Stop agli SFP ai fini del Super ACE: è quanto emerge dai recenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate. Ecco gli elementi per valutare i casi specifici.
L’Agenzia delle Entrate torna sul tema del c.d. Super ACE, con la risposta ad interpello n. 552 del 07.11.2022. In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha inteso chiarire la possibilità di considerare gli strumenti finanziari partecipativi convertendi (“SFP”) quali variazioni incrementative agevolabili ai fini ACE.
Come noto, tale agevolazione permette al contribuente di beneficiare di una deduzione dal reddito imponibile ai fini IRES convertibile in credito di imposta, da compensare o cedere, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è intervenuto l’incremento di “capitale proprio”.
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Il caso oggetto di interpello e l’interpretazione dell’istante
Invero, l’assemblea dei soci della società istante, dopo aver deliberato l’emissione di strumenti finanziari partecipativi convertendi, osservava che parte dei relativi sottoscrittori non facevano ancora parte della compagine societaria.
Senonché, secondo il Regolamento allegato allo statuto, gli SFP in essere alla data di scadenza e non ancora convertiti sarebbero stati automaticamente trasformati in quote del capitale sociale ad un valore nominale non superiore all’importo oggetto di conversione.
Alla luce di quanto sopra, la società istante ha quindi chiesto all’Agenzia di confermarle la possibilità imputare gli apporti derivanti dalla sottoscrizione degli SFP alle variazioni incrementative e, ciò, evidentemente al fine di ritenerli rilevanti ai fini del beneficio “Super ACE”.
Secondo l’istante, l’importo “convertendo” può dunque ritenersi rilevante ai fini del beneficio “Super ACE” per l’intero periodo di imposta, in ragione del fatto che i sottoscrittori acquisiranno la qualifica di soci automaticamente in sede di conversione, sia essa anticipata o alla scadenza dello strumento.
Ciò, se non altro, in considerazione della certezza della conversione nell’an.
In definitiva, secondo l’interpretazione della società istante, l’anno fiscale rilevante sarebbe quello del versamento e non quello della successiva conversione.
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Super ACE: la risposta dell’Agenzia delle Entrate
Ciò nonostante, Agenzia delle Entrate ha replicato che, indipendentemente dalla modalità di contabilizzazione e fino al momento della loro conversione, gli SFP non consentono ai sottoscrittori di acquisire la (necessaria) qualifica di socio.
Invero, ai sensi dell’art. 5 del Decreto ACE del 03.08.2017, ai fini della variazione in aumento del capitale proprio, rilevano come elementi positivi i “conferimenti in denaro versati dai soci o partecipanti, nonché quelli versati per acquisire la qualificazione i soci o partecipanti […]” e che “gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro, rilevano a partire dalla data del versamento; (…)”.
Non solo, la relazione illustrativa dello stesso Decreto, ha infatti chiarito che: «restano esclusi gli apporti a fronte dei quali non si può acquisire la qualità di socio; è il caso, ad esempio, degli strumenti finanziari partecipativi di cui all’art. 2346, comma 6, del codice civile per i quali, peraltro, sussistono ancora incertezze circa la corretta modalità di imputazione contabile in quanto parte della dottrina ritiene iscrivibili tali apporti come debiti dello stato patrimoniale, anche laddove si tratti di apporti di natura assimilabile al capitale di rischio ».
Per tali ragioni, dunque, gli SFP non possono considerarsi tra le variazioni incrementative di base agevolabili ai fini ACE, fermo restando la possibilità che, al momento della loro conversione, vengano applicate le ordinarie modalità di determinazione dell’agevolazione in commento.
Scarica la Risposta n. 552 del 07.11.2022
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