Superata finalmente l’interpretazione dell’ENEA in merito alla modifica dimensionale o allo spostamento delle aperture. Scopriamo insieme le nuove regole relative al Superbonus 110% per finestre comprensive di infissi.
Il Superbonus 110% per finestre comprensive di infissi concerne esclusivamente la sostituzione di strutture esistenti, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), punto ii), del D.M. 06/08/2020 (il c.d. Decreto Requisiti).
Per l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (di seguito ENEA), al di fuori di particolari casi, quali ad esempio il restringimento della bucatura esterna causata dalla contemporanea installazione di un cappotto termico esterno, la sostituzione di infissi connessa alla modifica dimensionale o allo spostamento delle aperture veniva considerata esclusa dall’agevolazione. Questo ad eccezione degli interventi di demolizione e ricostruzione. In quest’ultimo caso, infatti, risultava consentita la sostituzione di infissi connessa alla modifica dimensionale o allo spostamento delle aperture, oltre alla realizzazione di nuovi vani di porta o finestra.
Entrambe le interpretazioni parevano estreme. Avevamo infatti già affermato che sarebbe stato più logico considerare semplicemente i metri quadri di aperture esistenti all’inizio degli interventi edilizi, in coerenza con quanto già stabilito per i lavori che comportano l’accorpamento o il frazionamento di più unità immobiliari (Circolare N. 30/E del 22/12/2020).
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Superbonus 110% infissi: sì a spostamento e variazione dimensionale
Finalmente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema infissi con la Risposta n. 524 del 30 luglio 2021.
L’Istante riferisce del caso di una ristrutturazione di immobile residenziale unifamiliare con interventi di riqualificazione energetica, con sostituzione degli infissi come intervento c.d. “trainato”. Nell’ambito dei lavori un foro architettonico viene traslato 10 cm più in alto, nonché aumentato di dimensione. Inoltre, una porta finestra aumenta di dimensioni sia in larghezza che in altezza e due finestre del piano terra sono accorpate in un’unica finestra di maggiori dimensioni. Sentito il parere del Ministero dello sviluppo economico (MISE) l’Agenzia delle Entrate ha fornito questa risposta:
“è possibile fruire dell’Ecobonus anche nell’ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la superficie “totale” degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante. Ciò a garanzia del principio di risparmio energetico”.
È stato dunque affermato un principio sostanziale: quel che conta è la superficie finestrata ante intervento. Questa fissa il limite massimo entro cui i nuovi infissi possono beneficiare del Superbonus 110%.
Risulta peraltro superato il parere precedente dell’ENEA per gli interventi diversi dalle demolizioni e ricostruzioni.
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Il caso della demolizione e ricostruzione: tutto resta inalterato
Per gli interventi di demolizione e ricostruzione resta inalterata la precedente interpretazione ENEA: è sempre consentita la sostituzione di infissi connessi alla modifica dimensionale o allo spostamento delle aperture così come la realizzazione di nuovi vani di porta o finestra.
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