Farmaci, Parafarmaci e visite mediche… Scopriamo insieme quali sono le detrazioni per spese sanitarie 2020!
Con la dichiarazione dei redditi 2020 è possibile detrarre le spese sanitarie sostenute nel corso dell’anno 2019. Tra le spese sanitarie sono comprese le spese per l’acquisto di farmaci e parafarmaci che, a seconda della dicitura sono detraibili oppure no.
Quali sono le spese sanitarie detraibili?
Le spese sanitarie, comprese quelle per l’acquisto di farmaci, sono detraibili nella dichiarazione dei redditi 2020 al 19% per l’importo eccedente la franchigia di 129,11 euro. Ma… attenzione! L’Agenzia delle Entrate ha specificato che la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale in cui devono essere indicati:
- il codice fiscale del destinatario;
- la natura,
- la quantità dei prodotti acquistati;
- il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale;
così come indicato nel Testo Unico delle imposte sui redditi all’art 10, comma 1, lett.b).
L’indicazione della natura e qualità dei beni serve per riconoscere se il bene è detraibile o meno. Infatti, danno diritto alla detrazione le spese relative a:
- Farmaci, medicinali e altre abbreviazioni simili;
- Aic (codice di autorizzazione all’immissione in commercio): si tratta di un codice a barre utilizzato per motivi di privacy al posto del nome del farmaco;
- Omeopatici;
- Ticket: si riferisce ai medicinali erogati unicamente dal servizio sanitario e pertanto detraibili;
- Preparazione galenica: si tratta di medicinali preparati in base ad una prescrizione medica specifica;
- SOP-OTC, come i medicinali da banco;
- Medicinali fitoterapici: sono medicinali che contengono solo sostanze attive vegetali.
Non sono detraibili invece:
- gli integratori alimentari:
- i parafarmaci.
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Detraibilità spese sanitarie sostenute all’estero
L’Agenzia delle Entrate ha specificato, nelle istruzioni della dichiarazione dei redditi 2020, che le spese sanitarie sostenute all’estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia.
Si ricorda inoltre che, se le spese sanitarie sostenute nell’anno superano complessivamente i 15.493,71 euro la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali costanti e di pari importo.
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Obbligo di tracciabilità dei pagamenti: novità per il 2020
A partire dal Modello Redditi 2021, saranno detraibili solo le spese “tracciabili” e cioè pagate nel 2020 mediante bonifico, carta di credito, bancomat e assegno. Restano escluse dall’obbligo di tracciabilità del pagamento le spese sanitarie relative:
- all’acquisto di medicinali;
- all’acquisto di dispositivi medici;
- a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o dalle strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.
Invece, per quanto riguarda le prestazioni sanitarie rese da strutture private non convenzionate (ad esempio il dentista o altro studio medico non convenzionato), il pagamento tracciabile sarà requisito di validità per la detrazione della spesa sanitaria.
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Farmaci e dispositivi medici: nessun obbligo di tracciabilità
Per poter detrarre le spese sanitarie relative a farmaci e dispositivi medici, non sarà necessario usare metodi di pagamento tracciabili essendo consentito anche il pagamento in contanti. Evidentemente si è voluto tener conto del fatto che tali spese sono ricorrenti sopratutto per gli anziani che hanno poca familiarità con carte di credito, bonifici e assegni.