Tutte le regole sul Rientro dei Cervelli per il 2022. Requisiti, benefici, adempimenti e novità sull’agevolazione per gli Impatriati nel 2022. Ecco chi può accedere al beneficio e cosa fare per non commettere errori. Focus interessante sull’estensione per ulteriori 5 anni.
Nel 2015 (articolo 16, comma 1, D.Lgs 147/2015) è stato introdotto un regime di tassazione agevolata per i c.d. impatriati. Questa misura, nota anche come Rientro dei Cervelli, è nata con lo scopo di incentivare l’ingresso (di lavoratori stranieri) o il rientro (di lavoratori italiani) in Italia di risorse umane, spesso giovani e molto qualificate, che hanno trascorso periodi di formazione e lavoro all’estero. Si tratta certamente di una strategia volta ad incrementare la competitività internazionale del nostro Paese. La normativa sul Rientro dei Cervelli è stata successivamente modificata in alcune occasioni. Vediamo dunque insieme in cosa consiste questa rilevante agevolazione e quali sono le condizioni per ottenerla. Ecco la Guida completa per fruire correttamente del Rientro dei Cervelli per il 2022.
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Rientro dei Cervelli 2022: le condizioni per le agevolazioni
Per poter godere di questa forma di detassazione, che fra poco vedremo nel dettaglio, bisogna rispettare due condizioni di base. In particolare:
- il lavoratore non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegna a risiedervi per almeno due anni;
- l’attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano.
È importante poi che il beneficiario svolga attività lavorativa in Italia per almeno due anni dopo il suo rientro, pena la restituzione del beneficio fruito, maggiorato di interessi e sanzioni.
Una precisazione importante riguarda il primo punto, relativo al concetto di residenza. Dal momento che la residenza è riferita alla nozione di periodo d’imposta (che per le persone fisiche coincide con l’anno solare: 1° gennaio – 31 dicembre), dobbiamo assumere che valga il concetto di residenza fiscale. Stante l’attuale formulazione dell’art. 2, c. 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR):
“si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza “
art. 2, c. 2 – TUIR
Questa precisazione ci fa capire che non è necessario risiedere all’estero per un periodo pari ad almeno 730 giorni (365 x 2), ma è sufficiente risiedere all’estero per la maggior parte (almeno 183 giorni) di due anni solari consecutivi.
Esempio 1
Mario lavora e risiede in Francia dal 26 aprile 2019 al 4 agosto 2020, per un periodo complessivo di 467 giorni.
Periodo di residenza all’estero nel 2019 = 250 giorni
Periodo di residenza all’estero nel 2020 = 217 giorni
Mario risulta fiscalmente residente all’estero per due periodi di imposta consecutivi, dunque rispetta il requisito relativo alla residenza e può accedere all’agevolazione per i lavoratori impatriati.
Esempio 2
Sara lavora e risiede in Germania dal 13 settembre 2018 al 21 maggio 2020, per un periodo complessivo di 617 giorni.
Periodo di residenza all’estero nel 2018 = 110 giorni
Periodo di residenza all’estero nel 2019 = 365 giorni
Giorni di residenza all’estero nel 2020 = 142 giorni
Sara risulta fiscalmente residente all’estero solo per l’anno 2019, visto che nel 2018 e nel 2020 non arriva al minimo di 183 giorni (o 184 per il 2020, anno bisestile, a scanso di equivoci). Pertanto, pur essendo stata residente all’estero per più tempo rispetto a Mario (617 giorni contro 467), non rispetta il requisito relativo alla residenza e non può accedere all’agevolazione per i lavoratori impatrati.
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Rientro dei Cervelli 2022: agevolazione del 70%
Per i contribuenti che soddisfano le condizioni viste sopra, è prevista una riduzione della base imponibile relativa a:
- redditi di lavoro dipendente (e assimilati);
- redditi di lavoro autonomo.
La base imponibile, in particolare, viene abbattuta del 70% nel periodo d’imposta in cui si ritorna ad essere fiscalmente residenti in Italia e nei successivi 4. Questo significa che per 5 anni, su una base imponibile che normalmente sarebbe di 30.000 euro, ad esempio, si tasserebbe solo un importo di 9.000 euro, mentre i restanti 21.000 euro sarebbero esentasse.
I benefici si applicano per altri cinque periodi d’imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico e a quelli che diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti. Per il periodo di prolungamento, i redditi agevolati concorrono alla formazione dell’imponibile per il 50% del loro ammontare ovvero per il 10% in caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico.
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Rientro dei Cervelli 2022: agevolazione del 90%
Sempre sugli stessi redditi, e sempre se sono rispettati i requisiti previsti, la riduzione della base imponibile sale fino al 90% per chi, al rientro in Italia, trasferisce la propria residenza in:
- Abruzzo;
- Molise;
- Campania;
- Puglia;
- Basilicata;
- Calabria;
- Sardegna;
- Sicilia.
