Dopo l’annuncio del 6 aprile, ecco il testo definitivo del Decreto Liquidità. Tanti gli argomenti toccati dal provvedimento. Agevolazioni per il credito alle imprese, tutela della salute nei luoghi di lavoro e tanto altro. Fra i punti più attesi c’era sicuramente il rinvio delle scadenze fiscali. Ecco i dettagli.
Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte non ha usato mezzi termini nel presentare il Decreto Liquidità (d.l. 8 aprile 2020, n. 23). “Una potenza di fuoco senza precedenti nella storia della Repubblica”, è così che ha definito i contenuti del nuovo provvedimento. Tra favori e critiche, infatti, è stato presentato un piano di garanzia per il credito alle imprese dal valore di 400 miliardi di euro. Ma non solo. Il decreto ha interessato altri aspetti legati alla sopravvivenza delle imprese italiane, minacciate anch’esse dalla presenza del “nemico invisibile”, questo Coronavirus che ha letteralmente sconvolto le nostre vite sotto molti punti di vista. Tra le misure più attese nel Decreto Liquidità, il rinvio di molte scadenze fiscali, al fine di dare piccole boccate di ossigeno alle aziende italiane.
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Rinvio scadenze fiscali: sospesi versamenti imposte e contributi
Un primo massiccio pacchetto di rinvii riguarda le seguenti voci con scadenza prevista per i mesi di aprile e maggio 2020:
- IVA periodica;
- ritenute fiscali a lavoratori dipendenti e assimilati;
- contributi previdenziali;
- premi per l’assicurazione obbligatoria.
Sospesi dunque i versamenti verso Erario, INPS e INAIL. Ma quali soggetti possono beneficiare di questi rinvii?
- tutte le imprese e i professionisti, con ricavi o compensi 2019 fino a 50 milioni, che abbiano avuto una riduzione del fatturato o dei compensi superiore al 33% a marzo 2020 (rispetto a marzo 2019) e ad aprile 2020 (rispetto ad aprile 2019);
- imprese e professionisti, con ricavi o compensi 2019 superiori a 50 milioni, che abbiano avuto una riduzione del fatturato o dei compensi superiore al 50% a marzo 2020 e ad aprile 2020;
- imprese e professionisti con sede legale, sede operativa o domicilio fiscale nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi o Piacenza, che abbiano avuto una riduzione del fatturato o dei compensi superiore al 33% a marzo 2020 e ad aprile 2020, senza limiti di ricavi o compensi 2019 (dunque anche oltre i 50 milioni);
- in ogni caso, tutte le imprese e i professionisti che hanno avviato l’attività dopo il 31 marzo 2019, senza ulteriori parametri da considerare.
Se il requisito è soddisfatto solo per marzo o solo per aprile, anche la sospensione riguarderà solo i versamenti riferiti a quel mese: versamenti di aprile per il mese di marzo; versamenti di maggio per il mese di aprile.
La nuova scadenza per questi versamenti è il 30 giugno 2020. Entro questo termine si può versare in un’unica soluzione oppure versare la prima rata (fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo). Nessun rimborso per le somme eventualmente già versate.
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Sospensione ritenute autonomi e provvigioni
Un altro passaggio del Decreto Liquidità riguarda il rinvio delle scadenze fiscali in materia di ritenute per lavoratori non dipendenti. Andiamo per gradi. Le ritenute in questione sono quelle su:
- redditi di lavoro autonomo (pensiamo in primis a tutti i professionisti non in Regime Forfettario);
- provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.
Queste ritenute sono di fatto sospese su tutti i compensi percepiti tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020. La fattura viene emessa senza ritenuta, dunque il compenso o la provvigione vengono pagati per intero al professionista o all’agente. L’obiettivo è quello di garantire maggiore liquidità ai percipienti. Gli stessi dovranno poi provvedere in autonomia al versamento delle ritenute sugli importi incassati. Tale versamento è previsto con scadenza 31 luglio 2020, e anche in questo caso sarà possibile una rateazione fino a 5 rate, con il pagamento della prima sempre entro il 31 luglio.
Due note a margine. La prima riguarda la previsione, all’art. 19 del Decreto, “di rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi o i compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione”, ma non si specifica né la forma della dichiarazione né chi dovrebbe esserne il destinatario (il committente? L’Agenzia delle Entrate? Entrambi?).
La seconda riguarda un potenziale profilo penale collegato alle ritenute che, prima delle pubblicazione del Decreto Liquidità, siano state operate a partire dal 17 marzo. Non è infatti chiaro se il rinvio dei versamenti al 31 luglio spetti anche in questo caso, con le somme ordinariamente trattenute dal committente sostituto d’imposta. Il consiglio pratico, in questo caso, è quello di procedere comunque con il versamento entro il 16 aprile per evitare il rischio di incappare in un’appropriazione indebita.
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Ulteriori rinvii e misure fiscali nel Decreto Liquidità
Rimessione in termini
I versamenti che nel Cura Italia erano stati rinviati dal 16 marzo 2020 al 20 marzo 2020 sono adesso considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020. Con buona pace di chi si era affannato per pagare entro il termine del primo mini-rinvio. Non è chiaro cosa succede a chi nel frattempo aveva pagato interessi e sanzioni per ravvedere tali versamenti che invece adesso godono di questa rimessione in termini.
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Metodo previsionale per l’acconto di giugno
Il Decreto Liquidità favorisce l’adozione del metodo previsionale per determinare il primo acconto dell’imposta sul reddito 2020, in scadenza a giugno. Ciò significa che chi presume una contrazione dei propri volumi in questo periodo particolare, con più serenità può evitare di parametrare l’acconto ai valori più alti registrati nello scorso anno. Non ci saranno infatti né interessi né sanzioni per tutti gli eventuali scostamenti, fino al 20% in meno del dovuto, fra l’acconto stimato con il metodo previsionale e quello realmente dovuto in base ai valori che risulteranno a fine anno. In caso di scostamenti maggiori, scattano sanzioni e interessi ordinariamente previsti per versamento insufficiente (o omesso, a seconda dei casi).
Nuovi termini per le agevolazioni prima casa
Chi acquista un secondo immobile con i benefici prima casa è tenuto a vendere il primo immobile entro 12 mesi dall’acquisto del nuovo. Il Decreto Liquidità sospende la decorrenza del termine di 12 mesi per il periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020. È evidente infatti che anche il mercato immobiliare risulta praticamente congelato dalle restrizioni contingenti.
Scadenza Certificazioni Uniche
Anche in questo caso possiamo parlare di una rimessione in termini. Le Certificazioni Uniche in scadenza al 31 marzo 2020 si ritengono infatti inviate tempestivamente fino al 30 aprile 2020. C’è dunque tempo fino a fine mese per evitare la sanzione di 100 euro per ogni Certificazione Unica tardiva.
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Le scadenze per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche si spostano in avanti. In particolare sarà possibile:
- pagare entro il 20 luglio (invece del 20 aprile) i bolli del primo trimestre 2020 se il totale è inferiore a 250 euro;
- pagare entro il 20 ottobre (invece del 20 luglio) i bolli del primo e del secondo trimestre 2020 se il totale dei due trimestri è inferiore a 250 euro
Credito d’imposta per acquisto DPI
Prevista infine un’estensione del credito d’imposta introdotto dal Cura Italia per la sanificazione degli ambienti di lavoro. Anche per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, infatti, viene introdotto un credito d’imposta del 50% fino ad una spesa massima di 20.000 euro. Rientrano dunque nel beneficio oggetti come guanti monouso e le ormai note mascherine.
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