L’Agenzia delle Entrate fuga i dubbi riferiti alla figura del General Contractor in relazione al Superbonus 110%. Chiarito il quadro dei costi detraibili, ma la risposta fornita pare per certi aspetti iniqua.
Finora, le due principali circolari dell’Agenzia delle Entrate in tema Superbonus 110%, cioè la n.24/E dell’8 agosto 2020 e la n.30/E del 22 dicembre 2020, e le risposte a svariati interpelli non avevano in alcun modo toccato la figura del General Contractor, tanto che ci si era posti il dubbio circa la sua legittimità ad operare in tale ambito. Tale figura è normativamente individuata solo dalla disciplina dei contratti pubblici: vedasi in tal senso l’articolo 194 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (il c.d. “Codice dei contratti pubblici”).
Con la Risposta n. 254 del 15 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate ha espressamente ammesso la possibilità per tali soggetti di operare in relazione al Superbonus 110%. Come specificato, il rapporto intercorrente tra il committente/beneficiario delle agevolazioni e le imprese e/o i professionisti è ordinariamente disciplinato nell’ambito dell’autonomia contrattuale che regola i rapporti privatistici che intercorrono tra le parti. Chiarito questo aspetto, per certi versi scontato, l’Agenzia entra nel merito della detraibilità delle spese fatturate da un General Contractor. E proprio in relazione a questo emergono gli aspetti più interessanti e controversi. Analizziamo dunque la questione nel dettaglio.
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Detraibilità delle spese riaddebitate dal General Contractor
Partiamo dall’inquadramento della figura del General Contractor in relazione al comma 15 dell’articolo 119 del c.d. Decreto Rilancio. Il legislatore ha previsto che rientrino tra le spese detraibili quelle sostenute per il rilascio delle asseverazioni e del visto di conformità. Non era finora giunta alcuna conferma circa la detraibilità di tali spese nei casi in cui i professionisti fatturino tali prestazioni al General Contractor e quest’ultimo, in maniera trasparente, ribalti i relativi oneri al contribuente finale.
Con la Risposta n. 254 del 15 aprile 2021 l’Agenzia delle Entrate ha finalmente fornito il proprio parere affermativo. Si può quindi accedere al Superbonus 110% anche quando il General Contractor fattura tutte le spese relative alla realizzazione degli interventi oggetto di agevolazione, incluse quelle riferite a prestazioni non direttamente effettuate. È il caso delle prestazioni professionali necessarie per lo svolgimento dei lavori e per l’espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa, come il rilascio delle asseverazioni e del visto di conformità. Il beneficiario può addirittura esercitare l’opzione per lo sconto in fattura anche con riferimento alle spese riaddebitate.
Tutto questo vale a condizione che nella fattura emessa per riaddebitare le spese per servizi professionali siano indicati puntualmente il servizio e chi lo ha reso.
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Superbonus 110% e General Contractor: detraibili i costi di coordinamento?
Nella stessa Risposta n. 254 del 15 aprile 2021 l’Agenzia delle Entrate afferma che il corrispettivo corrisposto al General Contractor per l’attività di “mero” coordinamento svolta non è detraibile. Ciò in quanto si tratta di costi non “direttamente” imputabili alla realizzazione dell’intervento, al pari di quelli riconosciuti all’amministratore di condominio per lo svolgimento degli adempimenti connessi all’esecuzione dei lavori. In tal senso l’Agenzia richiama la Circolare n.30/E del 22 dicembre 2020, in cui già ha affermato che sono agevolabili le sole spese caratterizzate da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione.
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Detraibilità costi di coordinamento: il rischio di un trattamento iniquo
Nell’ipotesi in cui non vi sia alcun GC, i proprietari o l’amministratore di condominio dovrebbero comunque affidarsi a qualche professionista per l’organizzazione e il coordinamento dei vari prestatori d’opera. Tali prestazioni sono solitamente comprese nella della direzione dei lavori. Il costo sostenuto sarebbe in questo caso ritenuto strettamente inerente all’intervento e, quindi, detraibile.
Come stabilito dal Decreto del 6 Agosto 2020 del MISE (il c.d. Decreto Requisiti Tecnici), le spese tecniche sono detraibili fino agli importi massimi fissati dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016. Calcolando il compenso professionale sulla base di tale decreto, la parola coordinamento risulta presente in 7 voci del prezziario, ossia:
- Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare (art.10, comma 1, lettere e), g), o), p), q), d.P.R. 207/2010 (QbI.19 della progettazione preliminare);
- Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva (art.10, comma 1, lettere f), o), p), q), d.P.R. 207/2010) (QbII.26 della progettazione definitiva);
- Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) (QbIII.07 della progettazione esecutiva);
- Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva (art.10, comma 1, lettere f), o), p), d.P.R. 207/2010) (QbIII.08 della progettazione esecutiva);
- Coordinamento e supervisione dell’ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 207/2010) (QcI.04 della esecuzione lavori);
- Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) (QcI.12 della esecuzione lavori);
- Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. (art.10, comma 1, lettere l), n), r), t), u), v), z), aa), bb), cc), d.P.R. 207/2010) (QcI.13 della esecuzione lavori).
Posto il fatto che solamente alcune tra queste voci concernono la ristrutturazione edilizia di edifici residenziali, è chiaro che il coordinamento è un’attività detraibile se fatturata da un architetto o da un ingegnere coinvolto nell’opera. L’Agenzia sostiene che questo onere non è detraibile invece se fatturato dal General Contractor. Vuol dire rendere detraibile o meno una spesa a seconda del tipo di soggetto che la fattura, configurando un’iniquità di trattamento.
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