Scopri in quali casi puoi fruire del Superbonus 110% per le finestre comprensive di infissi. Ecco per te una semplice guida sugli aspetti a cui prestare attenzione.
L’art. 119 del D.L. 34/2020 (il c.d. Decreto Rilancio), così come modificato dalla L. 30 dicembre 2020, n. 178 (la c.d. Legge di Bilancio 2021), prevede la possibilità di fruire del Superbonus 110% in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi. Attenzione, però, ai requisiti richiesti per accedere all’incentivo. Ecco quindi per te una semplice guida.
Leggi di più: Lavori ammessi al Superbonus 110% per il 2021
Superbonus 110% infissi: requisiti necessari per fruire dell’agevolazione
L’intervento rientra tra quelli “trainati” rispetto a quelli di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020 (il c.d. Decreto Rilancio), comma 1, lett. a), b) e c). In sostanza, per fruire del Superbonus 110%, la sostituzione di finestre comprensive di infissi deve essere abbinata ad un intervento di:
- isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 percento della superficie disperdente lorda;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.
Inoltre, per godere del beneficio fiscale, l’intervento deve avere le seguenti caratteristiche:
- deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione);
- il serramento interessato dall’intervento deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati (restano quindi sempre escluse le pertinenze non riscaldate);
- i valori di trasmittanza termica iniziali (Uw) devono essere superiori ai valori limite riportati in tabella 1 dell’Allegato E del D.M. 6.08.2020, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020 (per i lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020 questo requisito non sussiste);
- i valori di trasmittanza termica finali (Uw), fermo restando il rispetto del decreto 26.06.2015 “requisiti minimi”, devono essere:
- inferiori o uguali anche ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. 26.01.2010, per interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020;
- inferiori o uguali ai valori limite riportati nella Tabella 1 dell’Allegato E al D.M. 6.08.2020, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020;
- deve rispettare le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).
Infine, per quanto riguarda i massimali di spesa, il limite è fissato a 54.545,45€ per unità immobiliare (poiché la detrazione massima ammissibile è di 60.000,00€).
Clicca su questo link e acquista la Guida completa e aggiornata sul Superbonus 110%: soluzione di casi pratici in Condominio!
Superbonus 110% infissi: le spese ammissibili
Il Vademecum dell’ENEA, pubblicato il 05/03/2021, specifica quali sono le spese che beneficiano del Superbonus 110% infissi e finestre, richiamando l’art. 5 del D.M. 6 agosto 2020 (il c.d. Decreto Requisiti tecnici). In particolare, le spese per le quali spetta la detrazione fiscale sono quelle relative a:
- coibentazione o sostituzione dei cassonetti, nel rispetto dei valori limite delle trasmittanze previsti per le finestre comprensive di infissi;
- fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso o di una porta d’ingresso;
- integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati;
- fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili e relativi elementi accessori, sostituiti simultaneamente agli infissi (o al solo vetro) oggetto di intervento;
- prestazioni professionali (ad esempio: produzione della documentazione tecnica necessaria, compreso l’Attestato di Prestazione Energetica – A.P.E.; direzione dei lavori).
Leggi di più: Superbonus pannelli solari e fotovoltaici: fra dubbi e opportunità
Cosa succede in caso di ampliamento o spostamento dell’apertura?
Risulta pacifico il fatto che il bonus 110% per finestre comprensive di infissi concerne esclusivamente la sostituzione di strutture esistenti. Dunque, è fuor di ogni dubbio il fatto che le nuove aperture luminose realizzate contestualmente ad interventi di manutenzione che rientrano nel Superbonus 110% non godono del beneficio fiscale in pari misura.
Cosa succede invece in caso di ampliamento o spostamento delle aperture luminose esistenti? Seppur non vi sia una risposta ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene che esso sia agevolabile quando si configura come sostituzione di infissi. Secondo il Vademecum dell’ENEA, infatti, l’intervento, per essere agevolabile, deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o di loro parti, e non come nuova installazione.
Ma con quali limiti? Solo se c’è una pratica comunale di manutenzione straordinaria o ristrutturazione che giustifichi tali cambiamenti. Sicuramente rientra il caso della manutenzione straordinaria mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile, dove il progettista ha certamente una maggiore mano libera nella definizione delle aperture. Nelle altre circostanze, l’importante è dimostrare di aprire le finestre per garantire i requisiti aero-illuminanti degli ambienti. Di certo, se non ci sono motivazioni più che robuste diventa molto complicato giustificarsi in caso di controllo.
Leggi di più: Superbonus 110% per ascensore: una novità 2021
Superbonus 110% infissi: il caso delle verande vetrate
Si può godere del Superbonus 110% in relazione alla sostituzione delle vetrate di una veranda? Sì, purché tali infissi delimitino un volume riscaldato. Ciò significa che, se si intende sostituire i serramenti di una veranda, all’interno di quest’ultima deve essere presente l’impianto di riscaldamento, ad esempio un calorifero, un fan coil, un sistema radiante a pavimento oppure una pompa di calore o altro. Questa è l’interpretazione degli operatori, mancando una risposta ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.
Leggi di più: Condominio minimo e Superbonus: gli adempimenti dovuti