Sconto in fattura e cessione del credito si accompagnano a condizioni molto particolari. Attenzione al problema delle detrazioni maturate a cavallo d’anno. Occorre un’accurata pianificazione dei lavori, con particolare riferimento a tempi di esecuzione e SAL da raggiungere al 31 dicembre 2021.
Fin dalla sua introduzione, il Superbonus 110% ha dimostrato di essere materia alquanto complessa. Sono molti infatti, gli aspetti delicati e fondamenti da considerare a livello tecnico, fiscale e non solo. Fra gli aspetti forse meno discussi finora ci sono alcune fra le condizioni da cui dipende la concreta possibilità di ricorrere allo sconto in fattura o alla cessione del credito.
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Superbonus 110%: i requisiti per cedere il credito o godere dello sconto
Sono due gli elementi principali a cui prestare estrema attenzione. Tali requisiti hanno natura diversa: il primo, infatti, è di natura legale; il secondo, invece, sorge nell’ambito della prassi. Vediamo cosa prevedono nello specifico.
1. Dimensione dei SAL da raggiungere nei periodi di riferimento ai fini della detraibilità
L’articolo 121, comma 1-bis, del D.L. 34/2020 (il c.d. Decreto Rilancio), prevede che l’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura (come alternative alla detrazione in dichiarazione) può essere anticipata tramite stato di avanzamento lavori (SAL). Per i soli interventi agevolabili con il Superbonus 110%, i SAL non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.
Sicché, con riferimento al Superbonus 110% il requisito legale è il seguente:
- raggiungimento del 30%, del 60% o del 100% dell’intervento, considerando i lavori complessivi.
Dunque il SAL va raffrontato all’ammontare complessivo di spesa determinato nel computo metrico. Per cui ad esempio la parte sismica può già essere terminata o, comunque, essere a buon punto, mentre la parte di risparmio energetico può essere ancora all’inizio. Ricordo, però, che le spese per gli interventi trainati, per essere ammesse al 110%, devono essere sostenute tra l’inizio e la fine lavori degli interventi trainanti.
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2. Termine entro cui raggiungere il SAL ai fini della detraibilità delle spese sostenute
Il SAL, nella misura del 30%, del 60% o del 100% va raggiunto entro la fine dell’anno in cui sono sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. Si veda in tal senso il Provvedimento del direttore delle Entrate dell’8 agosto 2020 (283847/2020). Sicché, con riferimento al Superbonus 110% il requisito di prassi è il seguente:
- l’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato.
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Sconto in fattura e cessione del credito: il problema del SAL chiuso nel 2022
I due requisiti sopra esposti devono sussistere contemporaneamente.
La domanda che sorge spontanea è dunque la seguente: i contribuenti che stanno sostenendo le spese iniziali di progettazione nel 2021 e che non raggiungeranno il primo SAL del 30% entro la fine dell’anno potranno usufruire dello sconto in fattura o cedere il credito nel 2022 al raggiungimento del SAL?
Con le regole attuali stringenti fissate dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate, i committenti che non avranno raggiunto il 30% saranno condannati a utilizzare direttamente sotto forma di detrazione la prima rata del 110%, cioè quella da spendere nella dichiarazione dei redditi 2022. Dopodiché, potranno poi comunicare la cessione delle rate residue (dalla seconda alla quarta) entro il 16 marzo 2023. Ma è una soluzione tutt’altro che entusiasmante, perché potrebbe far perdere la prima rata di detrazione a diversi contribuenti: pensiamo solo agli incapienti e a coloro che applicano il regime forfettario. Inoltre, potrebbe creare qualche difficoltà finanziaria e nel rapporto con le banche, che probabilmente si saranno impegnate per contratto ad acquistare “tutto” il Superbonus, compreso quello maturato sulle spese 2020. Una parte del prestito non sarebbe più coperta dal corrispettivo per la cessione del credito d’imposta.
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Ulteriori considerazioni
Il problema in esame vige anche per i committenti che avranno raggiunto il 30% del SAL ma non il 60%. Costoro dovranno utilizzare direttamente sotto forma di detrazione la seconda rata.
La norma non richiede espressamente che l’avanzamento lavori sia raggiunto entro il termine di ciascun anno solare. La speranza, pertanto, è di poter ottenere un’apertura affinché vi sia maggiore elasticità per i contribuenti. Ad esempio, si potrebbe sostenere che la cessione sia fattibile in tutti i casi in cui si arrivi comunque al SAL entro il 16 marzo 2022, data di scadenza per l’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Appare oltremodo insensato e inopportuno che una semplice disposizione burocratica possa comportare problemi di natura operativa e finanziaria per i committenti.
Superbonus 110%: la necessità di un’attenta programmazione dei lavori
Alla luce dell’attuale rigidità vigente per il meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito, urge l’obbligo di organizzare i lavori, complessivamente intesi, in maniera da raggiungere:
- il 30%,
- o il 60%,
- o il 100%
dell’opera entro dicembre 2021 e attendere di effettuare ulteriori pagamenti fino all’inizio del 2022.
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