Importante aggiornamento dall’Agenzia delle Entrate: è possibile utilizzare il ravvedimento operoso per gli invii tardivi al Sistema TS. Il punto su cumulo giuridico, importi e codici tributo. Ecco come calcolare la sanzione da pagare in misura ridotta.
Interessanti novità per gli operatori della sanità in tema di sanzioni per invii tardivi al Sistema TS. Aveva infatti destato – a giusta ragione – qualche malumore la mancata possibilità di adempiere spontaneamente (con i rilevanti benefici del ravvedimento operoso) alla regolarizzazione delle sanzioni sulle comunicazioni effettuate in ritardo. Il tutto considerando pure che il meccanismo sanzionatorio è strutturato in modo tale da costringere il medico “sbadato” a sanzioni che possono arrivare nell’ordine delle decine di migliaia di euro.
A riportare – quantomeno parzialmente – il sereno ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 22/E del 23 maggio 2022. Il documento fuga ogni dubbio sull’apparente (ma concreta nella sostanza) mancanza del legislatore nel contemplare la possibilità di versare le sanzioni in misura ridotta, senza dover aspettare che venga irrogata proprio da AdE in misura piena.
Se il ravvedimento operoso, infatti, deve considerarsi sempre ammesso e consentito, se non nei casi in cui sia espressamente vietato, è altrettanto vero che in termini pratici mancava ancora l‘individuazione di un codice tributo ritenuto corretto dall’Agenzia delle Entrate per l’accoglimento di questi versamenti. Ristabilita dunque un’auspicata chiarezza, vediamo insieme come determinare l’importo corretto da versare e come effettuare concretamente il pagamento delle sanzioni per i ritardi legati al Sistema TS.
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Sanzioni Sistema TS: confermato il no al cumulo giuridico
A quanto ammontano le sanzioni per le comunicazioni tardive al Sistema TS? La sanzione in misura piena è pari a 100 euro. E se la norma poteva lasciare qualche dubbio sul fatto che i 100 euro fossero da considerarsi relativi ad ogni singolo documento di spesa (es. ogni singola fattura) non comunicato oppure all’intera fornitura (es. comunicazione relativa a 50 fatture), la Risoluzione 22/E chiarisce in modo netto che “la sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento di spesa“.
Di pari passo, viene ribadito il divieto relativo al cumulo giuridico, peraltro già espressamente previsto nella norma. Ciò vuol dire – in soldoni – che la reiterazione della condotta omissiva non comporta alcuna forma di agevolazione e dunque di riduzione del totale delle sanzioni dovute. La sanzione base, nella sua misura piena, resta di 100 euro per ogni singolo documento di spesa non comunicato o comunicato tardivamente, fino ad un massimo di 50.000 euro complessivi.
Riduzione delle sanzioni per gli invii al Sistema TS effettuati entro 60 giorni
Nonostante tutto, non disperiamo. Una prima possibilità di abbattere la sanzione è rappresentata dall’invio effettuato entro i primi 60 giorni dalla scadenza prevista. In questi casi, infatti, la sanzione viene ridotta ad un terzo. Su ogni singolo documento di spesa inviato entro 60 giorni dalla scadenza, dunque, va pagata una sanzione di 33,33 euro.
Con riferimento a questa particolare casistica, inoltre, cambia anche il tetto massimo della sanzione applicabile, che scende da 50.000 euro a un massimo di 20.000 euro.
Ulteriore riduzione con il ravvedimento operoso
Le agevolazioni, tuttavia, non finiscono qui. Come detto in precedenza, infatti, resta salvo il ricorso al ravvedimento operoso. Ciò vuol dire che le sanzioni (100 euro o 33,33 euro) viste prima valgono solo nel caso in cui è l’Agenzia delle Entrate ad irrogare la sanzione. È possibile però evitare questo scenario adempiendo spontaneamente al pagamento delle sanzioni (in misura molto ridotta). Vediamo dunque gli importi dovuti ricorrendo al ravvedimento operoso:
- 1/9 del minimo per chi effettua l’invio entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria (dunque 3,70 euro per chi ha effettuato l’invio entro i primi 60 giorni, oppure 11,11 euro per chi ha effettuato l’invio fra il 61° e il 90° giorno successivi alla scadenza);
- 1/8 del minimo per chi effettua l’invio entro 1 anno dalla scadenza ordinaria (12,50 euro);
- 1/7 del minimo per chi effettua l’invio entro 2 anni dalla scadenza ordinaria (14,29 euro);
- 1/6 del minimo per chi effettua l’invio oltre i 2 anni dalla scadenza ordinaria, ma pur sempre prima di un’eventuale constatazione della violazione (16,67 euro);
- 1/5 del minimo per chi effettua l’invio a seguito di una constatazione della violazione (20,00 euro).
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Codice tributo e modalità per il ravvedimento operoso
È dunque possibile tirare un sospiro di sollievo. Le sanzioni sui tardivi invii al Sistema TS, infatti, come abbiamo visto, possono avere importi decisamente contenuti. Come muoversi concretamente per applicare il ravvedimento operoso alle sanzioni?
Per pagare le sanzioni è necessario predisporre un modello F24. Proprio la Risoluzione 22/E ha finalmente indicato che bisogna utilizzare il codice tributo 8912. L’anno di riferimento da indicare, invece, è quello in cui è avvenuta la violazione per la quale è dovuta la sanzione.
Scarica il pdf della Risoluzione 22/E del 23 maggio 2022
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