Quello di stabile organizzazione è un concetto rilevante ai fini delle imposte dirette e indirette. Vediamo come si realizza e quali sono gli effetti di natura fiscale
Se hai un’attività d’impresa o professionale, forse ti sarà capitato di sentir parlare di stabile organizzazione. Si tratta di un concetto che ha risvolti rilevanti soprattutto in tema di IVA. La sua definizione, tuttavia, è contenuta all’interno del TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi – che invece disciplina IRPEF e IRES. Vediamo dunque cos’è, come si realizza e quali effetti produce una stabile organizzazione.
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Cos’è una stabile organizzazione? Definizione e tipologie
Come dicevamo, la definizione di stabile organizzazione è contenuta nel TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). All’articolo 162, infatti, essa viene presentata come:
“[…] una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato”
(art. 162, c.1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)
Da questa definizione cogliamo alcuni elementi necessari della stabile organizzazione:
- deve trattarsi di una sede fissa;
- la sede fa capo ad un’impresa non residente;
- l’impresa deve esercitare nella sede la totalità o una parte delle proprie attività;
- la sede si trova in territorio italiano.
Ancora l’art. 162, al comma 2, prevede un elenco specifico di strutture operative che possono occupare la sede in questione:
- una sede di direzione;
- una succursale;
- un ufficio;
- un’officina;
- un laboratorio;
- una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali, anche in zone situate al di fuori delle acque territoriali in cui, in conformità al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione nazionale relativa all’esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, lo Stato può esercitare diritti relativi al fondo del mare, al suo sottosuolo ed alle risorse naturali;
- una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso.
Dall’ultimo caso si evince come la stabile organizzazione – seppur fissa, come detto in precedenza – non deve necessariamente avere una consistenza fisica, ma può anche consistere in una “significativa e continuativa presenza economica” (novità introdotta con la Legge di bilancio 2018).
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Casi di esclusione
Il comma 4 dello stesso articolo 162 prevede delle specifiche esclusioni. Si tratta di casistiche, dunque, che non determinano lo status di stabile organizzazione. Esse, in particolare, sono:
- l’uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;
- la disponibilità di beni o merci appartenenti all’impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- la disponibilità di beni o merci appartenenti all’impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
- disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
- la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l’impresa, di ogni altra attività;
- la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell’esercizio combinato delle attività di cui ai punti precedenti.
Questi profili di carattere oggettivo, in sostanza, non sarebbero sufficienti per il legislatore a rappresentare uno svolgimento anche solo parziale dell’attività dell’impresa. Il comma 4-bis, tuttavia, specifica che l’esclusione vale nel caso in cui le suddette attività abbiano carattere preparatorio o ausiliario. Ciò significa che, nel caso in cui le suddette attività rappresentino la tipica attività principale (core business) dell’impresa, esse sono sufficienti a determinare lo status di stabile organizzazione.
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Il caso del soggetto “strettamente correlato”
Per completare il quadro, già quasi completamente delineato, sulla stabile organizzazione è interessare aprire un piccolo focus sui contenuti dei commi 6, 7 e 7-bis del nostro ormai ben noto – e alquanto complesso – articolo 162.
In particolare – prevede il comma 6 – è stabilito che si concretizzi una stabile organizzazione nel momento in cui un soggetto agisca nel territorio dello Stato per conto di un’impresa non residente e abitualmente concluda contratti o operi per concludere contratti senza modifiche sostanziali da parte dell’impresa, purché tali contratti siano (basta rispettare una sola delle seguenti condizioni):
- in nome dell’impresa;
- relativi al trasferimento della proprietà (o per la concessione del diritto di utilizzo) di beni di tale impresa o che l’impresa ha il diritto di utilizzare;
- relativi alla fornitura di servizi da parte di tale impresa.
Tutto ciò – riporta ancora il comma 6 – “a meno che le attività di tale soggetto siano limitate allo svolgimento delle attività di cui al comma 4 le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni del medesimo comma 4”.
Quanto previsto dal comma 6 non si applica quando il soggetto, che opera nel territorio dello Stato per conto di un’impresa non residente, svolge la propria attività in qualità di agente indipendente e agisce per l’impresa nell’ambito della propria ordinaria attività. Tuttavia, quando un soggetto opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlato, tale soggetto non è considerato un agente indipendente, ai sensi del presente comma, in relazione a ciascuna di tali imprese. Tanto precisa il comma 7.
Il comma 7-bis, infine, pone dei limiti numerici al concetto di soggetto strettamente correlato. Tale condizione infatti si verifica quando:
- uno dei due soggetti possiede direttamente o indirettamente più del 50% della partecipazione dell’altro;
- nel caso di una società, uno dei due soggetti possiede direttamente o indirettamente più del 50% del totale dei diritti di voto e del capitale sociale;
- entrambi sono controllati dallo stesso soggetto terzo, direttamente o indirettamente, per più del 50% della partecipazione;
- nel caso di una società, entrambi sono controllati dallo stesso soggetto terzo, direttamente o indirettamente, per più del 50% del totale dei diritti di voto e del capitale sociale.
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