Tutte le regole sul Rientro dei Cervelli per il 2024. Requisiti, benefici, adempimenti e novità sull’agevolazione per gli Impatriati nel 2024. Ecco chi può accedere al beneficio e cosa fare per non commettere errori. Regime speciale per docenti e ricercatori. Focus interessante sull’estensione per ulteriori 5 anni.
Nel 2015 (articolo 16, comma 1, D.Lgs 147/2015) è stato introdotto un regime di tassazione agevolata per i c.d. impatriati. Questa misura, nota anche come Rientro dei Cervelli, è nata con lo scopo di incentivare l’ingresso (di lavoratori stranieri) o il rientro (di lavoratori italiani) in Italia di risorse umane, spesso giovani e molto qualificate, che hanno trascorso periodi di formazione e lavoro all’estero. Si tratta certamente di una strategia volta ad incrementare la competitività internazionale del nostro Paese. La normativa sul Rientro dei Cervelli è stata successivamente modificata in alcune occasioni, fino alla radicale riforma del 2024 (D.Lgs. 209/2023 art. 5). Vediamo dunque insieme in cosa consiste questa rilevante agevolazione e quali sono le condizioni per ottenerla. Ecco la Guida completa per fruire correttamente del Rientro dei Cervelli per il 2024.
Attenzione! Le regole presentate in questo articolo sono valide per tutti coloro che hanno trasferito la residenza anagrafica in Italia a partire dal 1° gennaio 2024. Coloro i quali hanno trasferito la residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 devono applicare le regole riportate in questo articolo (clicca su questo link).
Rientro dei Cervelli 2024: le condizioni per le agevolazioni
Per poter godere di questa forma di detassazione, che fra poco vedremo nel dettaglio, bisogna rispettare quattro condizioni di base. In particolare:
- il lavoratore non è stato residente in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il trasferimento;
- il lavoratore si impegna a risiedere in Italia per almeno quattro anni;
- l’attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano;
- il lavoratore è in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Se la residenza fiscale in Italia non è mantenuta per almeno quattro anni, il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi.
Leggi di più: Agevolazione Impatriati anche in caso di smart working
Requisiti più stringenti per i casi di distacco
Attenzione! Nella nuova formulazione dell’agevolazione sono state previste delle specifiche che vanno a disciplinare i casi di “distacco”, di cui molto si era discusso negli scorsi anni. È stato infatti previsto che non sempre siano sufficienti tre periodi d’imposta di residenza fiscale estera.
In particolare, per i lavoratori che prestano l’attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all’estero è di:
- sei periodi d’imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
- sette periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo.
Come considerare correttamente il concetto di residenza fiscale
Una precisazione importante riguarda il concetto di residenza. Dal momento che la residenza è riferita alla nozione di periodo d’imposta (che per le persone fisiche coincide con l’anno solare: 1° gennaio – 31 dicembre), dobbiamo assumere che valga il concetto di residenza fiscale. Stante l’attuale formulazione dell’art. 2, c. 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR):
“si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza “
art. 2, c. 2 – TUIR
Questa precisazione ci fa capire che non è necessario risiedere all’estero per un periodo pari ad almeno 730 giorni (365 x 2), ma è sufficiente risiedere all’estero per la maggior parte (almeno 183 giorni) di due anni solari consecutivi.
Esempio 1
Mario lavora e risiede in Francia dal 26 aprile 2022 al 4 agosto 2024, per un periodo complessivo di 832 giorni.
Periodo di residenza all’estero nel 2022 = 250 giorni
Giorni di residenza all’estero nel 2023 = 365 giorni
Periodo di residenza all’estero nel 2024 = 217 giorni
Mario risulta fiscalmente residente all’estero per due periodi di imposta consecutivi, dunque rispetta il requisito relativo alla residenza e può accedere all’agevolazione per i lavoratori impatriati.
Esempio 2
Sara lavora e risiede in Germania dal 13 settembre 2021 al 21 maggio 2024, per un periodo complessivo di 982 giorni.
