Apertura sulla fruibilità del Superbonus 110% per l’installazione dei sistemi di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC). L’Enea ha infatti chiarito i casi in cui questi impianti sono ammessi all’incentivo.
Finora pareva esclusa la possibilità di usufruire del Superbonus 110% per l’installazione di un sistema di “Ventilazione Meccanica Controllata (VMC). Nella giornata del 14 maggio 2021, però, l’ENEA ha pubblicato una nuova FAQ: la numero 16.D Ecobonus. In essa si affrontano nel dettaglio i temi legati all’installazione di impianti VMC. Sono stati quindi finalmente esplicitati i casi in cui le relative spese sono ammesse all’agevolazione. Analizziamoli nel dettaglio.
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Ventilazione Meccanica Controllata: i casi di accesso al Superbonus 110%
L’apertura, purtroppo, non è stata assoluta. Gli impianti di ventilazione meccanica (VMC) possono beneficiare del Superbonus 110% alternativamente quando:
- si realizzano interventi riguardanti le strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno (cioè in caso di realizzazione del c.d. cappotto termico);
- quando sono associati ad un intervento di sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale.
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Impianti VMC e contestuale realizzazione del c.d. cappotto termico
Gli impianti di ventilazione meccanica (VMC) si ritengono ammissibili alle detrazioni fiscali, se realizzati congiuntamente agli interventi di coibentazione delle superfici opache, nei limiti di spesa, detrazione e costo specifico a quest’ultimi riservati.
Quando si realizzano interventi che riguardano le strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, è necessario procedere alla verifica dell’assenza di rischio di formazione di muffe e di condensazioni interstiziali, in conformità alla UNI EN ISO 13788. Solo nei casi in cui gli impianti di ventilazione meccanica (VMC) rappresentano l’unica soluzione per garantire l’assenza di muffe o condense interstiziali, non potendo procedere all’eliminazione di tutti i ponti termici, la loro installazione può godere del Superbonus 110%.
Al fine di assicurare il rispetto di questo requisito è necessario che il tecnico abilitato alleghi come parte integrante e sostanziale dell’asseverazione di cui al D.M. 6 Agosto 2020 (il c.d. DM Requisiti Tecnici) una relazione tecnica dalla quale emerga la sussistenza di detto presupposto. Tale relazione deve altresì dimostrare che il sistema di VMC installato consegua un risparmio energetico, rispetto alla situazione che prevede un numero di ricambi d’aria naturale pari a quello previsto dalla norma UNITS 11300-1 nell’ipotesi che sia alimentato esclusivamente con energia elettrica prelevata della rete. Risultano quindi ammissibili esclusivamente i sistemi di VMC dotati di recupero di calore.
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Impianti VMC e contestuale sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale
Gli impianti di ventilazione meccanica (VMC) possono accedere alle detrazioni fiscali anche nel caso in cui siano associati ad interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con fluido termovettore ad aria e siano con essi strettamente integrati. Ad essi si applicano i medesimi limiti di spesa, detrazione e costo specifico fissati per i citati impianti.
Da notare, dunque, che i nuovi impianti di riscaldamento a pavimento non rientrano in questa disposizione: la loro installazione non comporta l’accesso al Superbonus 110% in relazione alle spese di installazione di nuovi impianti di ventilazione meccanica (VMC) contestualmente montati. Lo stessa esclusione vale qualora si decida di cambiare la caldaia a condensazione all’interno di un sistema con radiatori ad acqua.
Anche quando sono installati contestualmente alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, i sistemi di VMC devono garantire un risparmio energetico (da asseverare mediante relazione di un tecnico abilitato) rispetto alla situazione che prevede un numero di ricambi d’aria naturale pari a quello previsto dalla norma UNITS 11300-1 nell’ipotesi che sia alimentato esclusivamente con energia elettrica prelevata della rete. Conseguentemente sono ammissibili solamente i sistemi di VMC dotati di recupero di calore.
Per assicurare il rispetto di questo requisito è necessario che il tecnico abilitato alleghi come parte integrante e sostanziale dell’asseverazione di cui al D.M. 6 Agosto 2020 (il c.d. DM Requisiti Tecnici) una relazione tecnica dalla quale emerga la sussistenza di detto presupposto.
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