1 miliardo di euro. Molte le categorie ammesse, ma attenzione ai requisiti da rispettare. Riduzione anche per gli iscritti alle casse private.
La congiuntura economica – non è una novità – vive un momento difficile, per certi versi drammatico. L’emergenza Coronavirus, ormai da quasi un anno, ha messo in ginocchio molti settori economici. La Legge di Bilancio 2021 interviene non solo per sostenere l’emergenza sanitaria, ma anche e soprattutto quella socio-economica. Fra le novità spicca la riduzione dei contributi INPS per il 2021. Si tratta di una misura per cui il Governo ha stanziato 1 miliardo di euro (recentemente aumentati a 2,5 miliardi dal Decreto Sostegni). La riduzione dei contributi riguarda infatti anche le altre Partite IVA, ossia i professionisti iscritti alle casse private.
Ma le novità della Legge di Bilancio non finiscono qui. Agevolazioni per l’assunzione di donne e under-36. Incentivi per le nuove imprese femminili. Misure specifiche per il Mezzogiorno. Novità in tema di esterometro. Queste sono solo alcune delle tantissime misure comprese nella Legge di Bilancio 2021. Per conoscere il dettaglio delle ultime misure, clicca sul link seguente.
Legge di Bilancio 2021 in Gazzetta Ufficiale: scarica il PDF
Riduzione Contributi 2021 nella Legge di Bilancio: le categorie ammesse
La riduzione dei contributi INPS è presentata ai commi 20-22 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il comma 20, in particolare, individua le seguenti categorie:
- lavoratori autonomi;
- professionisti.
L’agevolazione, dunque, non riguarda i contributi dovuti per i dipendenti. Fra autonomi e professionisti, invece, sono ricompresi gli “iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e […] professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103”.
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L’elenco delle Casse interessate dall’agevolazione
Il virgolettato ripreso appena sopra dalla Legge di Bilancio spiega che sono ammessi alla riduzione dei contributi anche gli iscritti alle c.d. casse previdenziali di diritto privato. Cerchiamo dunque di riepilogarle insieme:
- Notai (CNN);
- Avvocati (Cassa Forense);
- Ingegneri e Architetti (Inarcassa);
- Geometri (CIPAG)
- Dottori Commercialisti (CNPADC);
- Ragionieri ed Esperti Contabili (CNPR);
- Farmacisti (ENPAF);
- Veterinari (ENPAV);
- Consulenti del Lavoro (ENPACL);
- Periti Agrari e Agrotecnici (ENPAIA);
- Medici e Odontoiatri (ENPAM);
- Agenti, spedizionieri e corrieri (FASC);
- Giornalisti (INPGI);
- Biologi (ENPAB);
- Infermieri (ENPAPI);
- Psicologi (ENPAP);
- Periti Industriali (EPPI);
- Attuari, Chimici, Geologi, Dottori Agronomi e Dottori Forestali (EPAP).
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Tutti i requisiti da rispettare per accedere all’agevolazione
Per tutti gli appartenenti alle categorie suddette, il primo requisito da rispettare è il seguente:
- reddito complessivo fino a 50.000 euro nel periodo d’imposta 2019.
Fatta questa prima selezione – che, sottolineiamo, riguarda il reddito complessivo, dunque non solo quello di lavoro autonomo – vi è una seconda condizione da rispettare:
- riduzione di almeno il 33% del fatturato o dei corrispettivi 2020 rispetto al 2019.
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Attesa per i decreti attuativi
Ancora il comma 20 chiarisce, fra le altre cose, che:
- l’esonero sarà solamente parziale, fino a complessiva concorrenza del totale stanziato di 2,5 miliardi di euro;
- l’esonero non riguarda i premi INAIL.
Il comma 21 invece dà alcune indicazioni sull’attuazione della misura in questione. In particolare, è previsto che:
- il Ministero del Lavoro e il MEF provvederanno ad emanare uno o più decreti attuativi “entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”;
- tali decreti spiegheranno criteri e modalità per la concessione dell’esonero contributivo;
- l’ammissione al beneficio anche di “medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19″.
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