Si avvicina la scadenza di versamento del saldo Imu 2023. Scopri tutte le novità in vigore da quest’anno. Ecco quindi una semplice guida con tutte le indicazioni su scadenza, aliquote, calcolo degli importi da versare, modalità di versamento, codici tributo e casi di esonero.
La seconda scadenza del 2023 è ormai alle porte ed è importante fare attenzione a non commettere banali errori. Proprio in questo senso, ricapitoliamo tutto ciò che c’è da sapere sul saldo Imu 2023: scadenza, aliquote, modalità di versamento, codici tributo da impiegare e casi di esonero.
Leggi di più: Calcolo Imu 2023: base imponibile, aliquote e scadenze
Saldo Imu 2023: la scadenza e i casi di esonero
Il versamento dell’Imu avviene normalmente in due rate. La seconda rata, o saldo Imu, deve essere versata entro il 18 dicembre 2023 (il 16 dicembre è sabato, la scadenza slitta al lunedì successivo). Il contribuente può anche essersi avvalso della facoltà di versare l’imposta in unica soluzione al 16 giugno 2023.
Non devono invece rispettare questa scadenza i soggetti esonerati dal versamento dell’Imu per l’anno 2023, ossia:
- i proprietari di immobili occupati, a condizione di aver presentato denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio o invasione di terreni o edifici o, in alternativa, aver presentato denuncia o iniziato un’azione giudiziaria penale per occupazione abusiva (come previsto dalla Legge di Bilancio 2023);
- i proprietari di immobili situati in comuni interessati da eventi sismici (consulta l’articolo dedicato per conoscere nello specifico i comuni interessati).
Le aliquote e il calcolo dell’imposta
Ecco di seguito una tabella riepilogativa dell’aliquote Imu in vigore per il 2023:
Tipologia di immobile | Aliquota base | Aliquota massima |
Abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) | 0,5% | 0,6% |
Fabbricati rurali ad uso strumentale | 0,1% | 0,1% |
Fabbricati merce (destinati alla vendita) | 0,1% | 0,25% |
Terreni agricoli | 0,76% | 1,06% |
Immobili ad uso produttivo (gruppo catastale D) | 0,86% | 1,06% |
Immobili diversi dall’abitazione principale non rientranti nelle altre categorie | 0,86% | 1,06% |
Aree fabbricabili | 0,86% | 1,06% |
L’aliquota di base è il riferimento di partenza per ogni comune. Questi hanno la piena libertà di ridurre l’aliquota fino ad azzerarla o di aumentarla entro i limiti dell’aliquota massima. Fanno però eccezione gli immobili ad uso produttivo, la cui aliquota non può mai essere inferiore allo 0,76% che i comuni riversano allo Stato.
Leggi di più: Guida Bonus Ristrutturazioni: ecco la versione aggiornata
Saldo Imu 2023: i codici tributo
Il versamento dell’Imu può avvenire tramite modello F24, bollettino postale o tramite il sistema PagoPA. Se l’imposta liquidata è inferiore a 12 euro, il versamento non è dovuto (bisogna in ogni caso verificare che il regolamento comunale non preveda un importo minimo inferiore).
Nel caso in cui si opti per il versamento tramite F24, è necessario prestare attenzione all’utilizzo dei codici tributo corretti. Di seguito l’elenco completo dei codici tributo da impiegare per il versamento dell’Imu:
- 3912, per l’Imu dovuta sull’abitazione principale e le relative pertinenze;
- 3913, per l’Imu dovuta sui fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 3914, per l’Imu dovuta sui terreni;
- 3916, per l’Imu dovuta sulle aree fabbricabili;
- 3918, per l’Imu dovuta sugli altri fabbricati;
- 3923, per gli interessi da accertamento;
- 3924, per le sanzioni da accertamento;
- 3925, per l’Imu dovuta allo Stato sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- 3930, per l’Imu dovuta al Comune sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- 3939, per l’Imu dovuta sui fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita.
Leggi di più: Secondo acconto Irpef 2023: proroga a gennaio 2024