Superbonus Alberghi: un’opportunità da sfruttare?

di Alessandro De Adamo
superbonus alberghi

Finalmente il Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, ha svelato il quadro di una norma quanto mai attesa che resta però povera di fondi. La velocità d’azione sarà determinante per fruire di questo beneficio.

Una nuova importante occasione a favore del settore ricettivo e, più in generale, turistico. Parliamo del Superbonus Alberghi. Il Decreto Legge n. 152 del 6 novembre 2021 ha infatti introdotto agevolazioni fiscali e finanziarie per i tanti operatori che operano in questo ambito. Ad essere incentivati non sono solo gli interventi di natura edilizia ma anche la digitalizzazione delle imprese beneficiarie. Vediamo dunque tutti i dettagli.

Superbonus Alberghi: il requisito soggettivo

Il beneficio è riconosciuto alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.

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Superbonus Alberghi: il requisito oggettivo

Le spese sostenute, compreso il servizio di progettazione, che possono godere del beneficio fiscale riguardano:

  1. interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
  2. operazioni volte all’eliminazione delle barriere architettoniche;
  3. interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) (quindi restano esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria);
  4. la realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
  5. spese per la digitalizzazione quali:
    • realizzazione di impianti wi-fi, solo a condizione che l’esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download;
    • creazione di siti web ottimizzati per il sistema mobile;
    • investimento in programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
    • acquisizione di spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate;
    • assunzione di servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
    • acquisizione di strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
    • svolgimento di attività di formazione in merito a taluno dei punti precedenti.

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I benefici di natura fiscale

Previo il rispetto del requisito soggettivo e oggettivo, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari all’80% delle spese sostenute. Il predetto credito d’imposta, oltre ad essere utilizzabile in compensazione è cedibile in tutto o in parte a chiunque, con facoltà di successiva cessione, ma non può essere goduto come sconto sul corrispettivo dovuto all’appaltatore. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Previo il rispetto del requisito soggettivo e oggettivo, è altresì riconosciuto un contributo a fondo perduto

  • non superiore al 50 per cento delle spese sostenute;
  • per un importo massimo pari a 40.000 euro che può essere aumentato anche cumulativamente:
  • fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell’importo totale dell’intervento;
  • fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l’impresa o la società abbia i requisiti previsti dall’articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per l’imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo;
  • fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Anche il fondo perduto non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Cumulabilità

Il credito d’imposta dell’80% e il contributo a fondo perduto sono cumulabili, nel limite del costo sostenuto relativo agli interventi agevolabili.

Tali incentivi non sono però cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.

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I benefici di natura finanziaria

Previo il rispetto del requisito soggettivo e oggettivo, qualora non si usufruisca né del credito d’imposta dell’80% né del contributo a fondo perduto, è possibile fruire del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017 recante «Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l’efficienza energetica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2018, a condizione che almeno il 50 per cento di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica.

Le condizioni del finanziamento agevolato indicate nel decreto sono le seguenti:

  • importo non superiore al 70% dei costi agevolabili;
  • tasso fisso pari a 0,25%;
  • durata massima di 10 anni, oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore a tre anni.

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Superbonus Alberghi: requisito temporale

Per quanto concerne il solo credito d’imposta dell’80%, il beneficio si applica per gli interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto (ovverosia il 6 novembre 2021), a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Invece, per il contributo a fondo perduto e per il finanziamento a tasso agevolato, il beneficio vige:

  • per spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ovverosia il 6 novembre 2021),
  • in riferimento ad interventi realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ovverosia il 6 novembre 2021).

Superbonus Alberghi: probabile click day

Il credito d’imposta dell’80% e il contributo a fondo perduto costituiscono sicuramente misure molto interessanti per il rilancio del sistema turistico italiano. Purtroppo però i fondi stanziati sono assai limitati, seppur distribuiti in quattro anni solari: 2021, 2022, 2023 e 2024.

Quel che è sicuro è che tali incentivi saranno concessi secondo l’ordine cronologico delle domande, fino all’esaurimento delle risorse, che sarà comunicato con avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo.

Le anticipazioni parlano pertanto di un possibile click day all’interno del portale del Ministero del turismo.

Si ricorda, infine, che solamente per il finanziamento a tasso agevolato vige già il Decreto attuativo del Mise del 22 dicembre 2017. Viceversa in merito al credito d’imposta dell’80% e al contributo a fondo perduto il Ministero del turismo pubblicherà un avviso contenente le modalità applicative per l’erogazione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore di tali incentivi.

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