Ai fini dell’applicazione del Super Sismabonus riveste un ruolo centrale il concetto di unità strutturale (US). Attenzione dunque al rischio di perdere il diritto di fruizione, soprattutto per le case a schiera e gli “edifici contigui strutturalmente”.
L’art. 119 del D.L. 34/2020 (il c.d. Decreto Rilancio), così come modificato dalla L. 30 dicembre 2020, n. 178 (la c.d. Legge di Bilancio 2021) prevede al comma 4 che in relazione agli interventi antisismici di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto legge n. 63/2013 l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Si tratta del cosiddetto Super Sismabonus. Si evidenzia, tuttavia, che l’efficacia della proroga dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea. Tale proroga, però, latita ad arrivare.
La detrazione è fruibile in cinque quote annuali di pari importo, a partire dall’anno di sostenimento della spesa. Per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, invece, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.
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Super Sismabonus: il requisito soggettivo
Possono fruire del Super Sismabonus:
- i condomini;
- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su un numero illimitato di unità immobiliari (a differenza del Super Ecobonus in cui vi è un limite di due unità immobiliari);
- gli istituti autonomi case popolari (IACP);
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- le ONLUS;
- le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro CONI.
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L’irrilevanza del concetto di unità funzionalmente indipendente
Per unità immobiliare “funzionalmente indipendente” si intende quell’unità immobiliare che sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:
- impianti per l’approvvigionamento idrico;
- impianto per il gas;
- impianti per l’energia elettrica;
- impianto di climatizzazione invernale.
L’unità immobiliare “funzionalmente indipendente” deve inoltre essere dotata di un accesso autonomo dall’esterno. Deve quindi godere di accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva.
Ebbene, il concetto di unità immobiliare “funzionalmente indipendente” non interessa ai fini del Super Sismabonus, ma solamente per il Super Ecobonus. Ciò che rileva, invece, e che quindi andremo ad approfondire è il concetto di Unità Strutturale (US).
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Super Sismabonus: il miglioramento sismico deve riguardare l’Unità Strutturale
La Commissione di Monitoraggio costituita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per verificare l’attuazione della normativa sul Super Sismabonus e sulla classificazione del rischio sismico ed elaborare proposte di modifica e di integrazione delle relative linee guida, ha chiarito, a febbraio 2021, che ai fini della individuazione della struttura su cui effettuare il miglioramento sismico bisogna fare riferimento all’unità strutturale.
La definizione di unità strutturale (US) è contenuta nelle “Norme Tecniche per le Costruzioni”, approvate con Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018. L’unità strutturale è un edificio che ha continuità da cielo a terra, per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e che, di norma, è delimitato o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi.
Le complicazioni legate al riferimento al concetto di Unità Strutturale
Il riferimento all’unità strutturale comporta dei limiti alla fruibilità del Super Sismabonus in caso di:
- case a schiera;
- palazzi dei centri storici costituiti da “edifici contigui strutturalmente”.
Nel caso delle case a schiera la struttura su cui effettuare il miglioramento sismico non consiste nel singolo immobile, ma nell’intera struttura. Infatti, il c.d. “condominio contiguo” costituisce un’unica unità strutturale.
Ancora, per i palazzi dei centri storici costituiti da “edifici contigui strutturalmente”, come accade per i fabbricati edificati “in appoggio”, non sempre la struttura può essere considerata tipologicamente diversa; sicché anche questi costituiscono un’unica unità strutturale.
Per le circostanze appena descritte, il Super Sismabonus può essere fruito solamente se l’intera unità strutturale consegue un miglioramento statico. Quindi occorre che tutte le unità immobiliari coinvolte partecipino all’intervento, con tutte le problematiche di coordinamento del caso.
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