Per la deducibilità Irap 2024 dei rimborsi chilometrici bisogna fare una distinzione tra costi sostenuti da lavoratori dipendenti a tempo determinato e indeterminato. Vediamo nello specifico le novità introdotte.
Nel precedente regime Irap, in vigore fino al 2007, i rimborsi chilometrici erano considerate indeducibili. Pertanto, si consideravano deducibili ai fini fiscali:
- le somme rimborsate analiticamente al dipendente o al collaboratore per spese anticipate dagli stessi, ma sostenute nell’interesse del datore di lavoro;
- i rimborsi analitici delle spese di vitto, di alloggio e di viaggio anticipate dal dipendente o dal collaboratore in occasione delle trasferte.
Al contrario, venivano considerate indeducibili ai fini Irap le somme erogate al dipendente o al collaboratore a titolo di indennità di trasferta o a titolo di indennità chilometrica.
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Rimborsi chilometrici: cosa c’è da sapere
Ma cosa si intende per rimborsi chilometrici o indennità chilometrica? Per indennità chilometrica si intende il rimborso che l’azienda eroga al dipendente per l’utilizzo del proprio veicolo per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
In linea generale, il rimborso chilometrico spetta al lavoratore quando:
- si reca in un luogo diverso dalla sede lavorativa;
- lo spostamento:
- è necessario per svolgere compiti e mansioni per conto dell’azienda;
- per i motivi di cui sopra viene fatto mediante un mezzo proprio (auto di proprietà o a noleggio).
Invece, per quanto riguarda il tragitto casa lavoro fatto dal lavoratore, bisogna fare alcune precisazioni. Infatti, questo tipo di spostamento non si può considerare trasferta e quindi non va considerato ai fini del rimborso chilometrico.
Tuttavia, fanno eccezione i corrieri poiché si tratta di lavoratori senza una sede abituale di lavoro.
Ovviamente, al fine di ottenere il rimborso il lavoratore deve presentare la richiesta di rimborso chilometrico al datore di lavoro. Nello specifico, nella domanda dovrà indicare:
- veicolo utilizzato;
- punto di partenza e di arrivo del viaggio;
- numero di km percorsi.
Rimborsi chilometrici: le novità in materia di Irap 2024
Ma cosa si intende per rimborsi chilometrici o indennità chilometrica? Per indennità chilometrica si intende il rimborso che l’azienda eroga al dipendente per l’utilizzo del proprio veicolo per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Sull’argomento, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la circolare 27/E/2009 che sono da considerare indeducibili le somme erogate al dipendente a titolo di indennità così come tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione lorda. Tuttavia la dottrina ritiene che siano deducibili i rimborsi chilometrici sostenuti per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.
E questo anche in virtù del fatto che i costi relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato sono ora integralmente deducibili dall’Irap ai sensi dell’articolo 11, comma 4-octies, Dlgs 446/1197.
Invece, bisogna ritenere ancora indeducibili ai fini Irap i rimborsi chilometrici per le trasferte effettuate da:
- collaboratori coordinati e continuativi;
- gli amministratori;
- dipendenti a tempo determinato, in quanto i relativi costi non sono deducibili ai fini Irap.
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