Sistema Tessera Sanitaria 2024: invio, scadenze, consigli

di Michele Aquilino
Sistema Tessera Sanitaria 2024

Tutto quello che c’è da sapere sull’invio dei dati al Sistema TS per il 2024. Entra definitivamente in vigore l’invio su base semestrale. Quali dati inviare? Quali sono i soggetti obbligati a trasmettere? Come gestire i casi più complicati? Ecco la guida completa.

Ritorna l’appuntamento con l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria anche nel 2024. Se i più virtuosi si sono già portati avanti con il lavoro, sicuramente molti altri si muoveranno proprio nelle prossime settimane, in vista della scadenza del 31 gennaio 2024. Ricordiamo che l’invio dei dati al Sistema TS è una delle comunicazioni necessarie per la corretta predisposizione delle Dichiarazioni Precompilate da parte dell’Agenzia delle Entrate. La trasmissione delle spese sanitarie da parte dei medici consente infatti ai contribuenti di trovare le stesse già caricate nel 730 precompilato.

Nel corso degli ultimi anni, non sono mancate novità e modifiche alla normativa legata al funzionamento del Sistema Tessera Sanitaria. Si pensi ad esempio alle novità relative alla tracciabilità delle spese mediche, o ancora alla periodicità della trasmissione, fino al diritto di opposizione del paziente. Ecco perché è utile vedere insieme qual è il comportamento corretto da tenere nella gestione di alcune casistiche particolari.

Novità 2024: l’invio semestrale diventa definitivo

Il 2024 porta con sé una novità normativa sicuramente molto attesa. L’art. 12 del d.lgs 1/2024 ha stabilito infatti che, a partire proprio dal 2024, l’invio dei dati al Sistema TS avrà cadenza semestrale.

Molti potrebbero sostenere che l’invio aveva cadenza semestrale già da anni, ma in realtà le cose non stanno esattamente così. Prima del d.lgs 1/2024, la cadenza ordinaria dell’invio dei dati al Sistema TS era infatti mensile e, ogni anno, erano delle deroghe ad hoc a prevedere che – quasi con carattere di eccezionalità, solo per l’anno in questione – l’invio avvenisse su base semestrale.

L’ultimo aggiornamento normativo, invece, rende la cadenza semestrale degli invii la regola ordinaria, che non necessiterà di deroghe e anzi potrà essere modificata solo da nuove apposite previsioni di legge.

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Sistema TS: le regole in vigore e i dati da inviare

Ecco un riepilogo del funzionamento attuale della trasmissione dei dati al Sistema TS come previste dal D.M. del 31 luglio 2015 e successive integrazioni.

1. Prestazioni da comunicare a carico degli iscritti OMCeO

Gli iscritti all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri sono tenuti ad effettuare la trasmissione dei dati al Sistema TS quando effettuano una fra le seguenti prestazioni:

  • prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale esclusi gli interventi di chirurgia estetica;
  • visite mediche generiche e specialistiche o prestazioni diagnostiche e strumentali;
  • prestazioni chirurgiche ad esclusione della chirurgia estetica;
  • interventi di chirurgia estetica ambulatoriali o ospedalieri;
  • certificazioni mediche;
  • altre spese sostenute dagli assistiti, non comprese nell’elenco precedente.

2. I dati da comunicare

In ogni comunicazione al Sistema TS, dunque per ogni prestazione, bisogna inserire i seguenti dati:

  • codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;
  • codice fiscale o partita Iva e cognome e nome o denominazione del soggetto di cui all’articolo 3, comma 3  D.Lgs. n. 175/2014;
  • data del documento fiscale che attesta la spesa;
  • tipologia della spesa;
  • importo della spesa o del rimborso;
  • data del rimborso;
  • il tipo di documento fiscale (es. fattura o altra tipologia di documento)
  • l’aliquota o la natura Iva dell’operazione (es. esente)
  • l’indicazione dell’esercizio dell’opposizione da parte del cittadino.

