Superbonus 110%: su quali lavori spetta?

di Francesco Aquilino
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Ecco il quadro completo dei lavori ammessi al Superbonus 110%. Isolamento termico, sostituzione di impianti, interventi antisismici e non solo… Scopri tutti i lavori agevolabili, condizioni, limiti di spesa e i soggetti che ne possono usufruire.

Con la conversione in legge del Decreto Rilancio è stato finalmente tracciato un quadro completo e definitivo dei lavori che danno diritto al Superbonus 110%. Non ci sono novità rilevanti in merito alle tipologie di lavori ammessi, ma cambiano i limiti di spesa. Definito anche il quadro dei soggetti che hanno diritto alle agevolazioni. Bisogna invece ancora attendere le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate sul meccanismo dello sconto in fattura.

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Chi può usufruire della detrazione al 110%?

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

  • i condomìni;
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP), per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (per tali soggetti il Superbonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022);
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
  • le ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le APS iscritte negli appositi registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano;
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

La detrazione spetta a chi possiede o detiene l’immobile al momento dell’avvio dei lavori o al momento di sostenimento delle spese, se antecedente. Può trattarsi, in particolare, del:

  • proprietario;
  • nudo proprietario;
  • titolare di altro diritto reale di godimento come usufrutto, uso, abitazione o superficie;
  • detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione (anche finanziaria) o di comodato regolarmente registrato (necessario il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario).

I titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano, eccezionalmente, tra i beneficiari nel caso di partecipazione a spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni.

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Superbonus 110%: i lavori principali o “trainanti”

Danno in ogni caso diritto alla detrazione del 110% i cosiddetti lavori trainanti. Il riferimento è alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per lavori di:

  • isolamento termico;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • interventi antisismici.

Sono ammesse le spese effettuate sulle parti comuni degli edifici, su edifici unifamiliari o su unità immobiliari site in edifici plurifamiliari ma funzionalmente indipendenti e con ingresso autonomo.

Entriamo quindi nel dettaglio dei lavori su cui spetta il Superbonus 110%, indicando anche i limiti massimi di spesa previsti dalla normativa.

Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi

Si tratta di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali (coperture, pavimenti) ed inclinate che interessano l’involucro dell’edificio (anche unifamiliare o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno) con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda. Gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, da dimostrare con attestato di prestazione energetica (A.P.E.).

Gli interventi devono rispettare i requisiti di trasmittanza definiti dal decreto di cui al comma 3-ter dell’art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 (in attesa della sua emanazione, si applicano i valori riportati nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, come modificato dal decreto 26 gennaio 2010).

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare, inoltre, i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.

I limiti di spesa previsti sono:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari;
  • 40.000 euro per ogni unità immobiliare facente parte di un edificio composto da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro per ogni unità immobiliare facente parte di un edificio composto da più di otto unità immobiliari.

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Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni

Anche in questo caso di tratta di lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici, su edifici unifamiliari o su unità immobiliari funzionalmente indipendenti. Essi devono avere ad oggetto la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti (centralizzati se i lavori sono effettuati su parti comuni di edifici) destinati al riscaldamento, al raffrescamento nel caso che si installino pompe di calore reversibili e alla produzione di acqua calda sanitaria, dotati di:

  • generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto;
  • generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche;
  • apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione;
  • sistemi di microcogenerazione, che conducano a un risparmio di energia primaria (PES);
  • collettori solari.

La spesa massima ammissibile è pari a:

  • 30.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari;
  • 20.000 euro per ogni unità immobiliare facente parte di un edificio composto da due a otto unità immobiliari;
  • 15.000 euro per ogni unità immobiliare facente parte di un edificio composto da più di otto unità immobiliari.

Interventi antisismici (sismabonus)

Si tratta di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, di edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3). Rientrano tra le spese detraibili anche quelle relative a:

  • redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché alla realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione;
  • classificazione e verifica sismica degli immobili;
  • realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, eseguita congiuntamente ad uno dei precedenti interventi.

Nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 è possibile anche ottenere la detrazione del 110% su lavori di demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente.

Il limite di spesa è pari a 96.000 euro per ogni unità immobiliare.

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Superbonus 110%: i lavori “trainati”

Il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per “ulteriori” interventi eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico, precedentemente individuati nel dettaglio. I cosiddetti interventi trainati sono:

  • gli interventi di efficientamento energetico indicati nel citato articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o il conseguimento della classe energetica più alta (se realizzati su immobili sottoposti a tutela dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, questi interventi danno diritto al 110% anche se non realizzati congiuntamente ad un intervento principale o trainante);
  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alle rete elettrica e/o di sistemi di accumulo, a condizione di optare per la cessione in favore del GSE;
  • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

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