Periodo di residenza all’estero nel 2021 = 110 giorni
Giorni di residenza all’estero nel 2022 = 365 giorni
Periodo di residenza all’estero nel 2023 = 365 giorni
Giorni di residenza all’estero nel 2024 = 142 giorni
Sara risulta fiscalmente residente all’estero solo per gli anni 2022 e 2023, visto che nel 2021 e nel 2024 non arriva al minimo di 183 giorni (o 184 per il 2024, anno bisestile, a scanso di equivoci). Pertanto, pur essendo stata residente all’estero per più tempo rispetto a Mario (982 giorni contro 832), non rispetta il requisito relativo alla residenza e non può accedere all’agevolazione per i lavoratori impatriati.
Questione AIRE: iscrizione sì o iscrizione no?
La norma vigente specifica in modo chiaro che il beneficio è riconosciuto ai lavoratori per i quali il periodo di residenza all’estero:
- sia formalizzato tramite iscrizione (e successiva cancellazione, in fase di rientro) all’AIRE;
- risulti ai sensi di una convenzione contro la doppia imposizione sui redditi.
Come interpretare la cosa? Di fatto, il legislatore concede l’agevolazione a tutti i contribuenti che – nel rispetto di tutti i requisiti previsti – siano stati residenti all’estero con o senza formalizzazione della residenza estera tramite iscrizione AIRE. Fatta questa premessa, è caldamente consigliabile – soprattutto per chi sta per approcciare un trasferimento all’estero – l’iscrizione all’AIRE, poiché questo rende molto più chiari e incontestabili il termine iniziale e il termine finale del periodo di riferimento, riducendo in modo consistente la probabilità di contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Leggi di più: Bonus Impatriati e Regime Forfettario: c’è incompatibilità?
Rientro dei Cervelli 2024: agevolazione del 50%
Per i contribuenti che soddisfano le condizioni viste sopra, è prevista una riduzione della base imponibile relativa a:
- redditi di lavoro dipendente (e assimilati);
- redditi di lavoro autonomo.
Dobbiamo ritenere esclusi dall’agevolazione, invece, i redditi d’impresa. Nella precedente formulazione della norma (art. 16 d.lgs. 147/2015) era stata ricompresa anche questa categoria reddituale, con particolare riferimento a quanto prodotto dal periodo d’imposta 2020. Nella nuova formulazione, invece, non si fa menzione dei redditi d’impresa fra quelli agevolati. Sono inoltre certamente esclusi i redditi ottenuti per trasparenza da un’attività svolta in forma societaria (sia di persone sia di capitali).
La base imponibile, in particolare, viene abbattuta del 50% nel periodo d’imposta in cui si ritorna ad essere fiscalmente residenti in Italia e nei successivi 4. Questo significa che per 5 anni, su una base imponibile che normalmente sarebbe di 30.000 euro, ad esempio, si tasserebbe solo un importo di 15.000 euro, mentre i restanti 15.000 euro sarebbero esentasse.
Il tetto massimo del reddito agevolabile è fissato a 600.000 euro. Questo vuol dire, ad esempio, che con un ammontare di redditi di lavoro dipendente/assimilati/lavoro autonomo di 720.000 euro:
- 300.000 euro (il 50% di 600.000) sarebbero esentasse, in quanto rappresenterebbero l’abbattimento della base imponibile previsto dalla norma;
- 420.000 euro (ossia 720.000 euro – 300.000 euro) sarebbero tassati con le regole IRPEF.
Regime transitorio di estensione triennale: una novità 2024
Solo per chi trasferisce la residenza anagrafica nel corso del 2024, i benefici si applicano per altri tre periodi d’imposta ai contribuenti che sono divenuti proprietari, entro il 31 dicembre 2023 e comunque nei 12 mesi precedenti al trasferimento, di un’unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia.
Si può dunque ragionevolmente ritenere che, salvo prossime evoluzioni normative, per chi rientra in Italia dal 2025 in poi non sarà concessa alcuna possibilità di estensione al termine del primo (e a questo punto unico) quinquennio agevolato. Questo valido per il solo 2024, pertanto, deve essere letto come un vero e proprio regime transitorio, volto a rendere più graduale il passaggio tra la “vecchia” estensione quinquennale (un vero e proprio 5+5, nella precedente formulazione normativa) al totale azzeramento della stessa.
