Il D.L. 212/2023, pubblicato il 29 dicembre 2023, non limita gli interventi privati effettuati nelle cosiddette zone terremotate di cui all’art. 119, comma 8-ter del D.L. 34/2020. Confermato il beneficio fiscale fino a tutto il 2025.
Un tema di grande attualità, in merito ai c.d. bonus edilizi, è quello relativo al Superbonus 110% per interventi realizzati in zone terremotate. In questi casi, infatti, sono previste scadenze specifiche e distinte rispetto a quanto stabilito per gli interventi in altre zone. In particolare, il beneficio del Superbonus 110% nelle zone terremotate varrà per gli interventi effettuati fino al 31 dicembre 2025. Vediamo dunque insieme, in questo articolo:
- requisiti soggettivi;
- requisito geografico;
- requisito oggettivo;
- rapporto tra Superbonus 110% e contributo per la ricostruzione;
- obbligo assicurativo.
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Superbonus 110% per le zone terremotate: il requisito soggettivo
Si ricorda che il comma 8-bis dell’articolo 119 del D.L. 34/2020 (come modificato dall’articolo 2, comma 3-quater, del D.L. 11/2023) conferma per gli anni solari 2024 e 2025 il mantenimento del Super Sismabonus 110% e del Super Ecobonus 110%, con diritto allo sconto in fattura ed alla cessione del credito fiscale su:
- gli edifici unifamiliari;
- le unità abitative autonome ed indipendenti situate in condomini;
- i condomini;
- i mini condomini privi di amministratore;
- gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
L’ulteriore maggiorazione del 50%, di cui al comma 4-ter dell’articolo 119 del D.L. 34/2020, non vige invece più a partire dal 1° luglio 2022.
Superbonus aree terremotate: il requisito geografico
Il beneficio di cui al comma 8-bis dell’articolo 119 del D.L. 34/2020 (come modificato dall’articolo 2, comma 3-quater, del D.L. 11/2023) coinvolge esclusivamente:
- gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (le zone della c.d. zona cratere situate in Abruzzo, Marche e Lazio e le zone escluse dalla c.d. zona cratere in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza);
- gli interventi effettuati nei comuni coinvolti dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche.
Superbonus aree terremotate: il requisito oggettivo
Per effetto dell’analisi effettuata dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 8/E del 15 febbraio 2022, è possibile ritenere che la disposizione di cui all’art. 119, comma 8-ter, del D.L. 34/2020, si applichi alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Super Sismabonus 110% e al Super Ecobonus 110% per i quali sia stata accertata la sussistenza del nesso di causalità danno-evento, vale a dire la connessione tra l’evento sismico e il danno dell’immobile, e che sia attestato il livello del danno.
Trattasi quindi degli immobili su cui è stato previsto anche il diritto di contributo per la ricostruzione.
L’attestazione del livello di danno è resa tramite il rilascio della scheda AeDES o documento analogo, con esito di inagibilità B, C ed E, che certifichi la diretta consequenzialità del danno rispetto all’evento sismico, nonché la consistenza del danno, che risulti dunque tale da determinare l’inagibilità del fabbricato.
Pertanto il beneficio non vige nei casi in cui:
- il danno sia preesistente all’evento sismico in seguito al quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per cui non sussiste il nesso di causalità diretta;
- il livello del danno non sia tale da determinare l’inagibilità del fabbricato (scheda AeDES con esito di agibilità corrispondente ad A, D, F).
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Superbonus aree terremotate: il rapporto con il contributo per la ricostruzione
Al fine di individuare l’ambito applicativo della disposizione, è d’obbligo rilevare che il predetto comma 8-ter, del citato articolo 119 del D.L. 34/2020, fa espresso riferimento ai commi 1-ter e 4-quater del medesimo articolo 119 che disciplinano i rapporti tra il Superbonus e i contributi previsti per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici.
Nello specifico, infatti, ai sensi del comma:
- 1-ter, nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, il Superbonus per gli interventi di efficientamento energetico di cui al comma 1 dell’articolo 119 del decreto Rilancio spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;
- 4-quater, nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dopo il 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il Superbonus per gli interventi antisismici di cui al comma 4 dell’articolo 119 spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
Combinando inoltre l’analisi di Luglio 2021 contenuta nella Guida operativa del Dipartimento “Casa Italia” della Presidenza del Consiglio dei ministri, è possibile evincere che:
- Qualora il contribuente abbia beneficiato del contributo previsto per la ricostruzione, il Superbonus 110% spetta per la quota di spese eccedentarie rispetto a quelle già contribuite;
- Qualora il contribuente non abbia beneficiato del contributo previsto per la ricostruzione per scelta, pur avendone il diritto dato il nesso di causalità con l’evento sismico, allora il Superbonus 110% spetta per tutte le spese sostenute.
Superbonus 110% per le zone terremotate: l’obbligo assicurativo
Ai sensi dell’art. 2 del D.L. 212/2023, pubblicato il 29 dicembre 2023, infine, i contribuenti che usufruiscono dei benefici di cui all’articolo 119, comma 8-ter, del D.L. 34/2020, in relazione a spese per interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, cioè a partire dal 30 dicembre 2023, sono tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Un successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy stabilirà poi le modalità di attuazione della presente disposizione.
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