Come asseverare il raggiungimento del SAL? Un breve riassunto su come comportarsi in vista della riduzione del beneficio fiscale dal 110% al 70% per l’anno solare 2024. Scarica il facsimile di Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio.
Si avvicina un’importante scadenza relativa ai SAL del Superbonus 110%, un tema su cui la normativa negli ultimi anni ha subito notevoli e frequenti aggiornamenti. Si ricorda, a tal proposito, che il comma 8-bis dell’articolo 119 del D.L. 34/2020 (come modificato dall’articolo 14, comma 1, del D.L. Aiuti) prevede attualmente per l’anno solare 2024 la riduzione del Superbonus 110% a Superbonus 70%, per le spese sostenute:
- sui condomini;
- sui mini condomini privi di amministratore;
- sugli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Invece, per le spese sostenute è prevista l’estinzione totale del Superbonus 110% dall’anno solare 2024:
- sulle abitazioni unifamiliari;
- sulle unità abitative autonome ed indipendenti situate in condomini.
È chiaro che le scadenze appena descritte comportano le seguenti necessità:
- fissare con data certa l’ammontare di lavorazioni eseguite entro il 31 dicembre 2023 e pertanto rientranti nel Superbonus 110%;
- fatturare entro il 31 dicembre 2023 tali lavorazioni eseguite, e pagare negli stessi termini per intero tali corrispettivi, salvo applicazione dello sconto in fattura.
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Il SAL Superbonus 110% del 31 dicembre 2023: quali lavori coinvolge?
La scadenza del 31 dicembre 2023 riguarda solo ed esclusivamente le spese rientranti nel Superbonus 110%, sulla base dei computi metrici redatti secondo i prezziari ufficiali (DEI e regionali). Pertanto, non risulta necessario completare tutti i lavori in cantiere, con la presentazione della fine lavori entro il 31 dicembre 2023 allo Sportello Unico per l’Edilizia. Le opere extra bonus o rientranti in bonus edili minori potranno dunque essere eseguite pure nel 2024, al pari di fatturazioni e pagamenti.
Le scadenze previste per le asseverazioni
Si ricorda che secondo la procedura ordinaria, prevista dai provvedimenti dell’Agenzia, la comunicazione dell’opzione di cessione del credito (c.d. Modello Cir20) deve essere trasmessa:
- entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, per gli interventi sulle singole unità immobiliari e per gli interventi sulle parti comuni degli edifici,
- entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione per la cessione della rate residue non fruite.
Sicché per i lavori eseguiti, fatturati e pagati (se non c’è sconto in fattura) nell’anno solare 2023, la scadenza naturale dei termini per la generazione e trasmissione dei crediti d’imposta è il 16 Marzo 2024.
Di conseguenza le asseverazioni di congruità dei prezzi:
- ENEA, per l’Ecobonus 110%,
- ALL. 1-SAL o ALL. B-1, per il Sismabonus 110%,
potranno essere redatte e presentate agli organi competenti pure nel 2024 ma entro il 16 Marzo.
Come assegnare una data certa alle lavorazioni eseguite entro il 31 dicembre 2023?
Al momento nessun chiarimento ufficiale è stato rilasciato né dalla Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del D.M. 28/02/2017 n. 58 e delle linee guida ad esso allegate, né dall’ENEA, né dall’Agenzia delle Entrate.
A fronte di ciò il consiglio è quello di prendere spunto dal passato, cioè dalla scadenza del raggiungimento di un SAL superiore al 30%, fissata al 30 settembre 2022, per le abitazioni unifamiliari e per le unità abitative autonome ed indipendenti situate in condomini.
