Superbonus pannelli solari e fotovoltaici: fra dubbi e opportunità

di Alessandro De Adamo
superbonus pannelli solari

Focus relativo alla fruibilità del Superbonus 110% per i pannelli solari e fotovoltaici. Per le c.d. “ristrutturazioni rilevanti” vi sono dubbi sulla fruibilità dell’agevolazione fiscale.

L’art. 119 del D.L. 34/2020 (il c.d. Decreto Rilancio), così come modificato dalla L. 30 dicembre 2020, n. 178 (la c.d. Legge di Bilancio 2021) ha previsto la possibilità di fruire del Superbonus 110% in caso di installazione di pannelli solari e impianti fotovoltaici.

Pannelli solari termici

Si ricorda che l’installazione di pannelli solari termici è un intervento c.d. trainato, rispetto a taluno degli interventi ecobonus di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020 (il c.d. Decreto Rilancio), comma 1, lett. a), b) e c). In sostanza, per fruire del Superbonus 110% l’installazione di pannelli solari termici deve essere abbinata (necessaria almeno una delle due):

  • ad interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 percento della superficie disperdente lorda;
  • alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.

Impianti fotovoltaici

Anche l’installazione di impianti fotovoltaici è un intervento c.d. “trainato”, rispetto a taluno degli interventi ecobonus di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020 (il c.d. Decreto Rilancio), comma 1, lett. a), b) e c).

In alternativa, però, l’installazione di impianti fotovoltaici può essere trainata pure da interventi antisismici di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020 (il c.d. Decreto Rilancio), comma 4.

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Superbonus pannelli solari e fotovoltaici: i massimali di spesa

Per quanto riguarda i massimali di spesa, per l’installazione di pannelli solari termici il limite è fissato a 54.545,45 euro per unità immobiliare (poiché la detrazione massima ammissibile è di 60.000,00 euro).

Invece, per quanto concerne l’installazione di impianti fotovoltaici l’ammontare complessivo delle spese non può essere superiore 48.000,00 euro per unità immobiliare e comunque non può eccedere il limite di spesa

  • di 2.400,00 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, in caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b, e c), del testo unico dell’Edilizia;
  • di 1.600,00 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, in caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico dell’Edilizia.

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Le rinnovabili installate per legge: il caso delle c.d. “ristrutturazioni rilevanti”

Allo scopo di rendere maggiormente autonome le abitazioni, il legislatore con l’art. 2, comma 1, lettera m) e l’art. 11 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha previsto per le nuove abitazioni e per le per le c.d. ristrutturazioni rilevanti l’obbligo di dotazione impianti di produzione di energia termica che garantiscano il contemporaneo rispetto della copertura:

  • del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria;
  • del 50% dalla somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento;

tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Per ristrutturazione rilevante si intende:

  • o un edificio esistente, avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro;
  • o un edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.

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Cosa succede nel caso di una “ristrutturazione rilevante”?

Da quanto detto finora parrebbe che il D. Lgs. 28/2011 e il D.L. 34/2020 non abbiano alcuna interferenza che possa comportare problemi ai fini della fruibilità del Superbonus 110%. In verità, l’art. 11, comma 4, del D. Lgs. 28/2011 precisa che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui allo stesso decreto accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi.  Per i medesimi impianti resta ferma la possibilità di accesso a fondi di garanzia e di rotazione.

In sostanza, nel caso di demolizione e ricostruzione, che è una c.d. ristrutturazione rilevante, può accedere al Superbonus 110% solo quella parte di pannelli solari termici e/o impianto fotovoltaico eccedente la quota necessaria per il rispetto degli obblighi previsti dal D. Lgs. 28/2011?

In tal senso manca ancora una risposta dell’Agenzia delle Entrate.

Le indicazioni dell’ENEA

Va ricordato però che in merito all’ecobonus 65% si è già espressa lENEA. Nella FAQ relativa all’Ecobonus numero 4/C si era posto il caso di una c.d. “ristrutturazione rilevante” di un immobile, installando tra l’altro un nuovo impianto termico a pompa di calore e dei pannelli solari termici. L’ENEA ha spiegato che poteva essere ammissibile al beneficio fiscale del 65% unicamente la parte di spesa sostenuta per l’impianto che produce la quota di energia termica eccedente il vincolo cogente di cui al D. Lgs. 28/2011.

Poiché però in merito al Superbonus 110% nessuno si è ancora sbilanciato, occorre attendere ulteriori chiarimenti che si spera risolvano questo grattacapo.

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