Ecco quali sono i prodotti agricoli e ittici che beneficiano della detrazione forfettaria dell’IVA. Consulta l’elenco completo della Tabella IVA contenuta nell’Allegato A del DPR 633/1972
L’Allegato A al DPR 633/1972 individua i beni e i servizi soggetti ad aliquote ridotte e non solo. Nella prima parte dell’allegato, infatti, sono riportati i prodotti agricoli e ittici che godono della detrazione forfettaria dell’IVA. Si parla anche, in questo caso, di percentuali di compensazione. La detrazione dell’imposta, infatti, risulta agevolata nel settore agricolo rispetto al meccanismo ordinario. Ecco perché è molto importante conoscere la Tabella IVA dei prodotti agricoli e ittici che adottano le percentuali di compensazione.
Ma in cosa consiste la differenza con il meccanismo di detrazione ordinario? Andiamo per gradi. Normalmente, il meccanismo di detrazione dell’IVA comporta che l’imposta da versare allo Stato sia pari a
IVA incassata sulle vendita – IVA pagata sugli acquisti
Di fatto, dunque, l’IVA che è stata versata ai propri fornitori si detrae dall’IVA incassata che costituisce un debito verso l’Erario. Per realizzare la neutralità dell’IVA, il debito effettivo verso lo Stato si riduce di un importo pari all’IVA già versata ai propri fornitori.
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IVA agricola e percentuali di compensazione
Le attività agricole, che godono di un regime fiscale speciale, molto diverso rispetto a quello delle imprese commerciali, godono di una particolare agevolazione anche in tema di IVA. Ciò è dovuto al fatto che in agricoltura la gran parte delle attività sono svolte direttamente tramite il lavoro e non tramite l’acquisto di beni o merci da parte di fornitori terzi. In questo modo, l’IVA potrebbe risultare particolarmente gravosa a causa della grossa differenza fra la molta IVA incassata nelle vendite ai clienti e l’IVA nulla o molto ridotta incassata per l’acquisto dei fattori produttivi (non c’è IVA sull’impiego di forza lavoro).
Proprio per tale motivo, dunque, sono state previste ed introdotte delle percentuali di compensazione (periodicamente aggiornate), che vengono utilizzate per neutralizzare in tutto o in parte – in ogni caso per ridurre – il peso dell’IVA legato a determinate attività o prodotti agricoli. L’Allegato A del DPR 633/1972 riporta la Tabella IVA con tutti i prodotti agricoli e ittici che danno diritto all’applicazione della detrazione IVA secondo il particolare meccanismo delle percentuali di compensazione. Bisogna comunque precisare che rimane sempre la possibilità di optare per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari, qualora ciò risultasse più conveniente.
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Tabella IVA prodotti agricoli e ittici in compensazione
Ecco di seguito l’elenco completo contenuto nella Tabella IVA con i prodotti agricoli e ittici su cui è possibile applicare le percentuali di compensazione per la detrazione IVA.
1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi;
2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina;
3) volatili da cortile vivi, volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati;
4) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all’alimentazione umana, api e bachi da seta;
5) carni, frattaglie e parti di animali di cui ai nn. 3) e 4), fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate;
6) grasso di volatili non pressato né fuso, fresco o refrigerato, salato o in salamoia, secco o affumicato;
7) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati, esclusi il salmone e lo storione affumicati, derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura;
8) crostacei o molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, secchi, salati o in salamoia, crostacei non sgusciati semplicemente cotti in acqua, derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento;
9) latte e crema di latte freschi non concentrati né zuccherati;
10) burro, formaggi e latticini;
11) uova di volatili in guscio, fresche o conservate;
12) miele naturale;
13) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze;
14) fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi;
15) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato;
15-bis) tartufi, nei limiti delle quantità standard di produzione determinate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, emanato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;
16) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati;
17) radici di manioca, d’arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o d’inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago;
18) frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente conservate;
19) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell’acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche;
20) spezie;
21) cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato);
22) semi e frutti oleosi, esclusi quelli frantumati;
23) semi, spore e frutti da sementa;
24) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate;
25) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate non torrefatte;
26) coni di luppolo;
27) piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi anche tagliati, frantumati o polverizzati;
28) carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove;
29) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate;
30) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio, fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio;
31) vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi, greggi, non pelati, né spaccati, né altrimenti preparati; saggina e trebbia;
32) alghe;
33) olio d’oliva, morchie e fecce d’olio d’oliva;
34) cera d’api greggia;
35) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve fresche anche mutizzati con alcole;
36) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti più del ventidue per cento in volume di alcole;
37) sidro, sidro di pere e idromele;
38) aceto di vino;
39) panelli, sansa di olive ed altri residui dell’estrazione dell’olio di oliva, escluse le morchie;
40) fecce di vino, tartaro greggio;
41) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove;
42) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco;
43) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura;
44) legno rozzo anche scortecciato o semplicemente sgrossato;
45) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale;
46) sughero naturale greggio e cascami di sughero, sughero frantumato, granulato o polverizzato;
47) bozzoli di bachi da seta atti alla trattura;
48) lane in massa sudice o semplicemente lavate; cascami di lana e di peli;
49) peli fini o grossolani, in massa, greggi;
50) lino greggio, macerato, stigliato; stoppe e cascami di lino;
51) ramiè greggio;
52) cotone in massa; cascami di cotone non pettinati né cardati;
53) canapa (cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, stoppa e cascami di canapa;
54) abaca greggia; stoppa e cascami di abaca;
55) sisal greggia;
56) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita.
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