Come asseverare il raggiungimento del SAL 30% del Superbonus? Un breve riassunto su come comportarsi in vista della scadenza del 30 settembre 2022
Siamo ormai in vista del termine entro cui tirare le somme circa il SAL del 30% del Superbonus 110%. Partiamo ricordando che il comma 8-bis dell’articolo 119 del D.L. 34/2020 (come modificato dall’articolo 14, comma 1, del D.L. Aiuti) consente di estendere il Superbonus 110% anche alle spese sostenute:
- nelle abitazioni unifamiliari, o
- nelle unità abitative autonome ed indipendenti situate in condomini
entro il 31 dicembre 2022, a condizione che si raggiunga almeno il 30% dell’intervento entro il 30 settembre prossimo.
Il problema pertanto non coinvolge i condomini, per i quali la scadenza per la realizzazione dei lavori resta fissata entro il 31 dicembre 2023 a prescindere dal raggiungimento di SAL intermedi.
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Il SAL del 30% del Superbonus: quali lavori coinvolge?
I principali dubbi che si sono subito posti a seguito della pubblicazione del comma 8-bis dell’articolo 119 del D.L. 34/2020 sono stati i seguenti:
- Come conteggiare il SAL del 30%;
- Se il SAL del 30% oltre ad essere raggiunto debba essere pagato o meno entro il 30 di settembre.
Entrambe le questioni sono state essenzialmente risolte a seguito dell’interrogazione n. 5-08270 posta alla Commissione Finanze della Camera il 21 giugno (quesito posto da Vita Martinciglio).
La risposta in merito al primo punto ha chiarito che è possibile liberamente scegliere se calcolare il 30 per cento dei lavori effettuati considerando solo gli interventi ammessi al Superbonus, oppure includere anche altri lavori, esclusi da tale detrazione, effettuati sul medesimo immobile.
Con riferimento al secondo punto la Commissione Finanze della Camera ha affermato che il SAL del 30% deve essere
- sia fatturato e pagato (ovviamente il pagamento non si verifica qualora abbia luogo lo sconto in fattura)
- sia realizzato in opera
entro il 30 settembre 2022.
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SAL 30%: l’atto notorio della direzione lavori
Faccio notare che i predetti chiarimenti, seppur importanti, non hanno risolto tutti i dubbi. Sicuramente il principale è la modalità di attestazione del raggiungimento del 30% del SAL.
A fronte di questa lacuna la dottrina ha provato a fornire più soluzioni che riassumo:
- qualora siano già state presentate Asseverazioni ENEA protocollate, ai fini dell’Ecobonus 110%, oppure siano già state depositati Allegati 1-SAL protocollati, ai fini del Sismabonus 110%, entro il 30 settembre 2022, il raggiungimento del 30% del SAL risulta già asseverato con data certa, pertanto non vi è alcun adempimento ulteriore da eseguire;
- qualora non siano già state presentate Asseverazioni ENEA protocollate, ai fini dell’Ecobonus 110%, oppure non siano già state depositati Allegati 1-SAL protocollati, ai fini del Sismabonus 110%, entro il 30 settembre 2022, il raggiungimento del 30% del SAL va dimostrato mediante un’autodichiarazione nella forma di atto di notorietà rilasciata dalla direzione lavori e depositata tramite PEC (con conseguente ricevuta positiva di avvenuta consegna) o in allegato alla Cilas (con conseguente ricevuta positiva rilasciata dal SUAP) entro il 30 settembre 2022 allo Sportello Unico per l’Edilizia, con i seguenti allegati:
- CME dei lavori totali oggetto dell’asseverazione;
- CME dei lavori eseguiti entro il 30 settembre 2022 oggetto dell’asseverazione (libretto delle misure);
- fotografie in merito allo status dei lavori;
- incarico professionale del Direttore Lavori;
- documento d’identità in vigore del Direttore Lavori.
In fondo all’articolo trovi una bozza di Atto di notorietà da utilizzare all’evenienza.
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Cosa succede quando i lavori previsti sono sia antisismici che di efficientamento energetico?
Nel caso in cui i lavori previsti siano sia antisismici che di efficientamento energetico i comportamenti consigliati da adottare sono i medesimi:
- qualora siano già state presentate sia Asseverazioni ENEA protocollate, ai fini dell’Ecobonus 110%, sia siano già state depositati Allegati 1-SAL protocollati, ai fini del Sismabonus 110%, entro il 30 settembre 2022, il raggiungimento del 30% del SAL risulta già asseverato con data certa sia ai fini antisismici che di efficientamento energetico, pertanto non vi è alcun adempimento ulteriore da compiere;
- qualora siano già state presentate Asseverazioni ENEA protocollate, ai fini dell’Ecobonus 110%, ma non siano già state depositati Allegati 1-SAL protocollati, ai fini del Sismabonus 110%, entro il 30 settembre 2022, il raggiungimento del 30% del SAL risulta già asseverato con data certa solamente ai fini dell’efficientamento energetico, pertanto occorre che la direzione lavori rilasci un’autodichiarazione nella forma di atto di notorietà in merito al raggiungimento del 30% del SAL su:
- le opere in Superbonus 110% complessivamente intese;
- le opere in Sismabonus 110%;
- i lavori complessivi;
- qualora non siano già state presentate né Asseverazioni ENEA protocollate, ai fini dell’Ecobonus 110%, né siano già state depositati Allegati 1-SAL protocollati, ai fini del Sismabonus 110%, entro il 30 settembre 2022, il raggiungimento del 30% del SAL va asseverato dalla direzione lavori mediante un’autodichiarazione nella forma di atto di notorietà che attesti il raggiungimento del 30% del SAL su:
- le opere in Superbonus 110% complessivamente intese;
- sia le opere in Ecobonus 110% sia le opere in Sismabonus 110%;
- i lavori complessivi.
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