Il nuovo anno porta con sé due nuove opportunità per sanare le pendenze con il fisco: annullamento automatico dei ruoli e rottamazione quater. Ecco come funzionano questi due istituti.
La rottamazione delle cartelle è ormai da alcuni anni un argomento di grande interesse e attualità. La legge n. 197 del 29/12/2022 (Legge di bilancio 2023) introduce due diverse fattispecie di sanatoria, che interessano i ruoli in carico all’agente della riscossione.
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Annullamento automatico dei ruoli
La prima sanatoria, dal comma 222 al 230, regolamenta l’annullamento automatico dei ruoli, risultanti dai singoli carichi, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, aventi un importo complessivo residuo fino a 1.000 Euro.
Questo provvedimento non richiede alcuna azione da parte del contribuente e non presenta particolari criticità. Le somme verranno annullate d’ufficio alla data del 31 marzo 2023.
Può tuttavia essere importante sottolineare che, in questo caso, come previsto dal comma 227 “tale annullamento non opera con riferimento al capitale ed alle somme maturate … a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti”. Occorrerà pertanto prestare attenzione a questo ulteriore carico, verificando i singoli ruoli, in caso di procedure precedentemente avviate.
Rottamazione cartelle esattoriali: arriva la rottamazione quater
La seconda sanatoria, già denominata “Rottamazione quater”, viene introdotta sulla falsariga della precedente e richiederà una specifica richiesta da parte del contribuente che intenda aderirvi. Questo provvedimento consentirà al contribuente di versare le sole somme dovute e titolo di “capitale” (imposta, contributi, ecc.), con l’abbattimento delle relative sanzioni ed interessi.
Non è invece stato riproposto il provvedimento di “Saldo e stralcio” che accompagnava la precedente “rottamazione”. Non sono quindi previste riduzioni per quelle categorie di contribuenti che abbiano indicatori Isee, inferiori a determinati limiti.
Rottamazione cartelle: quali atti possono beneficiare della rottamazione quater
Tornando alla norma, il comma 231, ne delinea i limiti temporali “…i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, senza corrispondere le somme affidate …. a titolo di interessi e di sanzioni… versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso per le procedure esecutive e di notificazione delle cartelle”
Occorrerà quindi prestare attenzione a tutte le ultime cartelle notificate, soprattutto nell’ultima parte del 2022 e ad inizio 2023, in quanto – se i ruoli risultassero affidati oltre il 30 giugno 2022 – potrebbero essere escluse da tutte le sanatorie introdotte dalla legge di bilancio: non sarebbero infatti “rottamabili” e – nel caso si trattasse di somme da controllo automatizzato 36bis DPR 600/73 o 54bis DPR 633/72 – non potrebbero usufruire della riduzione delle sanzioni.
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Rottamazione quater per le cartelle: termini e scadenze da ricordare
La richiesta di rottamazione deve essere presentata entro il 30 aprile 2023, solo in modalità telematica, quindi, come evidenziato dal sito di Agenzia delle entrate riscossione o tramite l’accesso sulla propria area riservata o compilando apposito “form” presente sul sito ed allegando la documentazione di riconoscimento. In quest’ultimo caso sarà necessario specificare un indirizzo e-mail per avere la ricevuta della domanda di adesione.
Dopo la presentazione della richiesta, il contribuente riceverà la risposta, contente, in caso di accoglimento, il riepilogo delle somme dovute e i bollettini di pagamento. La norma prevede che la risposta dell’Agenzia debba essere comunicata entro il 30 giugno 2023.
Il pagamento delle somme può essere effettuato in un’unica soluzione oppure ratealmente, in un massimo di 18 rate. Il termine per il primo o unico versamento sarà il 31 luglio 2023.
Come gestire il pagamento rateale
In caso di versamento rateale la prima e la seconda rata di pagamento, in scadenza rispettivamente al 31 luglio ed al 30 novembre 2023, dovranno essere pari almeno al 10% delle somme complessivamente dovute.
Questo significa che, anche scegliendo il massimo della rateazione possibile, almeno il 20% delle somme dovute, dovrà essere versato entro il 2023. Sarà quindi opportuno valutare attentamente, per i contribuenti con particolari difficoltà finanziarie, se sia opportuno procedere alla richiesta di rottamazione di tutto il debito, oppure se possa risultare più sostenibile richiedere la sanatoria solo di una parte delle somme a ruolo, e il rateizzo delle cartelle residue.
Soprattutto nel caso di contribuenti che possano richiedere una dilazione in 120 rate, quest’ultima soluzione potrebbe risultare sicuramente meno “conveniente”, ma essere più sostenibile.
Dopo le prime due rate, le successive avranno scadenza:
- 28 febbraio
- 31 maggio
- 31 luglio
- 30 novembre
fino ad esaurimento del debito oggetto di sanatoria.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme, la definizione agevolata non produce effetti e riprendono a decorrere i termini e le relative azioni di recupero da parte dell’Agenzia.
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Tutte le conseguenze per il contribuente
Oltre all’indubbio vantaggio economico di questa procedura, gli aspetti favorevoli per il contribuente, sono indicati al comma 240; innanzi tutto, al momento della presentazione della richiesta sono sospesi i termini per il versamento derivanti dalle dilazioni in essere all’atto della presentazione.
Sempre dal momento della presentazione della richiesta di definizione:
- non potranno essere iscritte nuove ipoteche o nuovi fermi amministrativi e non potranno essere avviate nuove procedure esecutive di alcun tipo;
- il contribuente non potrà essere considerato inadempiente nel momento in cui dovesse ricevere il rimborso di crediti da parte dell’Agenzia delle Entrate (art 28ter Dpr 602/73) e neppure nel caso dovesse ricevere il pagamento di fatture da parte della pubblica amministrazione (art 48bis Dpr 602/73);
- è possibile ottenere il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc) sulla base del richiamato art 54 DL 24 aprile 2017.
Va inoltre segnalato come l’ultimo paragrafo del comma 243, stabilisca che “il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”.
Pertanto sarà possibile estinguere le procedure in corso e liberare i beni che fossero stati vincolati per il saldo delle posizioni debitorie.
Infine, come per le precedenti rottamazioni, nella richiesta di sanatoria il contribuente si impegna a rinunciare ai giudizi in corso, che riguardino carichi per cui ha richiesto l’applicazione di questo istituto.
Sarà quindi necessario prestare attenzione all’esistenza di liti fiscali in corso ed all’interesse del contribuente alla loro prosecuzione (escludendo pertanto i relativi ruoli dalla rottamazione) ovvero a coordinare i diversi istituti di sanatoria attualmente in vigore.
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