Il 16 Settembre riprendono i versamenti sospesi a causa dell’emergenza Covid-19. IVA, contributi, premi INAIL: ecco come regolarizzare.
Mercoledì 16 Settembre scade il termine per la ripresa dei versamenti (tributari e contributivi) sospesi dai decreti “Cura Italia” prima e “Decreto Liquidità” dopo , a seguito dell’emergenza Coronavirus.
Soggetti che hanno beneficiato della sospensione
Hanno beneficiato della sospensione dei versamenti a causa dell’emergenza Covid-19:
- le imprese del settore ricettivo e altri soggetti individuati dall‘art. 61, DL n. 18/2020;
- le imprese e i lavoratori autonomi:
- con ricavi/compensi del 2019 inferiori 2 milioni euro;
- con sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dall’ammontare dei ricavi conseguiti nel 2019;
- che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019;
- che hanno iniziato l’attività dal 1° aprile 2019;
- gli Enti non commerciali.
Ma scendiamo nel dettaglio!
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Versamenti sospesi: imprese del settore ricettivo e altri soggetti (ex art. 61, DL n. 18/2020)
Per le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio, tour operator, federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, palestre, piscine, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar ecc., sono in scadenza per il 16 Settembre:
- i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente/assimilati scaduti nel periodo dal 2 Marzo 2020 al 30 Aprile 2020;
- gli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL scaduti nel periodo dal 2 Marzo 2020 al 30 Aprile 2020;
- i versamenti relativi all’IVA scaduta nel mese di marzo 2020 (liquidazione dell’IVA relativa al mese di febbraio e saldo IVA 2019).
Attenzione! Solo per le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, si fa riferimento ai versamenti scaduti (relativi a ritenute sui redditi di lavoro dipendente/assimilati, contributi previdenziali e assistenziali nonché i premi INAIL) nel periodo dal 2 Marzo al 30 Giugno.
Versamenti sospesi: soggetti con ricavi inferiori a 2 milioni di euro
Le imprese e lavoratori autonomi con ricavi (riferiti al 2019) inferiori a 2 milioni euro dovranno riprendere i versamenti:
- delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente/assimilati scaduti nel periodo dall’8 al 31 Marzo;
- dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL scaduti nel periodo dall’8 al 31 Marzo;
- relativi all’IVA scaduta nel mese di marzo 2020.
Non si fa riferimento all’ammontare dei ricavi riferiti al 2019 invece, per le imprese e i lavoratori autonomi con sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.
Soggetti della “prima Zona rossa”
Per i soggetti (persone fisiche e non) dei comuni della prima Zona rossa, ovvero Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò, il 16 Settembre bisognerà riprendere i versamenti tributari e delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente/assimilati scaduti nel periodo dal 21 Febbraio al 31 Marzo 2020.
Versamenti sospesi: soggetti che hanno subito un calo del fatturato
Per quanto riguarda:
- le imprese e i lavoratori autonomi:
- con ricavi o compensi (riferiti al 2019) inferiori a 50 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione dei ricavi di almeno il 33% nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019;
- con ricavi o compensi del 2019 superiori a 50 milioni di euro e che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019;
sono in scadenza al 16 Settembre:
- i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente/assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL scaduti nei mesi di aprile e maggio 2020;
- i versamenti relativi all’IVA scaduta nei mesi di aprile e maggio 2020 (per le imprese e lavoratori autonomi con sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza la sospensione era a prescindere dai ricavi del 2019).
Invece, i titolari di reddito da lavoro autonomo e di provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari, con ricavi o compensi del 2019 fino a 400.000 euro, dovranno versare:
- le ritenute d’acconto non applicate sui ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 Marzo e il 31 Maggio 2020, utilizzando il codice tributo “4050”.
Modalità di versamento
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, secondo le seguenti opzioni:
- in unica soluzione entro e non oltre il 16 Settembre 2020;
- mediante una rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo (scadenza prima rata 16 Settembre).
Il Decreto Agosto ha inoltre previsto ulteriori due opzioni per regolarizzare i versamenti sospesi, ovvero:
- per il 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;
- per il restante 50%, mediante rateizzazione, in una o più rate mensili di pari importo fino ad un massimo di 24 rate mensili con scadenza della prima rata il 16 gennaio 2021.
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