Come capire quando si verifica uno scatto di anzianità? Ne esiste un numero massimo? La maternità o l’infortunio ne sospendono la maturazione? Queste ed altre risposte in questa Guida sugli scatti di anzianità.
Lo scatto di anzianità, istituto di derivazione contrattuale, è sorto inizialmente per il solo settore impiegatizio e successivamente è stato esteso anche agli operai. Il primo CCNL che ha trattato la materia e stato quello del settore metalmeccanico industria stipulato nel lontano 1963. Il fine dell’istituto dello “scatto di anzianità” è quello di compensare la maggiore professionalità acquisita con l’esperienza lavorativa dal lavoratore dipendente. Quindi, gli scatti di anzianità sono degli aumenti periodici della retribuzione riconosciuti ai lavoratori dipendenti, in relazione all’anzianità di servizio, disciplinati dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria.
Essendo lo scatto riconosciuto come un aumento della retribuzione, significa che tale elemento è utile alla determinazione della paga mensile, giornaliera e oraria incrementandone il valore.
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Importo e periodicità degli scatti di anzianità: come si calcolano?
Sia gli importi degli scatti che la loro periodicità di erogazione dipendono esclusivamente dalle previsioni del CCNL. Solitamente, la maturazione degli scatti avviene dopo due o tre anni di anzianità di servizio prestati presso la medesima azienda. E’ sempre la contrattazione collettiva che individua anche il numero massimo degli scatti che varia da un minimo di 5 ad un massimo di 12.
Gli scatti di anzianità decorrono solitamente dal mese successivo a quello in cui si compie il biennio o il triennio di anzianità. Nel caso in cui il dipendente venga assunto il 1° giorno del mese, il conteggio decorre dal mese stesso di compimento, poiché il biennio o triennio di anzianità si ritiene compiuto il giorno precedente.
Lo scatto spetta indistintamente sia per i lavoratori assunti a tempo pieno che per i part-time. Per i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo parziale maturano gli scatti di anzianità così come gli altri lavoratori e l’importo dello scatto è conseguentemente proporzionale alla ridotta entità della prestazione lavorativa.
Relazione tra anzianità e maternità, ferie, malattia, infortunio, aspettativa
Gli scatti, maturando in base alla decorrenza dell’anzianità di servizio e non con l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa, si perfezionano anche nel caso in cui il prestatore si assenti dal lavoro.
Le assenze dal lavoro dovute a maternità, ferie, malattia, infortunio e aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive ed a ricoprire cariche sindacali, sono computate ai fini della maturazione degli scatti di anzianità.
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Come si calcolano gli scatti di anzianità? Modalità di calcolo, riflessi fiscali e giuridici
Il conteggio degli scatti è determinato in cifra fissa oppure in percentuale del solo minimo contrattuale.
Può capitare che gli scatti debbano essere ricalcolati in funzione del passaggio di categoria del lavoratore o di aumenti retributivi. In questi casi occorre considerare il valore complessivo degli scatti maturati fino a quella data e dividere tale valore per l’importo corrispondente al nuovo scatto. In questo modo si individua il numero o la frazione di scatti a cui avrà diritto il dipendente.
La giurisprudenza, a meno che il CCNL non preveda una disciplina differente, afferma che gli scatti di anzianità possono essere assorbiti nella relativa maggiore retribuzione in caso di passaggio a categoria o livello superiore.
L’aumento erogato a titolo di anzianità di servizio concorre alla formazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di assistenza e previdenza sociale, dell’imponibile fiscale e contribuisce ad incrementare la retribuzione utile al calcolo del TFR.
Tenuto conto che l’anzianità di servizio non è oggetto di autonomo diritto, essa non è suscettibile di prescrizione.
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