Di conseguenza si consiglia di adottare una delle seguenti azioni entro il 31 dicembre 2023:
- predisporre e protocollare le asseverazioni di congruità prezzi attestanti i SAL raggiunti, comportando l’assegnazione automatica di una data certa, senza la necessità di alcun adempimento ulteriore da eseguire;
- predisporre e protocollare un’autodichiarazione nella forma di atto di notorietà rilasciata dalla direzione lavori e depositata tramite PEC (con conseguente ricevuta positiva di avvenuta consegna) allo Sportello Unico per l’Edilizia, mettendo pure in copia il committente e le imprese appaltanti, con i seguenti allegati:
- CME dei lavori totali oggetto dell’asseverazione;
- CME dei lavori eseguiti entro il 31 dicembre 2023 oggetto dell’asseverazione (libretto delle misure);
- fotografie in merito allo status dei lavori;
- incarico professionale del Direttore Lavori;
- documento d’Identità in vigore del Direttore Lavori.
Qualora la direzione lavori non sia coinvolta nelle partiche afferenti il Superbonus 110%, l’autodichiarazione nella forma di atto di notorietà dovrà essere rilasciata dall’Asseveratore di congruità delle spese appositamente nominato con incarico ufficiale.
In fondo al presente articolo è possibile scaricare una bozza di Atto di notorietà da utilizzare all’evenienza.
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Il SAL Superbonus 110% del 31 dicembre 2023: il caso dei lavori previsti sia antisismici che di efficientamento energetico
Qualora i lavori previsti sono sia antisismici che di efficientamento energetico i comportamenti consigliati da adottare entro il 31 dicembre 2023 sono i medesimi:
- qualora siano già state presentate sia le Asseverazioni ENEA protocollate, ai fini dell’ Ecobonus 110%, e siano già state depositati gli Allegati 1-SAL o B-1 protocollati, ai fini del Sismabonus 110%, il raggiungimento del SAL risulta già asseverato con data certa sia ai fini antisismici che di efficientamento energetico, pertanto non vi è alcun adempimento ulteriore da compiere;
- nel caso in cui non siano già state presentate Asseverazioni ENEA protocollate, ai fini dell’Ecobonus 110%, ma siano già state depositati Allegati 1-SAL o B-1 protocollati, ai fini del Sismabonus 110%, il raggiungimento del SAL risulta già asseverato con data certa solamente ai fini antisismici, pertanto occorre che la direzione lavori rilasci un’autodichiarazione nella forma di atto di notorietà come da indicazioni sopra elencate, in merito al raggiungimento del SAL sulle opere in Ecobonus 110%;
- qualora siano già state presentate Asseverazioni ENEA protocollate, ai fini dell’Ecobonus 110%, ma non siano già state depositati Allegati 1-SAL o B-1 protocollati, ai fini del Sismabonus 110%, il raggiungimento del SAL risulta già asseverato con data certa solamente ai fini dell’efficientamento energetico, pertanto occorre che la direzione lavori rilasci un’autodichiarazione nella forma di atto di notorietà come da indicazioni sopra elencate, in merito al raggiungimento del SAL sulle opere in Sismabonus 110%;
- qualora non siano già state presentate né Asseverazioni ENEA protocollate, ai fini dell’Ecobonus 110%, né siano già state depositati Allegati 1-SAL o B-1 protocollati, ai fini del Sismabonus 110%, il raggiungimento del SAL va asseverato dalla direzione lavori mediante:
- un’autodichiarazione nella forma di atto di notorietà come da indicazioni sopra elencate che attesti il raggiungimento del SAL sulle opere in Superbonus 110% complessivamente intese;
- due autodichiarazioni nella forma di atto di notorietà come da indicazioni sopra elencate che attestino l’una il raggiungimento del SAL sulle opere in Ecobonus 110%, l’altra il raggiungimento del SAL sulle opere in Sismabonus 110%.
Superbonus 110%: l’eventualità di ulteriori proroghe
Occorre segnalare, infine, che i comportamenti cautelativi sopra descritti non saranno più necessari in caso di ulteriori proroghe del Superbonus 110% nell’anno 2024. Evidentemente però tali possibilità, seppur caldamente auspicate, appaiono sempre più remote.
Scarica il facsimile di Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio
Ecco un modello utile per certificare il SAL del Superbonus 110% al 31 dicembre 2023:
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