3. Chi sono i soggetti obbligati all’invio?

I soggetti tenuti all’invio sono:

  • ASL;
  • aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e policlinici universitari;
  • farmacie pubbliche e private;
  • presidi di specialistica ambulatoriale;
  • strutture per assistenza protesica e integrativa;
  • altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione di servizi sanitari;
  • iscritti all’albo dei medici chirurghi e odontoiatri;
  • strutture sanitarie militari;
  • parafarmacie e negozi di ottica;
  • iscritti agli albi professionali di psicologi, infermieri, ostetriche/i, tecnici sanitari di radiologia medica, infermieri pediatrici;
  • gli iscritti agli albi delle “nuove” professioni sanitarie istituite dalla legge Lorenzin (legge 3/2018), tra cui igienisti dentali, biologi, fisioterapisti, logopedisti, tecnici ortopedici, podologi, dietisti e gli altri operatori indicati nel decreto Mef del 22 novembre 2019;
  • gli iscritti agli elenchi speciali a esaurimento istituiti con decreto Minsalute 9 agosto 2019 (soggetti che esercitavano attività sanitarie prima dell’istituzione dei relativi albi, e per i quali, in mancanza dei requisiti di iscrizione all’ordine, sono previsti appositi elenchi ad esaurimento).

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Invio dati al Sistema Tessera Sanitaria 2024: scadenza e sanzioni

Come anticipato, la prossima data da evidenziare sul calendario è il 31 gennaio 2024. Entro questa data, infatti, è obbligatorio trasmettere al Sistema TS tutti i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai pazienti fra il 1° luglio 2023 e il 31 dicembre 2023. Anche per il 2024, l’invio dei dati manterrà cadenza semestrale.

Questo vuol dire che entro il 30 settembre 2024 bisognerà trasmettere i dati relativi alle prestazioni rese fra il 1° gennaio e il 30 giugno 2024, entro il 31 gennaio 2024 i dati relativi alle prestazioni rese fra il 1° luglio e il 31 dicembre 2024.

Il rispetto delle scadenze previste è di vitale importanza. Sul medico infatti grava il rischio di sanzioni anche molto pesanti. Ogni fattura non trasmessa comporta una sanzione di 100,00 euro, fino ad un massimo di 50.000,00 euro. Ci sono tuttavia alcune agevolazioni:

  • la trasmissione entro i 5 giorni successivi alla scadenza è senza sanzioni;
  • la trasmissione oltre i 5 giorni e entro 60 giorni dalla scadenza prevede la riduzione delle sanzioni ad un terzo (33,33 euro per ogni comunicazione) fino ad un massimo di 20.000,00 euro.

Consentito il ravvedimento operoso in caso di invio oltre la scadenza

Nel corso del 2022 è stato finalmente chiarito che il ricorso al ravvedimento operoso non è precluso per regolarizzare la sanzione dovuta sulle trasmissioni tardive. Questo vuol dire un grande risparmio sull’importo delle sanzioni, potenzialmente pesantissime soprattutto nei casi in l’invio tardivo riguarda un numero elevato di fatture.

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Il calendario degli invii 2024

In attesa dell’ufficializzazione delle scadenze per gli invii relativi al 2024, laddove queste rispecchino il calendario 2023, le date da ricordare sarebbero:

  • 30 settembre 2024 per i dati relativi al primo semestre 2024;
  • 31 gennaio 2025 per i dati relativi al secondo semestre 2024.

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Come trasmettere i dati al Sistema TS?

Per effettuare correttamente l’invio dei dati al Sistema TS bisogna accedere all’apposito portale cliccando sul seguente link https://sistemats4.sanita.finanze.it/simossHome/login.jsp.

Chi invece non ha le proprie credenziali personali o le ha smarrite, può consultare la guida contenuta al seguente link https://sistemats1.sanita.finanze.it/…/e7f1b24a-55f7…

Per eventuali dubbi relativi alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria 2024, infine, le relative risposte potrebbero essere contenute nelle FAQ riportate al seguente link https://sistemats1.sanita.finanze.it/…/spese-sanitarie-faq

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sistema tessera sanitaria 2023

Sistema Tessera Sanitaria 2024: consigli pratici per evitare errori

Cosa fare se la fattura non è completa di tutti i dati? Che tipo di dati devo trasmettere? Quale codice IVA devo riportare? Se già ti è capitato di imbatterti in questi dubbi, potresti trovare utili questi consigli pratici che ho confezionato per te sull’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria per il 2024.

