Partite IVA: dal 1 Luglio 2020 partiranno le comunicazioni per ottenere il rimborso parziale sulle commissioni POS. L’Agenzia delle Entrate stabilisce le regole su come effettuare l’invio della comunicazione.
Con provvedimento del 29 Aprile, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le regole che le Partite IVA devono seguire per ottenere il rimborso parziale sulle commissioni POS. Ma attenzione! Tale beneficio non sarà esteso a tutti. Vediamo nello specifico quali sono i criteri per ottenerlo!
Chi può richiedere il rimborso sulle commissioni POS?
La possibilità di ottenere il rimborso sulle commissioni POS a partire dal 1 Luglio 2020 non sarà rivolta a tutte le Partite IVA. Potranno farne richiesta infatti tutte le attività di impresa, arti e professioni che hanno registrato nel 2019 un fatturato inferiore a 400 mila euro. Il beneficio consiste in un credito di imposta del 30% sulle commissioni addebitate per ogni pagamento avvenuto per mezzo di uno strumento elettronico.
Chi invia la comunicazione?
Il provvedimento sopra citato prevede che l’invio della comunicazione venga effettuato dai soggetti convenzionatori. Si tratta di soggetti prestatori di servizi di pagamento che operano sul territorio nazionale, anche in regime di libera prestazione, e che hanno stipulato con l’esercente un accordo di convenzionamento per l’accettazione in Italia di:
- carte di pagamento (debito, di credito o prepagata);
- altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili (ad esempio bonifici, assegni, ecc.).
In sostanza, gli operatori finanziari che hanno accordi di convenzione con Partite IVA hanno l’obbligo di inviare all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni per il rimborso parziale delle commissioni POS a partire dal 1° luglio per tutte le operazioni effettuate a partire dalla stessa data.
Quali sono i dati da trasmettere?
Come già detto, sono i prestatori dei servizi a pagamento che devono inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Ma quali sono i dati che dovranno essere contenuti nella comunicazione? Vediamoli nello specifico:
- il codice fiscale dell’esercente;
- il mese e l’anno di addebito;
- il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
- il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
- l’importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali;
- l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.
Questi dati devono essere trasmessi utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID). E’ inoltre previsto un software di controllo e di preparazione dei file da trasmettere, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.
*I soggetti non residenti fiscalmente e privi di stabile organizzazione in Italia, per adempiere agli obblighi relativi alla trasmissione dei dati dovranno fare richiesta di attribuzione del codice fiscale, abilitarsi ai servizi telematici dell’AdE e accreditarsi al SID.
Termini per la trasmissione dei dati
La trasmissione dei dati relativa alla comunicazione per ottenere il rimborso delle commissioni POS, deve essere effettuata entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. Qualora il file risulti scartato per effetto dei controlli, i dati contenuti nel file verranno considerati non trasmessi. Mentre, in caso di errori nei dati trasmessi, i soggetti convenzionatori potranno trasmettere una comunicazione di annullamento che cancella tutti i dati già trasmessi e riferiti a quella mensilità per poi trasmettere una nuova comunicazione entro lo stesso termine.
Rimborso commissioni POS: i documenti da conservare per i controlli fiscali
Gli esercenti utilizzatori del credito di imposta sono tenuti a conservare la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con strumenti elettronici di pagamento. Tale documentazione deve essere messa a disposizione, su richiesta, degli organi dell’amministrazione finanziaria, e conservata per un periodo di 10 anni dall’anno in cui il credito è stato utilizzato.
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, Prot. n. 181301/2020 del 29/04/2020
Dunque, se è vero che la comunicazione deve essere inviata dai soggetti convenzionatori, è anche vero che gli esercenti non sono sollevati dall’obbligo di conservare la documentazione comprovante le commissioni addebitate sui pagamenti elettronici. Tali documenti dovranno essere conservati per 10 anni e dovranno essere messi a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria in caso di controlli.
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