Versamenti 15 settembre: definiti interessi e modalità

di Michele Aquilino
versamenti 15 settembre

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sui versamenti prorogati al 15 settembre. Ecco come si potrà pagare. Previsto anche il pagamento rateale, ma con gli interessi.

La proroga del pagamento delle imposte è senza dubbio uno dei temi fiscali di maggiore attualità. Dopo un primo rinvio al 20 luglio dei versamenti in scadenza al 30 giugno, è stato disposto un ulteriore slittamento dei versamenti al 15 settembre. L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 53/E del 5 agosto 2021 ripercorre i tratti salienti di questo provvedimento e chiarisce alcuni aspetti di carattere operativo:

  • beneficiari della proroga;
  • entità della proroga;
  • calendario delle scadenze per i pagamenti rateali;
  • interessi sulle rate.

Vediamo dunque insieme tutti questi aspetti al fine di gestire correttamente i versamenti in questione.

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Chi ha potuto beneficiare della proroga?

Sempre con la Risoluzione n. 53, dunque, l’Agenzia delle Entrate ribadisce il novero dei beneficiari della proroga. I soggetti esclusi da questa lista, pertanto, devono ritenere le proprie scadenze di pagamento ferme al 30 giugno, con le ordinarie conseguenze – in termini di sanzioni e interessi – in caso di versamenti tardivi.

Possono versare nei termini entro il 15 settembre i contribuenti che, contestualmente (vanno quindi rispettati contemporaneamente entrambi i requisiti):

  • esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Sono inclusi fra i beneficiari, inoltre, i contribuenti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020:

  • applicano il regime forfettario;
  • applicano il c.d. regime dei minimi;
  • partecipano a società, imprese e associazioni e hanno i requisiti indicati al comma 1 dell’art. 9ter del Decreto Sostegni Bis;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari;
  • ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.

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In cosa consiste il beneficio?

I soggetti così individuati hanno diritto a rinviare fino al 15 settembre i versamenti ordinariamente in scadenza fra il 30 giugno e il 31 agosto risultanti dalle dichiarazioni:

  • dei redditi (IRPEF e relative addizionali, imposta sostitutiva in regime forfettario o regime dei minimi, cedolare secca, altre imposte sostitutive);
  • IRAP;
  • IVA.

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Versamenti prorogati al 15 settembre: il calendario delle scadenze

I pagamenti che ricadono fra quelli appena visti dovranno dunque essere effettuati entro il 15 settembre. È prevista anche la possibilità di pagamenti rateali. Sono infatti consentite rate mensili di pari importo – di cui la prima entro il 15 settembre – con esaurimento della rateazione non oltre il mese di novembre.

Il calendario dei versamenti, pertanto, diventa il seguente:

  • versamento in unica soluzione entro il 15 settembre 2021, oppure;
  • nel caso di versamento rateale:
    • per i titolari di Partita IVA:
      • prima rata, senza interessi, entro il 15 settembre 2021;
      • seconda rata, con interessi, entro il 16 settembre 2021;
      • terza rata, con interessi, entro il 18 ottobre 2021;
      • quarta rata, con interessi, entro il 16 novembre 2021;
    • per i soggetti non titolari di partita IVA che partecipano a società, associazioni e imprese:
      • prima rata, senza interessi, entro il 15 settembre 2021;
      • seconda rata, con interessi, entro il 30 settembre 2021;
      • terza rata, con interessi, entro il 2 novembre 2021;
      • quarta rata, con interessi, entro il 30 novembre 2021.

Qualora, invece, entro il termine del 15 settembre 2021, si effettuino più versamenti con scadenze ed importi a libera scelta, è possibile versare la differenza dovuta a saldo:

  • in un’unica soluzione, al più tardi entro il 15 settembre 2021, senza interessi;
  • in un massimo di quattro rate, di cui la prima da effettuare entro il 15 settembre 2021, con applicazione degli interessi a partire dalla rata successiva alla prima.

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Pagamenti rateali e tassi di interesse

Veniamo adesso ad un aspetto molto interessante: la corretta gestione dei tassi di interesse sui pagamenti rateali. Partiamo chiarendo un primo dubbio: non è prevista la possibilità di differire il versamento in scadenza al 15 settembre per 30 giorni con maggiorazione dello 0,40%.

Applicando, invece, il tasso di interesse del 4% annuo, viene fuori quanto segue:

versamenti 15 settembre

La Risoluzione n. 53 chiarisce infine che chi ha già iniziato il pagamento rateale seguendo le scadenza originarie, dunque quelle “pre-proroga”, può regolarmente continuare a seguire il proprio piano di rateazione. In questo caso, il termine di versamento delle rate in scadenza nel periodo 30 giugno-31 agosto 2021 può considerarsi posticipato al 15 settembre 2021, senza applicazione di interessi.

Sulle rate aventi scadenza successiva al 15 settembre 2021 sono dovuti gli interessi al tasso del 4% annuo, a decorrere dal 16 settembre 2021. Gli interessi eventualmente già versati sulle varie rate – e non più dovuti per effetto della proroga – possono essere scomputati dagli interessi dovuti sulle rate successive.

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Versamenti 15 settembre: scarica la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate

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