1. Quali dati vanno trasmessi?

Si trasmettono i dati relativi alle sole fatture incassate (attenzione: non fatture emesse, ma di cui si è ricevuto il pagamento) da parte dei pazienti nei periodi di riferimento (es. 1° giugno 2023 – 31 dicembre 2023 per l’invio da effettuare entro il 31 gennaio 2024; 1° gennaio 2024 – 30 giugno 2024 per l’invio da effettuare entro il 30 settembre 2024; ecc). Pertanto non vanno comunicati i dati relativi a fatture emesse verso altri colleghi, studi medici, cliniche e altre strutture sanitarie. La finalità dell’operazione è infatti quella di consentire all’Agenzia delle Entrate di predisporre correttamente le Dichiarazioni Precompilate, inserendo fra le altre voci anche quelle relative alle spese sanitarie per cui il paziente potrebbe aver diritto alle detrazioni fiscali. Per ogni fattura vanno certamente indicati il codice fiscale del paziente, la data e il numero della fattura, l’importo pagato dal paziente e la modalità di pagamento utilizzata.

2. Cosa fare nel caso di fatture senza il codice fiscale del paziente?

Chi per una svista non ha inserito il codice fiscale del paziente, non può trasmettere quella spesa sanitaria al Sistema TS perché è impossibile individuare in maniera univoca il beneficiario della relativa detrazione. Le alternative dunque sono due: integrare la fattura, ove possibile, oppure rinunciare alla trasmissione dei dati relativi a quella fattura.

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3. Diritto di opposizione del paziente

Nel caso in cui il paziente, all’atto dell’emissione della fattura, abbia manifestato la volontà di non trasmettere i propri dati al Sistema TS, i dati relativi alla fattura in questione vanno trasmessi senza indicare il codice fiscale del paziente. Per una maggiore chiarezza (ma anche come ottimo promemoria), in casi simili è buona regola riportare su entrambe le copie della fattura (quella trattenuta e quella lasciata al paziente) la dicitura “Il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema TS ai sensi dell’art. 3 del DM 31-7-2015“.

4. Bollo e IVA in fattura

Se la fattura ricomprende importi incassati a titolo di imposta di bollo o IVA, anche questi importi rientrano nell’importo totale comunicato con riferimento a tale fattura. Il paziente avrà diritto alla detrazione sul totale dell’importo pagato. ATTENZIONE: le FAQ aggiornate per il 2024 (consulta il link che ho riportato più in alto) prevedono che, nei casi in cui il paziente abbia pagato anche l’imposta di bollo, tale importo vada indicato in una riga distinta rispetto all’importo della prestazione e attribuendo il codice Natura N1 oppure, alternativamente, il codice N2.2 .

5. “NaturaIVA” per i medici in regime forfettario

I medici che nel periodo interessato erano in regime forfettario devono indicare alla voce “NaturaIVA” il codice Natura N2.2 per ogni fattura di cui si comunicano i dati.

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6. Modalità di pagamento

A partire dal 2020, ai fini della detraibilità delle spese sanitarie è importante che i pagamenti siano avvenuti con mezzi tracciabili (es. bancomat, carta di credito). Il Sistema TS infatti richiede la specifica indicazione, fattura per fattura, circa la tracciabilità (o meno) del pagamento eseguito dal paziente. Qualora il paziente abbia pagato con mezzi tracciabili l’intero importo, con esclusione della sola imposta di bollo, le FAQ chiariscono che si può inserire l’importo della fattura al netto dell’imposta di bollo e definire la spesa come sostenuta con metodi di pagamento tracciabili. Se invece ad essere pagata in contanti non è stata la sola imposta di bollo ma proprio una parte o la totalità della prestazione sanitaria, bisognerà qualificare il pagamento come non tracciato.

7. Non ricordo con certezza come ha pagato il paziente… Cosa faccio?

Nel caso in cui siate incerti sul metodo di pagamento relativo ad una determinata fattura perché non lo ricordate e non avete annotazioni specifiche, vi consiglio di indicare il pagamento come “non tracciato”. Il paziente, infatti, ha sempre la possibilità di modificare la Dichiarazione Precompilata aggiungendo la spesa in questione, qualora ritenga di avere diritto (anche in virtù del metodo di pagamento utilizzato) alla detrazione fiscale. In caso contrario, rischiereste di legittimare una detrazione non spettante, ed è una responsabilità che decisamente sarebbe il caso di evitare.

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