Leggi di più: Residenza fiscale: definizione, disciplina e risvolti fiscali
Rientro dei Cervelli 2024: agevolazione del 60%
Sempre sugli stessi redditi, e sempre se sono rispettati i requisiti previsti, la riduzione della base imponibile sale fino al 60% per il lavoratore che:
- si trasferisce in Italia con un figlio minore;
- durante il quinquennio dell’agevolazione (es. entro il 31 dicembre 2028, per chi inizia a fruire dell’agevolazione nel periodo d’imposta 2024) diventi genitore, anche tramite adozione.
Nell’ultimo caso, la maggior portata dell’agevolazione (60% invece di 50%) è applicabile dal periodo d’imposta in cui si verifica la nascita o l’adozione. In entrambi i casi, invece, per godere del beneficio nella misura del 60%, è richiesto che il minore sia residente in Italia nel periodo di fruizione dell’agevolazione da parte del genitore.
In questo caso, quindi, si tassa solo il 40% dei redditi da lavoro dipendente/assimilati/lavoro autonomo percepiti. Restando sul precedente esempio dei 30.000 euro, 18.000 sarebbero esentasse e solo 12.000 verrebbero tassati.
Anche in questo caso resta valido il regime transitorio di estensione triennale, così come presentato in precedenza.
Bonus Impatriati: il regime speciale per docenti e ricercatori
Ricordiamo tuttavia che docenti e ricercatori godono di una disciplina specifica e ancor più agevolativa. Solo per queste categorie, la norma di riferimento è l’art. 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Le modifiche all’articolo apportate dal Decreto Crescita, hanno portato l’agevolazione del 90% ad avere una durata pari a:
- 6 anni nella misura ordinaria;
- 8 anni per i beneficiari con un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo oppure per i beneficiari che, dopo il trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti, diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia;
- 11 anni per i beneficiari con due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo;
- 13 anni per i beneficiari con tre o più figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo.
Rientro dei Cervelli 2024: come fruire dei benefici per i lavoratori impatriati?
Sebbene l’art. 5 del D.lgs. 209/2023 non specifichi nulla in tal senso, dobbiamo evidentemente ritenere valide, per esigenze pratiche, le modalità di comunicazione del regime agevolato già previste nei confronti del datore di lavoro (lavoro dipendente) o del committente (lavoro autonomo).
Reddito di lavoro dipendente
I titolari di reddito di lavoro dipendente devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, contenente:
- le generalità (nome, cognome e data di nascita);
- il codice fiscale;
- la data di rientro in Italia e della prima assunzione in Italia (in caso di assunzioni successive o più rapporti di lavoro dipendente);
- la dichiarazione di possedere i requisiti previsti dal regime agevolativo;
- l’attuale residenza in Italia;
- l’impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza prima del decorso del periodo minimo previsto dalla norma;
- la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente anche degli incentivi fiscali previsti dall’articolo 44 del Dl n. 78/2010 (“regime agevolato per docenti e ricercatori rientrati in Italia”), dalla legge n. 238/2010 (“incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia”) e dall’articolo 24-bis del Tuir (“regime opzionale per i neo residenti”).
Il datore di lavoro applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta; se il datore di lavoro non ha potuto riconoscere l’agevolazione, il contribuente può fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi.
Reddito di lavoro autonomo
I titolari di reddito di lavoro autonomo possono accedere al regime agevolato direttamente nella dichiarazione dei redditi. In alternativa, possono fruire del beneficio in sede di applicazione, da parte del committente, della ritenuta d’acconto sui compensi percepiti; a tal fine, devono presentare una richiesta scritta in cui vanno riportati:
- le generalità (nome, cognome e data di nascita);
- il codice fiscale;
- la data di rientro in Italia;
- la dichiarazione di possedere i requisiti per fruire del regime agevolativo;
- l’attuale residenza in Italia, la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente anche degli incentivi fiscali previsti dall’articolo 44 del Dl n. 78/2010 (“regime agevolato per docenti e ricercatori rientrati in Italia”), dalla legge n. 238/2010 (“incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia”) e dall’articolo 24-bis del Tuir (“regime opzionale per i neo residenti”).
Il committente, all’atto del pagamento del corrispettivo, opera la ritenuta del 20% sull’imponibile ridotto in base a quanto previsto dalla disciplina agevolativa.
Leggi di più: Docenti e ricercatori rimpatriati: nuova Circolare AdE