In questo caso, quindi, si tassa solo il 10% dei redditi da lavoro dipendente e/o autonomo percepiti. Restando sul precedente esempio dei 30.000 euro, 27.000 sarebbero esentasse e solo 3.000 verrebbero tassati.
I benefici si applicano per altri cinque periodi d’imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico e a quelli che diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti. Per il periodo di prolungamento, i redditi agevolati concorrono alla formazione dell’imponibile per il 50% del loro ammontare ovvero per il 10% in caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico.
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Legge di Bilancio 2021: ampliamento dell’estensione quinquennale
La Legge di Bilancio 2021 ha previsto un’ampliamento degli incentivi. In particolare, è stabilito che l’estensione di ulteriori 5 anni – vista appena sopra – valga anche per i contribuenti che possiedono i seguenti requisiti:
- sono stati iscritti all’AIRE o sono cittadini di Stati membri UE;
- hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime in questione;
- hanno almeno un figlio minorenne o a carico (anche in affido preadottivo) oppure diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale* in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento.
*l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
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Cosa fare per ottenere l’estensione introdotta dalla Legge di Bilancio 2021?
Per accedere all’estensione temporale di 5 anni delle agevolazioni per il Rientro dei Cervelli i lavoratori devono esercitare un’apposita opzione, effettuando un versamento. Stiamo parlando, in particolare, di:
- un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione (sufficiente una sola delle due condizioni):
- ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, oppure
- è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, oppure diviene proprietario dell’immobile entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione;
- un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione (necessarie entrambe le condizioni):
- ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo
- diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione.
Vuoi conoscere le modalità operative per esercitare l’opzione? Leggi l’articolo Estensione Bonus Impatriati: modalità e codici tributo
Rientro dei Cervelli: novità nella legge di bilancio 2022
L’estensione appena richiamata, ottenibile per opzione con i suddetti versamenti del 10% o del 5%, è ora consentita a:
“i docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122“
(Art. 1, c. 763, Legge 30 dicembre 2021, n. 234)
Bonus Impatriati: il regime speciale per docenti e ricercatori
Ricordiamo tuttavia che docenti e ricercatori godono di una disciplina specifica e ancor più agevolativa. Solo per queste categorie, la norma di riferimento è l’art. 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Le modifiche all’articolo apportate dal Decreto Crescita, hanno portato l’agevolazione del 90% ad avere una durata pari a:
- 6 anni nella misura ordinaria;
- 8 anni per i beneficiari con un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo oppure per i beneficiari che, dopo il trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti, diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia;
- 11 anni per i beneficiari con due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo;
- 13 anni per i beneficiari con tre o più figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo.
Rientro dei Cervelli 2022: come fruire dei benefici per i lavoratori impatriati?
Vediamo nella pratica cosa bisogna fare per vedersi riconosciuto questo notevole beneficio.
Reddito di lavoro dipendente
I titolari di reddito di lavoro dipendente devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, contenente:
- le generalità (nome, cognome e data di nascita);
- il codice fiscale;
- la data di rientro in Italia e della prima assunzione in Italia (in caso di assunzioni successive o più rapporti di lavoro dipendente);
- la dichiarazione di possedere i requisiti previsti dal regime agevolativo;
- l’attuale residenza in Italia;
- l’impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza prima del decorso del periodo minimo previsto dalla norma;
- la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente anche degli incentivi fiscali previsti dall’articolo 44 del Dl n. 78/2010 (“regime agevolato per docenti e ricercatori rientrati in Italia”), dalla legge n. 238/2010 (“incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia”) e dall’articolo 24-bis del Tuir (“regime opzionale per i neo residenti”).
Il datore di lavoro applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta; se il datore di lavoro non ha potuto riconoscere l’agevolazione, il contribuente può fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi.
Reddito di lavoro autonomo
I titolari di reddito di lavoro autonomo possono accedere al regime agevolato direttamente nella dichiarazione dei redditi. In alternativa, possono fruire del beneficio in sede di applicazione, da parte del committente, della ritenuta d’acconto sui compensi percepiti; a tal fine, devono presentare una richiesta scritta in cui vanno riportati:
- le generalità (nome, cognome e data di nascita);
- il codice fiscale;
- la data di rientro in Italia;
- la dichiarazione di possedere i requisiti per fruire del regime agevolativo;
- l’attuale residenza in Italia, la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente anche degli incentivi fiscali previsti dall’articolo 44 del Dl n. 78/2010 (“regime agevolato per docenti e ricercatori rientrati in Italia”), dalla legge n. 238/2010 (“incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia”) e dall’articolo 24-bis del Tuir (“regime opzionale per i neo residenti”).
Il committente, all’atto del pagamento del corrispettivo, opera la ritenuta del 20% sull’imponibile ridotto in base a quanto previsto dalla disciplina agevolativa.
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