Tra le principali novità del 2021 vi è la possibilità di usufruire del Superbonus 110% per la realizzazione di un ascensore. Ma attenzione ai requisiti di accesso. Scopri nel dettaglio come cogliere questa opportunità.
La Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (la c.d. Legge di Bilancio 2021) ha ampliato la portata del Superbonus 110%, dal 01/01/2021, agli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR (D.P.R. 917/1986), e cioè gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. Ciò comporta la possibilità di ricorrere al Superbonus 110% anche per la realizzazione di un ascensore. Infatti, sono interventi di eliminazione delle barriere architettoniche:
- l’installazione di ascensori e montacarichi;
- la realizzazione di strumenti, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità.
L’art. 16-bis del TUIR (D.P.R. 917/1986), al comma 1 lett. e), già da tempo prevede la detrazione del 50% per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Dal 2021 questi lavori possono invece beneficiare di un’agevolazione ben più consistente. Il limite di spesa è lo stesso delle ristrutturazioni edilizie e cioè 96.000€.
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Superbonus 110% per ascensore: le regole per accedervi
Un primo importante aspetto da considerare è il requisito oggettivo. In tal senso, il legislatore ha ampliato il numero dei potenziali soggetti beneficiari. Infatti, possono usufruire del Superbonus 110% per ascensori:
- le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, a norma dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, come già disposto nell’art. 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR (D.P.R. 917/1986);
- le persone di età superiore a 65 anni (novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2021).
Ascensore e interventi di risparmio energetico
L’eliminazione delle barriere architettoniche rientra fra interventi c.d. “trainati” del Super Ecobonus 110%. Quindi, è possibile godere dell’agevolazione solo se tali lavori sono effettuati in combinazione con uno degli interventi trainanti finalizzati al risparmio energetico (necessario dunque il doppio salto di classe energetica). In questo caso l’installazione dell’ascensore gode dell’autonomo limite di spesa pari a 96.000€.
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Ascensore e Sismabonus
Diversa è la correlazione con il Super Sismabonus 110%. Gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR (D.P.R. 917/1986) rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia, al pari del Super Sismabonus 110% (che è un’evoluzione del vecchio Sismabonus di cui all’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013).
In tal senso si evidenzia che la Circolare 30/E del 22/12/2020 ha confermato al punto 4.4.3 che per effetto del rinvio, contenuto nell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir, gli interventi ammessi al Sismabonus sono quelli indicati nel medesimo articolo 16-bis e, pertanto, non possono fruire di un autonomo limite di spesa in quanto non costituiscono una nuova categoria di interventi agevolabili, rispetto al massimale di spesa di 96.000€. Per analogia, poiché anche il Superbonus ascensori 110% fa riferimento all’articolo 16-bis del Tuir, il limite di spesa di 96.000€ non è autonomo, ma coinvolge pure altri interventi che fruiscono del Super Sismabonus 110%.
Ascensori e Bonus 110%: il problema dei condomini
Posto che nelle unità abitative autonome il problema non si pone, c’è da chiedersi come comportarsi qualora in un condominio vi siano persone portatrici di handicap in situazione di gravità o persone di età superiore a 65 anni solamente in talune abitazioni.
Possono fruire della detrazione per l’ascensore tutti i condòmini, o essa spetta solo a quelli con più di 65 anni e/o disabili? Se fosse limitata ai condòmini con più di 65 anni, potrebbero questi ultimi assumersi anche la quota di detrazione relativa alle restanti unità immobiliari?
Pur in assenza di un’espressa indicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, è evidente che sia sufficiente la presenza di un solo condòmino con taluno dei predetti requisiti. La detrazione matura comunque in capo a tutti condòmini in base alle spese da questi sostenute. È chiaro che l’ascensore potrà essere utilizzato indistintamente da tutti.
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